Cassazione Penale, Ordinanza n. 10697/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello che, in sede di esecuzione o comunque di valutazione della continuazione tra precedenti condanne, ha riconosciuto la continuazione solo tra due sentenze di condanna (una per associazione di stampo mafioso e una per estorsioni), ma ha escluso di estendere il vincolo anche a una terza sentenza relativa a un reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. La Corte territoriale ha motivato il diniego rilevando l'assenza di elementi sintomatici della medesimezza del disegno criminoso, la disomogeneità dei titoli di reato, la mancata aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. per il reato stupefacente e la mancanza di attinenza tra il contributo all'associazione mafiosa e i reati in materia di droga. Nel ricorso per cassazione vengono dedotti un preteso difetto di motivazione e censure sostanzialmente volte a ottenere una nuova valutazione del fatto e degli indici della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondati i motivi perché contrastanti con la giurisprudenza consolidata sui criteri di individuazione della volizione unitaria. Ha osservato che la motivazione dell'ordinanza impugnata era puntuale e che le censure introducevano doglianze di merito non scrutinabili in sede di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Richiamato come titolo del reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza non ricompresa nel riconoscimento della continuazione.
art. 416-bis.1 c.p.
Richiamato per escludere che il reato stupefacenti fosse aggravato da finalità o modalità mafiose, elemento valorizzato dalla Corte territoriale nel negare la continuazione.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 627 c.p.p.
Non espressamente citato nel testo ma il provvedimento di legittimità è reso in forma di ordinanza su ricorso contro decisione della corte d'appello; il testo non consente di attribuire un'interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- In tema di continuazione, il riconoscimento del medesimo disegno criminoso richiede la presenza di elementi sintomatici specifici e non può essere fondato su mere allegazioni difensive o su una generica connessione tra reati.
- La disomogeneità dei titoli di reato e l'assenza di attinenza tra le singole condotte possono legittimare il diniego della continuazione, quando il giudice di merito dia conto in modo puntuale delle ragioni dell'esclusione.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o degli indici probatori della continuazione, se la motivazione del provvedimento impugnato è congrua e logicamente coerente.
- Il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato alla presenza di manifeste illogicità o violazioni di legge; censure che mirano a rivalutare il merito sono inammissibili.
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