Cassazione Penale, Sentenza n. 04822/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP di Perugia che aveva condannato l'imputato per reati connessi alla cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) e aveva disposto la confisca di euro 37.385, della sostanza stupefacente e di un bilancino di precisione. Il ricorrente deduceva un vizio di violazione di legge e motivazione relativo alla confisca del denaro: sosteneva l'attendibilità della documentazione che proverebbe la provenienza lecita (donazioni in contanti dal nucleo familiare per l'acquisto di un'abitazione) e la mancanza di nesso di derivazione dal reato, atteso che le cessioni erano state commesse in un arco temporale ristretto e in numero insufficiente a giustificare l'importo sequestrato. Il Pubblico Ministero aveva sollecitato l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca del denaro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla motivazione che aveva ritenuto inidonea la documentazione prodotta a dimostrare la provenienza lecita del denaro (il giudice di merito aveva adeguatamente motivato la sua valutazione: mancanza di prova dell'imminenza del matrimonio, date delle elargizioni posteriori ai fatti, insufficienza degli estratti conto). Tuttavia la Corte ha annullato la decisione quanto alla confisca del denaro perché la motivazione era insufficiente e ambigua: il giudice di merito non ha chiarito se si trattasse di confisca diretta (art. 240, comma 1 c.p.p.) o di confisca per sproporzione/ allargata (art. 240-bis), e in entrambi i casi non ha dimostrato adeguatamente il nesso di derivazione del denaro dalle cessioni né valutato i presupposti di applicabilità della confisca per sproporzione (sproporzione tra somma sequestrata e redditi leciti). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata relativamente alla confisca e rinviata per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia; il resto della condanna (pena detentiva e multa) è rimasto invariato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
Norma sostanziale che punisce la cessione illecita di sostanze stupefacenti; è la fattispecie alla base della condanna penale dell'imputato.
codice di procedura penale, art. 240, comma 1
Prevede la confisca diretta dei proventi o degli strumenti del reato. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia fornito motivazione sufficiente a dimostrare il nesso di derivazione del denaro dai reati per applicare questa forma di confisca.
codice di procedura penale, art. 240-bis
Regola la confisca per sproporzione (allargata) in assenza di prova del diretto collegamento con il reato, sulla base della sproporzione tra patrimoni e redditi leciti. La Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha valutato né motivato la sussistenza dei presupposti di questa confisca.
Massime di principio
- Quando si dispone la confisca di somme, il giudice deve chiarire esplicitamente quale tipologia di confisca applica (diretta ai sensi dell'art. 240 c.p.p. oppure per sproporzione ai sensi dell'art. 240-bis) e motivare distintamente i presupposti per ciascuna.
- La confisca diretta richiede una motivazione che dimostri il nesso di derivazione tra le somme e l'attività delittuosa; la mera coincidenza temporale o la presenza di somme sul conto non sono sufficienti senza argomentazione probatoria adeguata.
- La confisca per sproporzione richiede una specifica valutazione della sproporzione tra il patrimonio posseduto e i redditi leciti: il giudice deve esaminare e motivare redditi, entrate lecite documentate e ogni giustificazione plausibile per l'origine dei beni.
- Le giustificazioni documentali fornite dalla difesa (es. dichiarazioni di donazioni, estratti conto) devono essere valutate nel loro contesto temporale e con riferimento a elementi probatori accessori; se le elargizioni sono posteriori ai fatti o non corroborate, la loro efficacia probatoria diminuisce.
- In sede di impugnazione in Cassazione è possibile ottenere l'annullamento limitato alla confisca quando la pronuncia impugnata sia adeguata sul punto della responsabilità penale, ma carente o ambigua nella motivazione in tema di misure di carattere patrimoniale; il rimedio è il rinvio per nuovo giudizio sul punto.
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