Sentenza n. 2454/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Gela che aveva riconosciuto la Carta docente e somme retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Gela – Sezione lavoro n. 22/2025, passata in giudicato il 17 febbraio 2025, con la quale era stato accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi euro 1.000,00, oltre accessori, ed era stato condannato il Ministero al pagamento di euro 2.758,68 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto che la sentenza era stata notificata al Ministero il 16 gennaio 2025, unitamente ai dati necessari per l'adempimento e alla richiesta di accredito della Carta docente, ma che l'Amministrazione era rimasta inerte. Ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. Il TAR ha verificato, mediante l'incombente istruttorio disposto in corso di causa, l'effettivo passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario. Ha inoltre rilevato il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il capo relativo alle spese del giudizio di cognizione, distratte in favore del difensore antistatario, non è stato incluso nell'ottemperanza, poiché il relativo credito spetta autonomamente al difensore distrattario.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato ammissibile e fondato. Il TAR ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza anche per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Accertati il giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice ha rilevato che il Ministero non aveva fornito prova dell'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Gela entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e con ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall'istanza della parte. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come modificato dalla legge n. 208/2015. È stata inoltre fissata una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme liquidate nel giudizio di cognizione per ogni giorno di ulteriore ritardo, decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'integrale adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per l'esecuzione delle pronunce aventi ad oggetto obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni; il termine è stato ritenuto rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, quando la penalità non risulti manifestamente iniqua.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La previsione relativa all'assenza di compenso ulteriore per il commissario ad acta, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
È richiamato dal giudicato del giudice ordinario per la determinazione degli accessori dovuti sulla somma riconosciuta a titolo di Carta docente.
art. 22 l. n. 724/1994
È richiamato dal giudicato quale disposizione collegata alla disciplina degli accessori sulla somma dovuta per la Carta docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o patrimoniali derivanti dal titolo.
- L'azione di ottemperanza a una sentenza di condanna dell'amministrazione è procedibile, quanto agli obblighi di pagamento, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l'amministrazione, pur ritualmente costituita, non dimostri l'avvenuta esecuzione di un giudicato e non rappresenti ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale adempimento entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta quando l'inadempimento sia ingiustificato, gli adempimenti imposti dal giudicato non presentino particolare complessità e la misura non determini un effetto manifestamente iniquo.
- Nel giudizio di ottemperanza, il credito relativo alle spese del giudizio di cognizione distratte in favore del difensore antistatario è azionabile esclusivamente dal difensore quale autonomo titolare e non rientra nella pretesa esecutiva della parte vittoriosa.
- La regola per cui il commissario ad acta nominato nei giudizi di ottemperanza opera senza compenso ulteriore, prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 per i decreti ex legge Pinto, può essere applicata analogicamente ad altri giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto condanne al pagamento di somme di denaro.
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