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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18489/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale relativo al periodo d'imposta 2012: alla società venivano contestati maggiori ricavi e un maggior reddito, con conseguenti imposte e sanzioni; ai soci venivano imputati maggiori redditi di partecipazione in dipendenza dell'accertamento societario. In primo grado e in appello i ricorsi erano stati respinti. In cassazione i contribuenti proponevano due motivi. Con il primo denunciavano la violazione della disciplina sull'accertamento da studi di settore, sostenendo che la pretesa si fondasse in modo unico o prevalente sullo studio di settore e che, quindi, fosse necessario il contraddittorio preventivo; deducevano inoltre che l'Ufficio non avrebbe dovuto limitarsi alle risultanze standardizzate. Con il secondo lamentavano la violazione della disciplina sanzionatoria, sostenendo che fosse stato applicato indebitamente un raddoppio della sanzione e che non ricorressero i presupposti normativi invocati dall'Ufficio. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, affermando che l'accertamento era analitico-induttivo e fondato sull'inattendibilità delle scritture contabili e sull'antieconomicità della gestione, mentre gli studi di settore erano stati solo utilizzati come parametro di conferma e quantificazione; ha aggiunto che, comunque, i contribuenti non avevano allegato in concreto quali difese avrebbero potuto svolgere in sede endoprocedimentale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, e infondato perché la sanzione irrogata non risultava fuori cornice edittale né illegittimamente raddoppiata secondo la ricostruzione ritenuta dalla Corte.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della CTR che aveva a sua volta respinto gli appelli dei contribuenti. Ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 fondato sull'inattendibilità delle scritture e sull'antieconomicità della gestione, con utilizzo degli studi di settore solo come supporto parametrico. Ha inoltre escluso la necessità del contraddittorio preventivo nel caso concreto e ha respinto la censura sulle sanzioni per difetto di specificità e comunque per infondatezza nel merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    consente l'accertamento analitico-induttivo quando le scritture contabili sono inattendibili; in tale caso gli studi di settore possono fungere solo da parametro di conferma e completamento della ricostruzione dei ricavi, non da fondamento esclusivo della pretesa.

  • art. 10, commi 1 e 3-bis, L. n. 146/1998

    il contraddittorio preventivo è richiesto per gli accertamenti fondati sugli studi di settore, ma non quando l'atto si fonda sull'inattendibilità delle scritture contabili; inoltre, anche quando astrattamente dovuto, il contribuente deve indicare concretamente le difese che avrebbe potuto far valere.

  • art. 62-sexies D.L. n. 331/1993

    richiamato dai ricorrenti quale base della censura sugli studi di settore, ma ritenuto non decisivo alla luce della qualificazione dell'accertamento come analitico-induttivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per veicolare le censure di violazione di legge.

  • art. 9, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 471/1997

    la sanzione irrogata, secondo la Corte, non risultava fuori dalla cornice edittale applicabile e il motivo non era adeguatamente autosufficiente.

  • art. 12, D.Lgs. n. 472/1997

    richiamato dalla CTR per giustificare il cumulo giuridico delle sanzioni in presenza di violazioni plurime commesse nel medesimo periodo d'imposta.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nel ragionamento sulla necessità, per chi contesta l'accertamento o il difetto di contraddittorio, di offrire prova contraria e indicare in concreto gli elementi difensivi mancanti.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento fiscale è fondato sull'inattendibilità sostanziale delle scritture contabili e sull'antieconomicità della gestione, si configura un accertamento analitico-induttivo; gli studi di settore possono essere utilizzati solo come elemento di riscontro o parametro di quantificazione dei maggiori ricavi, non come unico presupposto della pretesa.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale non è automaticamente dovuto in ogni accertamento fondato anche su dati standardizzati: esso è necessario, in particolare, quando l'atto sia effettivamente basato sugli studi di settore; se invece la base dell'accertamento è diversa, la sua omissione non determina nullità.
  • Anche nei casi in cui il contraddittorio preventivo sia rilevante, il contribuente che ne deduca la violazione deve indicare in giudizio, in modo concreto, quali difese avrebbe potuto svolgere davanti all'Ufficio e che tali difese non sarebbero state meramente pretestuose.
  • Nel giudizio di cassazione le censure in materia sanzionatoria devono essere specifiche e autosufficienti: occorre trascrivere o almeno riportare in modo completo la parte rilevante dell'atto impositivo, così da consentire alla Corte di verificare il trattamento sanzionatorio contestato.
  • La mera contestazione del quantum sanzionatorio non è sufficiente se la sanzione irrogata resta entro la cornice edittale applicabile e la doglianza non investe specificamente i criteri concreti di determinazione della misura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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