Cassazione Penale, Ordinanza n. 32190/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che le censure erano non specifiche e soltanto apparenti, in quanto consistevano nella reiterazione di argomenti già dedotti in appello e non assolvevano alla funzione di critica argomentata della decisione impugnata. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Potenza del 17 settembre 2025, che aveva confermato la decisione di primo grado con cui erano state ritenute responsabili del delitto di furto. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Il secondo motivo lamentava l'assenza di motivazione sull'esclusione della causa di giustificazione dello stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p. Il terzo motivo denunciava motivazione apparente e contraddittoria in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi indeducibili, poiché riproponevano pedissequamente le doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, senza svolgere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 54 c.p.
causa di giustificazione prevista all'art. 54 cod. pen.
La questione relativa all'esclusione dello stato di necessità è stata dedotta dalle ricorrenti, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché meramente reiterativo e privo di critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 624 c.p.
La responsabilità per il delitto di furto era stata affermata nei precedenti gradi di giudizio ed è rimasta ferma a seguito della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a riprodurre pedissequamente le doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi specificamente con la relativa motivazione.
- La denuncia di violazione di legge o di vizio di motivazione deve tradursi in una critica argomentata e specifica della decisione impugnata; la mera riproposizione delle precedenti censure integra un motivo apparente e non deducibile.
- Anche le doglianze relative all'affermazione di responsabilità, all'esclusione di una causa di giustificazione e al trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando non individuano specifici vizi della sentenza d'appello e si limitano a reiterare argomenti già esaminati e respinti.
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