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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17704/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa appaltatrice)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dall'impresa appaltatrice nei confronti del condominio per ottenere l'accertamento e il pagamento del credito relativo ai lavori di ristrutturazione eseguiti. Il condominio si era difeso eccependo, tra l'altro, la compensazione con un proprio controcredito verso l'impresa, asseritamente derivante dalle somme necessarie per eliminare vizi delle opere e da opere non eseguite. Il Tribunale aveva accolto la domanda dell'impresa. In appello, uno dei condomini aveva censurato la decisione, ma la Corte territoriale aveva ritenuto inammissibile l'eccezione di compensazione perché non accompagnata da domanda riconvenzionale di risarcimento del danno; aveva inoltre ritenuto tardiva l'eccezione di inesatto adempimento, mentre aveva considerato come mera difesa la contestazione della mancata esecuzione di alcune opere, rigettandola nel merito sulla base della CTU che aveva accertato l'integrale esecuzione dei lavori. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1241 e ss. c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la compensazione fosse stata tempestivamente e ritualmente eccepita e che il controcredito includesse anche le opere non eseguite, oggetto di impegno scritto dell'impresa; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente posto integralmente a suo carico le spese, nonostante l'accoglimento parziale del motivo relativo all'errata applicazione degli interessi ex d.lgs. 231/2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che, quando le reciproche pretese non derivano dal medesimo rapporto negoziale e non compongono il medesimo thema decidendum, il giudice non può procedere d'ufficio a compensazione; la compensazione cd. impropria è possibile solo se vi è una sinallagmaticità di obbligazioni da fonte unica e richiede un mero accertamento contabile. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente escluso la compensazione tra il credito dell'impresa per il corrispettivo dell'appalto e il preteso controcredito del condominio per i vizi dell'opera, poiché quest'ultimo non era stato fatto valere come autonoma domanda risarcitoria. Quanto alla doglianza sulla mancata esecuzione di alcune opere, la Corte di merito aveva compiuto un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, ritenendo provata l'integrale esecuzione dei lavori. È stato inoltre rigettato il motivo sulle spese, richiamando il principio secondo cui, nel giudizio di appello, la soccombenza va valutata in modo unitario e globale in relazione all'esito complessivo della lite, anche se vi sia stata una parziale compensazione o un accoglimento solo parziale di singole questioni. La sentenza si è quindi conclusa con il rigetto del ricorso e con l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 1241 c.c.

    La compensazione non può essere applicata d'ufficio quando i crediti non derivano dal medesimo rapporto e non entrano a comporre il medesimo thema decidendum; in tale ipotesi manca il presupposto per la compensazione impropria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma evocata per censurare la violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stata invocata per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha escluso la sussistenza del vizio.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese vanno regolate secondo il principio di soccombenza, valutato unitariamente sull'esito complessivo del giudizio.

  • art. 92 c.p.c.

    L'eventuale compensazione delle spese non esclude che il giudice debba poi individuare, in base al risultato globale, la parte soccombente.

  • D.Lgs. 231/2002

    Il motivo relativo agli interessi è stato richiamato dal ricorrente come questione incidentale sulle spese, ma ciò non ha inciso sull'applicazione del criterio globale di soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    È richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La compensazione impropria è configurabile solo quando le contrapposte pretese derivano da un unico rapporto sinallagmatico e richiedono un mero accertamento contabile; se invece i crediti hanno causa diversa e non formano oggetto del medesimo thema decidendum, il giudice non può procedere d'ufficio alla loro compensazione.
  • Il controcredito fondato su vizi dell'opera o su danni da inadempimento non può essere portato in compensazione del corrispettivo dell'appalto se non è stato fatto valere come autonoma domanda risarcitoria, non essendo sufficiente la sola allegazione difensiva.
  • La contestazione della mancata esecuzione di alcune opere appaltate costituisce mera difesa solo entro i limiti dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito; tale accertamento, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
  • Nel giudizio di appello, la regolazione delle spese deve seguire un criterio unitario e globale di soccombenza, valutando l'esito complessivo della lite e non il risultato di singoli motivi o di singole statuizioni parzialmente favorevoli.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiCompensatio lucri cum damnoOnere della prova

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