Sentenza del 24/03/2017 n. 7659 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l'anno d'imposta 2004, maggiori redditi, volume d'affari e valore della produzione ai fini IRPEF, IVA e IRAP, fondando la pretesa sul mancato adeguamento agli studi di settore e sulla ritenuta incongruità della redditività dell'impresa. La contribuente aveva impugnato l'avviso, sostenendo l'assenza di gravi incongruenze, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento, rilevando anche che l'Ufficio, in appello, si era limitato a riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado senza contestare specificamente la sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, senza esaminare nel merito le censure sugli studi di settore e sulla motivazione, perché il ricorso non aveva impugnato una delle autonome rationes decidendi poste dalla Commissione tributaria regionale a fondamento della decisione, ossia l'inadeguatezza delle contestazioni formulate in appello. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.500 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis, convertito dalla L. n. 427 del 1993
Disciplina gli studi di settore, utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per la ricostruzione presuntiva dei ricavi o compensi. Nel caso concreto, tuttavia, la censura relativa al loro utilizzo non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52
Richiamato dall'Agenzia in relazione ai poteri di accertamento ai fini IVA; la relativa violazione non è stata esaminata nel merito dalla Corte.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33
Richiamato dall'Agenzia nell'ambito delle disposizioni sui controlli e sugli accertamenti fiscali; anche questa censura è rimasta assorbita dall'inammissibilità del ricorso.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Prevede, rispettivamente, il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e per vizio della motivazione. Le doglianze dell'Agenzia, pur formalmente riferite a tali motivi, non hanno attaccato tutte le autonome ragioni della decisione impugnata.
Principio delle autonome rationes decidendi
Qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi.
Chi ricorre deve contestare specificamente ogni ragione autonoma che sorregge la decisione. Se anche una sola ratio non viene impugnata, essa resta idonea a mantenere ferma la sentenza e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In un ricorso per cassazione devono essere contestate tutte le ragioni autonome poste a fondamento della sentenza impugnata; attaccarne solo alcune non è sufficiente.
- La riproposizione delle argomentazioni già svolte nei precedenti gradi di giudizio non equivale a una specifica critica della sentenza d'appello e può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il giudice d'appello fonda la decisione sia su questioni sostanziali sia sull'inadeguatezza o genericità dei motivi d'impugnazione, il ricorrente deve censurare entrambe le rationes.
- La Corte di cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile senza esaminare il merito dell'accertamento fiscale, se manca una critica completa e specifica della decisione impugnata.
- In materia di studi di settore, la fondatezza sostanziale dell'accertamento non viene valutata se il ricorso fallisce per ragioni processuali, come la mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma.
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