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Ordinanza

Ordinanza n. 1188/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: del giudizio di non idoneità attitudinale ed esclusione dal concorso interno, per titoli ed esami, per 118 vice commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 1° novembre 2024.

Giustizia amministrativa202601646

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale ed esclusione dal concorso interno per 118 vice commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'esclusione dal concorso, disposta dopo il giudizio di non idoneità all'accertamento dei requisiti psico-attitudinali del 9 gennaio 2026. Ha dedotto la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione, in violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994; l'incongruenza delle domande rivolte durante i colloqui, asseritamente concentrate sulla situazione familiare anziché sui requisiti previsti dal d.m. n. 198/2003; l'incompatibilità del giudizio negativo con il percorso professionale svolto nella Polizia di Stato; l'erronea interpretazione delle risposte fornite nei test e nei colloqui; la pretestuosità dei riferimenti all'abbigliamento contenuti nella scheda del perito selettore; la mancata verbalizzazione dei colloqui, ritenuta lesiva del diritto di difesa.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che nessuno dei motivi presentasse profili di manifesta fondatezza. Ha affermato che i giudizi di idoneità attitudinale hanno la finalità di verificare, mediante metodologie di psicologia del lavoro, il possesso dei requisiti psico-attitudinali previsti dal d.m. n. 198/2003 e non sono assimilabili alle prove scritte o orali, per le quali sono normalmente predeterminati criteri graduati e griglie di valutazione. Le schede degli organi istruttori possono contenere giudizi sintetici sulle qualità richieste e non necessitano di un'analitica verbalizzazione dei colloqui. Nel caso concreto, l'esclusione risultava inoltre sostenuta da giudizi negativi sufficientemente convergenti espressi da tutti gli organi intervenuti nel sub-procedimento. Il precedente servizio e i meriti maturati nella qualifica di ispettore non sono stati ritenuti automaticamente indicativi dell'attitudine a ricoprire la qualifica superiore, connotata da una più spiccata vocazione dirigenziale. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il giudice ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    La censura relativa alla mancata predeterminazione dei criteri non è stata ritenuta manifestamente fondata, poiché il giudizio attitudinale non è assimilabile alla graduazione delle prove concorsuali scritte o orali.

  • d.m. 30 giugno 2003, n. 198

    Individua i requisiti psico-attitudinali verificati nel sub-procedimento; le valutazioni sono effettuate mediante profilazione dei candidati secondo metodologie di psicologia del lavoro.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • I giudizi di idoneità psico-attitudinale nei concorsi per l'accesso a qualifiche superiori delle forze di polizia, avendo la finalità di accertare il possesso di requisiti mediante metodologie proprie della psicologia del lavoro, non richiedono necessariamente la predeterminazione di criteri graduati o di griglie analoghe a quelle delle prove scritte e orali.
  • Le schede degli organi incaricati degli accertamenti psico-attitudinali possono esprimere sinteticamente il giudizio sul possesso delle qualità richieste e non devono necessariamente contenere un'analitica verbalizzazione dei colloqui, purché il giudizio complessivo risulti adeguatamente rappresentato.
  • La convergenza dei giudizi negativi espressi dai diversi organi intervenuti nell'accertamento attitudinale costituisce elemento idoneo, in sede cautelare, a escludere la manifesta fondatezza delle censure rivolte contro l'esclusione.
  • I meriti e le professionalità maturati in una qualifica inferiore non dimostrano automaticamente l'attitudine a ricoprire una qualifica superiore quando quest'ultima richieda competenze e una vocazione dirigenziale ulteriori e differenti.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di istruttoria

Testo integrale

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