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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4915/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione contestando vizi di motivazione e omissioni della sentenza di appello rinviata dalla Cassazione. Le censure principali riguardavano: per Papale la confisca di un immobile (contestata nei motivi di appello e ritenuta non compiutamente esaminata dal giudice del rinvio); per Giordano la mancata valutazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e possibile errata determinazione del quantum; per Busco la valutazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis), l'applicazione dell'art. 416-bis.1 (aggravante), la rilevanza del tentativo (art. 56) e l'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 628, comma terzo; per Ciaravolo la mancata esclusione della recidiva e la rideterminazione della pena; per Maisto, Farese e Perone la mancata o insufficiente motivazione circa la riconoscimento della continuazione (art. 81) e la determinazione degli aumenti di pena. In sintesi i ricorsi contestavano omissioni motivazionali, applicazione/interpretazione di attenuanti e aggravanti, e la corretta applicazione del regime della continuazione e della confisca.

La decisione

La Corte di cassazione ha: annullato con rinvio la decisione limitatamente al profilo della confisca dell'immobile attribuito a Papale Pietro (immobile sito in Torre del Greco, Largo Benigno n.2), disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto; dichiarato inammissibili i ricorsi degli altri appellanti (Busco Gennaro, Ciaravolo Michele, Farese Vincenzo, Giordano Agostino, Maisto Armando, Perone Marco) ritenendoli generici o non confrontati con la motivazione del giudice di rinvio; condannato i ricorrenti all pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile F.A.I., liquidate in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto, conformemente alla Sesta sezione della Cassazione, che l'attenuante della partecipazione di minima importanza (art. 114) non è applicabile al reato associativo ex art. 416-bis; pertanto la richiesta di applicazione dell'art. 114 rispetto al reato associativo è stata esclusa

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il giudice ha valutato la natura e la gravità della partecipazione al reato associativo, riconoscendo in più casi l'operatività delle aggravanti correlate all'associazione mafiosa e motivando il rifiuto di attenuanti che vorrebbero minimizzare il ruolo degli imputati

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante prevista è stata valutata dai giudici di merito; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello aveva assunto una posizione argomentata (sebbene non sempre esaustiva) e ha respinto le doglianze generiche che chiedevano l'esclusione dell'aggravante

  • art. 628, comma terzo, n. 1 e 3 cod. pen.

    Le doglianze sulla configurabilità di dette aggravanti in relazione ai fatti contestati sono state ritenute non fondate o genericamente proposte; la Corte d'appello aveva motivato la ritenuta operatività ove appropriato

  • art. 56 cod. pen.

    Il principio della riduzione della pena per il tentativo è stato applicato in sede di merito e contro di esso le censure non hanno dimostrato profili di illogicità o assenza di motivazione

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le circostanze attenuanti generiche sono state valutate dalla Corte di appello in alcuni casi in regime di equivalenza o prevalenza rispetto alle aggravanti; la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione quando adeguatamente argomentata e ha rigettato le critiche generiche

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamata in relazione all'esigenza di adeguata motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di un concreto e specifico confronto, non sussistono i presupposti per annullare le valutazioni di merito

  • art. 81 cod. pen. (continuazione)

    La Corte ha richiesto e verificato una motivazione specifica circa la sussistenza della continuazione e la determinazione degli aumenti: ove la Corte di appello aveva motivato adeguatamente la continuazione, la cassazione ha ritenuto le doglianze generiche infondate

  • principio del ne bis in idem

    La doglianza formulata su presunta violazione del ne bis in idem è stata ritenuta estranea al tema devoluto in sede di rinvio e generica; pertanto non è stata accolta

Massime di principio

  • In caso di annullamento con rinvio dalla Cassazione il giudice del rinvio deve decidere soltanto sui punti espressamente devoluti: questioni non rinviate non possono essere riesaminate in Cassazione come nuovi oggetti del gravame
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche, confrontarsi in modo diretto con la motivazione impugnata e dimostrare un concreto pregiudizio: argomentazioni generiche o alternative di lettura dei fatti sono frequentemente dichiarate inammissibili
  • L'attenuante di partecipazione minima (art. 114) è difficilmente compatibile con il reato associativo (art. 416-bis) quando la partecipazione sia funzionale alle attività associative; la difesa deve dimostrare elementi oggettivi e non solo deduzioni generiche
  • La riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) in regime di prevalenza o equivalenza rispetto ad aggravanti richiede puntuale motivazione: la mera enunciazione non basta
  • La configurabilità della continuazione (art. 81) e la determinazione dell'aumento in continuazione richiedono motivazione specifica sui collegamenti cronologici e teleologici tra le condotte; quando tale motivazione è presente, la verifica di congruità in Cassazione è limitata
  • La confisca è misura autonoma che deve essere esaminata con argomentazione dedicata: omissioni sulla confisca possono determinare annullamento con rinvio anche se il resto della sentenza è confermato
  • Le doglianze relative a questioni di pena devono indicare in che modo la motivazione di merito sia illogica, contraddittoria o arbitraria; la mera discrepanza terminologica tra dispositivo e motivazione non è sufficiente senza dimostrazione di pregiudizio
  • Per la difesa: quando si impugna in Cassazione dopo rinvio, delimitare con chiarezza le questioni devolute dal giudice di rinvio, documentare il pregiudizio concreto e confrontarsi testualmente con la motivazione di merito aumenta le probabilità di ammissibilità e successo

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