Cassazione Penale, Sentenza n. 4915/2024 del 05/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione contestando vizi di motivazione e omissioni della sentenza di appello rinviata dalla Cassazione. Le censure principali riguardavano: per Papale la confisca di un immobile (contestata nei motivi di appello e ritenuta non compiutamente esaminata dal giudice del rinvio); per Giordano la mancata valutazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e possibile errata determinazione del quantum; per Busco la valutazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis), l'applicazione dell'art. 416-bis.1 (aggravante), la rilevanza del tentativo (art. 56) e l'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 628, comma terzo; per Ciaravolo la mancata esclusione della recidiva e la rideterminazione della pena; per Maisto, Farese e Perone la mancata o insufficiente motivazione circa la riconoscimento della continuazione (art. 81) e la determinazione degli aumenti di pena. In sintesi i ricorsi contestavano omissioni motivazionali, applicazione/interpretazione di attenuanti e aggravanti, e la corretta applicazione del regime della continuazione e della confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha: annullato con rinvio la decisione limitatamente al profilo della confisca dell'immobile attribuito a Papale Pietro (immobile sito in Torre del Greco, Largo Benigno n.2), disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto; dichiarato inammissibili i ricorsi degli altri appellanti (Busco Gennaro, Ciaravolo Michele, Farese Vincenzo, Giordano Agostino, Maisto Armando, Perone Marco) ritenendoli generici o non confrontati con la motivazione del giudice di rinvio; condannato i ricorrenti all pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile F.A.I., liquidate in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 cod. pen.
La Corte ha ritenuto, conformemente alla Sesta sezione della Cassazione, che l'attenuante della partecipazione di minima importanza (art. 114) non è applicabile al reato associativo ex art. 416-bis; pertanto la richiesta di applicazione dell'art. 114 rispetto al reato associativo è stata esclusa
art. 416-bis cod. pen.
Il giudice ha valutato la natura e la gravità della partecipazione al reato associativo, riconoscendo in più casi l'operatività delle aggravanti correlate all'associazione mafiosa e motivando il rifiuto di attenuanti che vorrebbero minimizzare il ruolo degli imputati
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante prevista è stata valutata dai giudici di merito; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello aveva assunto una posizione argomentata (sebbene non sempre esaustiva) e ha respinto le doglianze generiche che chiedevano l'esclusione dell'aggravante
art. 628, comma terzo, n. 1 e 3 cod. pen.
Le doglianze sulla configurabilità di dette aggravanti in relazione ai fatti contestati sono state ritenute non fondate o genericamente proposte; la Corte d'appello aveva motivato la ritenuta operatività ove appropriato
art. 56 cod. pen.
Il principio della riduzione della pena per il tentativo è stato applicato in sede di merito e contro di esso le censure non hanno dimostrato profili di illogicità o assenza di motivazione
art. 62-bis cod. pen.
Le circostanze attenuanti generiche sono state valutate dalla Corte di appello in alcuni casi in regime di equivalenza o prevalenza rispetto alle aggravanti; la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione quando adeguatamente argomentata e ha rigettato le critiche generiche
art. 133 cod. pen.
Richiamata in relazione all'esigenza di adeguata motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di un concreto e specifico confronto, non sussistono i presupposti per annullare le valutazioni di merito
art. 81 cod. pen. (continuazione)
La Corte ha richiesto e verificato una motivazione specifica circa la sussistenza della continuazione e la determinazione degli aumenti: ove la Corte di appello aveva motivato adeguatamente la continuazione, la cassazione ha ritenuto le doglianze generiche infondate
principio del ne bis in idem
La doglianza formulata su presunta violazione del ne bis in idem è stata ritenuta estranea al tema devoluto in sede di rinvio e generica; pertanto non è stata accolta
Massime di principio
- In caso di annullamento con rinvio dalla Cassazione il giudice del rinvio deve decidere soltanto sui punti espressamente devoluti: questioni non rinviate non possono essere riesaminate in Cassazione come nuovi oggetti del gravame
- Le censure in cassazione devono essere specifiche, confrontarsi in modo diretto con la motivazione impugnata e dimostrare un concreto pregiudizio: argomentazioni generiche o alternative di lettura dei fatti sono frequentemente dichiarate inammissibili
- L'attenuante di partecipazione minima (art. 114) è difficilmente compatibile con il reato associativo (art. 416-bis) quando la partecipazione sia funzionale alle attività associative; la difesa deve dimostrare elementi oggettivi e non solo deduzioni generiche
- La riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) in regime di prevalenza o equivalenza rispetto ad aggravanti richiede puntuale motivazione: la mera enunciazione non basta
- La configurabilità della continuazione (art. 81) e la determinazione dell'aumento in continuazione richiedono motivazione specifica sui collegamenti cronologici e teleologici tra le condotte; quando tale motivazione è presente, la verifica di congruità in Cassazione è limitata
- La confisca è misura autonoma che deve essere esaminata con argomentazione dedicata: omissioni sulla confisca possono determinare annullamento con rinvio anche se il resto della sentenza è confermato
- Le doglianze relative a questioni di pena devono indicare in che modo la motivazione di merito sia illogica, contraddittoria o arbitraria; la mera discrepanza terminologica tra dispositivo e motivazione non è sufficiente senza dimostrazione di pregiudizio
- Per la difesa: quando si impugna in Cassazione dopo rinvio, delimitare con chiarezza le questioni devolute dal giudice di rinvio, documentare il pregiudizio concreto e confrontarsi testualmente con la motivazione di merito aumenta le probabilità di ammissibilità e successo
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