Sentenza n. 4928/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento: a) della comunicazione Agea 19.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.-OMISSIS-, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 1995/1996 e 1996/1997, inviata alla ricorrente a mezzo pec in data successiva al 19.10.2022; b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione Agea del 19 ottobre 2022 e relativi atti connessi, concernenti il ricalcolo del prelievo supplementare imputato per i periodi 1995/1996 e 1996/1997
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l'annullamento della comunicazione Agea relativa all'esecuzione di sentenze dell'autorità giudiziaria e al ricalcolo del prelievo supplementare imputato per i periodi 1995/1996 e 1996/1997, nonché degli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi, inclusi quelli concernenti il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso. Prima della decisione di merito, con atto depositato il 19 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso e ha chiesto che fosse dichiarato improcedibile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione univoca della ricorrente. Il giudice ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non residuasse interesse alla decisione di merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito della controversia e della particolarità delle questioni sottostanti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio dispositivo e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite quando l'esito della controversia e la particolarità delle questioni trattate rendano equa tale regolazione.
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