Cassazione Penale, Sentenza n. 17157/2024 del 24/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver distratto 190.000 euro dalla società inglese CAMILLA LTD riconducibile all'imputato, con quattro motivi: 1) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità e mancata valutazione dei presunti finanziamenti al gruppo e della restituzione tramite conto estero; 2) carenza di motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento in appello (art. 603 c.p.p.); 3) vizio di motivazione sulla esclusione dell'attenuante/affermazione non corretta della rilevanza del danno ai sensi dell'art. 219, comma 1 L.F.; 4) mancata considerazione dei "motivi nuovi" depositati in appello e omessa motivazione su di essi.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i primi due motivi fossero generici e che non fosse consentito in sede di legittimità riformulare la valutazione delle prove rispetto ai giudici di merito. Le corti di merito hanno correttamente valorizzato l'assenza di riscontri contabili a sostegno della tesi difensiva, la genericità delle testimonianze e l'incompatibilità contabile dell'operazione con la pretesa consulenza. La Cassazione ha inoltre escluso che il dirottamento dei 190.000 euro potesse essere qualificato come restituzione di un mutuo personale e ha richiamato il principio di postergazione (art. 2467 c.c.) e la natura distrattiva di versamenti non formalizzati come credito esigibile. Il rigetto della rinnovazione dell'istruttoria in appello è stato ritenuto insindacabile per mancanza di lacune manifeste nella motivazione. I motivi nuovi introdotti in appello sono stati considerati inammissibili rispetto alla tutela in Cassazione e, in ogni caso, non contrari alle argomentazioni di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, cod. proc. pen.
art. 173 comma 1 cod. proc. pen.
Limita la riproduzione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso riprende i motivi nei limiti richiesti ma non è sufficiente per sovvertire le valutazioni di merito.
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
art. 603 comma 1 cod. proc. pen.
Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ha confermato che l'ammissione della rinnovazione è discrezionale e richiede lacune manifeste nella motivazione per essere censurata in Cassazione.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
art. 585 comma 4 cod. proc. pen.
Riguarda i cosiddetti "motivi nuovi" in sede di appello; la Cassazione sottolinea i limiti di introduzione di questioni nuove e la loro rilevanza ai fini del gravame.
art. 219, comma 1, L.F.
Aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità: la Corte richiama che la misura del danno per reati fallimentari si commisura al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, non al solo passivo.
art. 1813 c.c.
Disciplina del contratto di mutuo: la Corte osserva che la restituzione ad un terzo (CAMILLA LTD) non è compatibile con la qualificazione dell'operazione come mutuo restituito al mutuante.
art. 2467 c.c.
Principio di postergazione dei crediti dei conferimenti effettuati in violazione delle norme: versamenti fatti per "irrobustire" il patrimonio ma non formalizzati e non esigibili sono considerati non immediatamente esigibili e possono assumere natura distrattiva.
art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
art. 581 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Disciplina dei motivi di appello originario; la Corte ricorda che i motivi nuovi introdotti in appello devono riguardare capi o punti enunciati nell'atto di impugnazione originario per essere valutabili in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla dichiaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito riesaminare liberamente la valutazione delle prove dei giudici di merito: il sindacato è limitato alla verifica della coerenza, completezza e logicità della motivazione espressa nel testo impugnato.
- La mancanza di riscontri contabili oggettivi indebolisce fortemente la tesi difensiva che pretende di dimostrare trasferimenti o rientri di liquidità; documentazione tardiva o generica e testimonianze vaghe non sono normalmente idonee a sovvertire le risultanze contabili.
- Il trasferimento di somme a soggetti terzi non è automaticamente qualificabile come restituzione di un mutuo personale: occorre prova certa della natura giuridica dell'operazione e del collegamento negoziale tra le parti.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è uno strumento eccezionale: la sua mancata ammissione può essere impugnata solo se la sentenza impugnata presenta lacune o illogicità manifeste che sarebbero state colmate dall'assunzione delle prove richieste.
- I "motivi nuovi" depositati in appello hanno limiti di ammissibilità: non possono introdurre in Cassazione questioni non contemplate nell'impugnazione originaria se non rientrano nei punti decisivi già oggetto di gravame.
- Per i reati fallimentari la quantificazione dell'aggravante per danno di rilevante entità si basa sul valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale (valore della distrazione), non sulla mera entità del passivo o sul rapporto attivo/passivo.
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