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Sentenza

Sentenza n. 319/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del verbale di gara n. 3 del 10 settembre 2025, comunicato il successivo 12 settembre 2025, con il quale il Commissario Straordinario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 ha escluso il R.T.I. capeggiato dal Consorzio Stabile Infrastrutture Terrestri Marittime - I.T.M. dalla procedura aperta telematica indetta (con il criterio del prezzo più basso) dallo stesso Commissario Straordinario “...per l’affidamento dei lavori di realizzazione della copertura dello Stadio "Ettore Giardiniero" di Lecce”; della nota del 16 settembre 2025, con la quale il R.U.P. della Stazione Appaltante ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione presentata dal Consorzio I.T.M.; di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o comunque consequenziale con particolare riferimento al verbale di gara n. 2 del 5 settembre 2025 di attivazione del soccorso istruttorio nei confronti del Consorzio I.T.M. e del provvedimento con il quale l’appalto è stato aggiudicato al Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.; e per la condanna dell’odierna intimata al risarcimento del danno patito dal Consorzio I.T.M., in forma specifica, tramite l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa occorrendo declaratoria di inefficacia e disponibilità al subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, ovvero - in subordine - per equivalente economico, con riserva di proporre la relativa domanda in un successivo e separato giudizio Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE TERRESTRI MARITTIME il 23\9\2025: oltre agli atti già impugnati anche il decreto n. 239 del 22 settembre 2025, con il quale il Commissario Straordinario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 ha aggiudicato al Consorzio Stabile BUILD S.C. a r.l. l’appalto per cui è causa nelle more dell’iter di verifica dei requisiti di ammissione in capo al medesimo Consorzio. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l. il 6\10\2025: per l’annullamento, in parte qua, previa sospensione cautelare dell’efficacia, di tutti gli atti di gara sino ad oggi adottati, del provvedimento di ammissione del R.T.I. Consorzio Stabile I.T.M. - I.C.S. Società Consortile a r.l. alla procedura aperta telematica suindicata, della graduatoria concorsuale, di tutti i verbali di gara delle sedute pubbliche e riservate, degli atti e delle attività valutative e di verifica dei concorrenti e delle offerte (ed in particolare i verbali di gara della S.A. n. 1 del 5.9.2025, n. 2 del 5.9.2025 e n. 3 del 10.9.2025), delle risultanze delle verifiche condotte sul R.T.I.- Consorzio Stabile I.T.M, nonché di ogni altro atto e provvedimento della procedura (ancorché non conosciuto) - ivi incluse e per quanto di ragione, la comunicazione di esclusione del R.T.I. Consorzio Stabile I.T.M. del 12.9.2025 e la nota della S.A. del 16.9.2025 recante conferma dell’esclusione dell’anzidetto RTI - nella misura in cui a mezzo delle stesse l’Amministrazione non ha disposto l’esclusione del R.T.I. facente capo al Consorzio Stabile I.T.M., anche per le ulteriori ragioni ivi esposte.

Giustizia amministrativa202500983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da una procedura aperta per la realizzazione della copertura di uno stadio, conferma dell’esclusione in autotutela e successiva aggiudicazione ad altro consorzio stabile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente principale ha impugnato l’esclusione dalla gara, la nota di conferma del provvedimento e, con motivi aggiunti, il decreto di aggiudicazione. La gara, bandita nell’agosto 2025 per lavori da eseguire anche nella categoria OS21, prevedeva la partecipazione di un consorzio stabile mediante la propria struttura e mediante consorziate designate esecutrici. Nel modello di gara il consorzio aveva indicato una consorziata, HANA S.r.l., quale esecutrice integrale delle lavorazioni OS21, pur essendo questa priva della relativa qualificazione SOA. Il concorrente ha sostenuto che l’indicazione fosse frutto di un mero errore materiale contenuto in una dichiarazione non richiesta dalla lex specialis e che la stazione appaltante avrebbe dovuto consentirne la correzione mediante soccorso istruttorio, valorizzando la qualificazione posseduta dal consorzio. Sono stati dedotti, in particolare, la violazione degli artt. 65, 67 e 101 del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dei principi in materia di gare pubbliche, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, carenza di motivazione e illogicità. Il consorzio aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale, deducendo ulteriori ragioni per l’esclusione del ricorrente principale, tra cui la violazione delle disposizioni sui requisiti di partecipazione dei consorzi stabili, sull’utilizzo dei raggruppamenti e sul grave illecito professionale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, confermando la legittimità dell’esclusione. La gara era soggetta all’art. 67 del d.lgs. 36/2023 nel testo modificato dal correttivo del 2024. Per gli appalti di lavori eseguiti dal consorzio stabile tramite consorziate designate, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti e comprovati direttamente dalle consorziate, in proprio oppure mediante un formale contratto di avvalimento. Non opera più, in tale ipotesi, il precedente cumulo alla rinfusa o un avvalimento tacito delle qualificazioni del consorzio. Poiché il consorzio aveva dichiarato di partecipare sia in proprio sia tramite consorziate esecutrici e aveva attribuito a HANA S.r.l. il 100% delle lavorazioni OS21, la mancanza della qualificazione SOA della consorziata, non accompagnata da avvalimento o da una dichiarazione di subappalto necessario, costituiva carenza di un requisito essenziale di partecipazione. Il soccorso istruttorio ex art. 101 non poteva essere utilizzato per modificare la ripartizione delle lavorazioni o per sostituire la consorziata esecutrice indicata, perché ciò avrebbe inciso sul contenuto dell’offerta e sulla volontà negoziale espressa, alterando la par condicio. Non ricorreva neppure un errore materiale emendabile: l’indicazione di HANA quale esecutrice integrale delle opere OS21 era chiara, coerente con le altre dichiarazioni e rafforzata dalla sua autonoma domanda di partecipazione. L’errore materiale è correggibile solo quando la divergenza tra volontà e dichiarazione emerga immediatamente dal medesimo documento, senza ricostruzioni logico-deduttive mediante elementi esterni. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rigetto nel merito del ricorso principale rendeva inutile esaminare le ulteriori ragioni di esclusione dedotte dall’aggiudicatario. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 67 d.lgs. 36/2023

    per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104

    Nel testo modificato dal d.lgs. 209/2024, la qualificazione della consorziata designata per l’esecuzione di lavori deve essere posseduta direttamente oppure tramite formale avvalimento; non è sufficiente il cumulo alla rinfusa con le qualificazioni del consorzio.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Il soccorso istruttorio consente di integrare o sanare carenze e irregolarità della documentazione amministrativa e di chiarire contenuti ambigui dell’offerta, ma non può modificare l’offerta, la ripartizione delle lavorazioni o sanare ex post l’assenza di requisiti speciali di qualificazione.

  • art. 104 d.lgs. 36/2023

    L’avvalimento costituisce lo strumento formale attraverso il quale la consorziata designata può dimostrare il requisito di qualificazione non posseduto in proprio.

  • art. 65 d.lgs. 36/2023

    La disciplina dei consorzi stabili deve essere coordinata con l’art. 67, che distingue l’esecuzione diretta del consorzio dall’esecuzione tramite consorziate designate.

  • art. 42 c.p.a.

    Il ricorso incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale sia stato respinto e l’esame delle ulteriori ragioni dedotte dall’aggiudicatario non possa arrecare ulteriore utilità.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale non più utile alla parte.

Massime di principio

  • Per gli appalti di lavori eseguiti da un consorzio stabile tramite consorziate designate, ai sensi dell’art. 67, comma 2, lett. c), d.lgs. 36/2023 nel testo modificato dal correttivo del 2024, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti e comprovati dalle consorziate esecutrici, in proprio o mediante formale avvalimento; non è sufficiente il cumulo alla rinfusa con i requisiti posseduti dal consorzio stabile.
  • Quando il concorrente dichiara una precisa ripartizione delle lavorazioni tra il consorzio e le consorziate designate, tale dichiarazione integra il contenuto dell’offerta e l’impegno negoziale di esecuzione; non può essere modificata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte per rimediare alla carenza di qualificazione della consorziata indicata.
  • Il soccorso istruttorio previsto dall’art. 101 d.lgs. 36/2023 può operare sulle carenze, omissioni o irregolarità della documentazione amministrativa e sui chiarimenti necessari a interpretare un’offerta ambigua, ma non può introdurre elementi nuovi, modificare la volontà negoziale o sanare ex post l’assenza di requisiti speciali di partecipazione.
  • L’errore materiale emendabile deve risultare immediatamente e univocamente dal documento che lo contiene, come mera svista di trascrizione o compilazione; non ricorre quando la correzione richieda una ricostruzione logico-deduttiva della volontà del concorrente mediante il confronto con altri atti della gara.
  • Il principio di autoresponsabilità e la par condicio impediscono di consentire, dopo la scadenza del termine di gara, la sostituzione della consorziata esecutrice o la diversa imputazione delle lavorazioni quando ciò comporti una modifica sostanziale dell’offerta.
  • Se il ricorso principale è respinto nel merito, il ricorso incidentale dell’aggiudicatario può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando abbia natura escludente, qualora il suo esame non possa procurare un’ulteriore utilità concreta.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneAvvalimento
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaEccesso di potereSopravvenuta carenza di interesse

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