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Sentenza

Sentenza n. 2493/2026 - Milano, Sezione 1

per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia il Tar adito, contrariis reiectis, ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza n. 472/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 2.7.2024, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l’assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l’importo di € 500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente al contratto a tempo determinato stipulato dal ricorrente nell’anno scolastico 2018/19, quale contributo alla sua formazione professionale. Per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, si chiede di nominare sin d’ora… il Commissario ad acta… con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali della presente procedura, oltre agli accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari”;

Giustizia amministrativa202600671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l’anno scolastico 2018/2019

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 472/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata il 2 luglio 2024. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a fruire, per l’anno scolastico 2018/2019, del beneficio annuale di euro 500 consistente nella Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero a mettere a disposizione tale importo secondo l’art. 1, comma 122, della legge n. 107/2015 e il d.P.C.M. 28 novembre 2016. Nel ricorso era stato chiesto di ordinare al Ministero l’integrale esecuzione del giudicato, mediante l’accredito di euro 500 sulla Carta del docente, oltre agli interessi legali, nonché, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il Ministero ha provveduto tardivamente, il 18 marzo 2026, ad accreditare le somme dovute.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’Amministrazione, dopo la proposizione del giudizio, ha eseguito il comando contenuto nella sentenza del giudice ordinario, rendendo disponibile al ricorrente il beneficio della Carta del docente relativo all’annualità 2018/2019. Non è stata quindi adottata alcuna ulteriore misura di ottemperanza né nominato il commissario ad acta. Il TAR ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l’adempimento è intervenuto solo dopo l’introduzione del giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La quantificazione ha tenuto conto del limitato impegno richiesto, dell’unicità della questione, riferita a una sola annualità, e del carattere seriale della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto il giudizio è divenuto privo di oggetto perché l’Amministrazione ha adempiuto successivamente alla proposizione del ricorso.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e costituisce la base processuale della pronuncia.

  • art. 1, comma 122, l. n. 107/2015

    È richiamato quale fondamento normativo del beneficio economico della Carta del docente.

  • d.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato per le modalità di fruizione e messa a disposizione dell’importo annuale della Carta del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato dopo la proposizione del ricorso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stato conseguito il bene della vita perseguito dal ricorrente.
  • L’adempimento tardivo dell’Amministrazione, intervenuto soltanto dopo l’introduzione del giudizio di ottemperanza, giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Nelle controversie seriali di ottemperanza relative alla Carta del docente, riferite a una sola annualità e prive di specifiche questioni di fatto o di diritto, la liquidazione delle spese può essere contenuta in ragione del limitato impegno professionale richiesto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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