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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04620/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso di Mosca: deduceva vizio di motivazione e contrasto logico in ordine alla configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90), lamentando che gli stessi elementi usati per escludere l'associazione mafiosa fossero invece utilizzati per ritenere sussistente l'associazione per droga; contestava inoltre la carenza di motivazione circa la permanenza delle esigenze cautelari e l'attualità del pericolo, attesa la sua incensuratezza e la limitata partecipazione nel tempo. Ricorso di Tarallo: articolava cinque motivi tra i quali vizio di motivazione per mancata valutazione delle difese e travisamento dei fatti (durata e capacità intimidatoria del gruppo), contestazione della prova del concorso in estorsione, censura sulla riconosciuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e sulla qualificazione mafiosa di specifici reati, nonché doglianze sulla configurabilità dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e sulla rilevanza dei quantitativi di stupefacente

La decisione

La Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi infondati e li ha rigettati. In sintesi: per Mosca la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui gli elementi indiziari (ripetuti acquisti, rapporti stabili di approvvigionamento e pluralità di affari con almeno altri due soggetti) sono sufficienti a delineare una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari è stata considerata adeguata e motivata anche rispetto alle esigenze cautelari attuali. Per Tarallo la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza della partecipazione stabile al gruppo di Marrone e del collegamento con il contesto mafioso (metodo, finalità agevolative, disponibilità di armi, partecipazione ad estorsioni, gestione di una cassa comune), nonché la ricorrenza delle aggravanti contestate; le censure difensive in parte sono state ritenute inammissibili o prive di interesse quando l'eventuale esclusione dell'aggravante non avrebbe inciso sulla misura cautelare già ai massimi termini

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte conferma che per la qualificazione della associazione di stampo mafioso rilevano l'inserimento stabile nel gruppo, la consapevolezza delle finalità associative e l'uso del metodo intimidatorio; il Tribunale ha motivato l'esistenza di tali elementi con intercettazioni, riprese e condotte estorsive

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 quando la conduzione di reati (es. ricettazione) è funzionale a 'foraggiare' la cassa del sodalizio; la Corte ritiene congrua la valutazione del Tribunale sulle modalità agevolatrici

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata la presunzione di pericolosità che può derivare dalla contestazione dell'art. 416-bis, utile a giustificare misure cautelari gravi quando il quadro indiziario non sia superato

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    La Corte conferma che per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza di una struttura anche rudimentale con rapporti stabili di approvvigionamento e smercio; non è richiesta una complessa organizzazione né la conoscenza reciproca di tutti i partecipanti

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sul traffico illecito di stupefacenti cui sono connesse le esigenze di valutazione della gravità degli affari e dei quantitativi, richiamata nella motivazione sulla non occasionalità del commercio

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamata nella doglianza di Mosca (violazione indicata) ma la Corte non rileva carenze al punto da incidere sulla decisione; in generale la corretta motivazione del giudice di merito è valutata nei limiti di legittimità

Massime di principio

  • Il controllo della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: ammette verifiche solo su violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non una rivalutazione completa delle stesse circostanze già esaminate dal giudice di merito
  • Per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è necessario un'organizzazione perfettamente articolata: rapporti stabili di fornitura, pluralità di affari e la partecipazione con ruoli ripetuti possono integrare il reato associativo
  • La qualificazione mafiosa richiede elementi relativi alla consapevolezza del vincolo, alla finalità agevolatrice e/o all'uso del metodo intimidatorio; la mera partecipazione a reati comuni (es. ricettazione) può non essere sufficiente senza prova della consapevolezza o del metodo mafioso
  • La valutazione delle esigenze cautelari può tener conto di condotte risalenti nel tempo quando emergono elementi che indichino la persistenza di professionalità criminale o la possibilità di reiterazione del reato; non sempre la datità temporale esclude la misura
  • In sede di impugnazione cautelare, il dedurre l'esclusione di aggravanti non ha sempre interesse utile se la loro esclusione non comporterebbe una concreta variazione della misura o del regime sanzionatorio effettivo

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