Cassazione Penale, Sentenza n. 04620/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso di Mosca: deduceva vizio di motivazione e contrasto logico in ordine alla configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90), lamentando che gli stessi elementi usati per escludere l'associazione mafiosa fossero invece utilizzati per ritenere sussistente l'associazione per droga; contestava inoltre la carenza di motivazione circa la permanenza delle esigenze cautelari e l'attualità del pericolo, attesa la sua incensuratezza e la limitata partecipazione nel tempo. Ricorso di Tarallo: articolava cinque motivi tra i quali vizio di motivazione per mancata valutazione delle difese e travisamento dei fatti (durata e capacità intimidatoria del gruppo), contestazione della prova del concorso in estorsione, censura sulla riconosciuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e sulla qualificazione mafiosa di specifici reati, nonché doglianze sulla configurabilità dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e sulla rilevanza dei quantitativi di stupefacente
La decisione
La Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi infondati e li ha rigettati. In sintesi: per Mosca la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui gli elementi indiziari (ripetuti acquisti, rapporti stabili di approvvigionamento e pluralità di affari con almeno altri due soggetti) sono sufficienti a delineare una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari è stata considerata adeguata e motivata anche rispetto alle esigenze cautelari attuali. Per Tarallo la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza della partecipazione stabile al gruppo di Marrone e del collegamento con il contesto mafioso (metodo, finalità agevolative, disponibilità di armi, partecipazione ad estorsioni, gestione di una cassa comune), nonché la ricorrenza delle aggravanti contestate; le censure difensive in parte sono state ritenute inammissibili o prive di interesse quando l'eventuale esclusione dell'aggravante non avrebbe inciso sulla misura cautelare già ai massimi termini
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte conferma che per la qualificazione della associazione di stampo mafioso rilevano l'inserimento stabile nel gruppo, la consapevolezza delle finalità associative e l'uso del metodo intimidatorio; il Tribunale ha motivato l'esistenza di tali elementi con intercettazioni, riprese e condotte estorsive
art. 416-bis.1 cod. pen.
Riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 quando la conduzione di reati (es. ricettazione) è funzionale a 'foraggiare' la cassa del sodalizio; la Corte ritiene congrua la valutazione del Tribunale sulle modalità agevolatrici
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata la presunzione di pericolosità che può derivare dalla contestazione dell'art. 416-bis, utile a giustificare misure cautelari gravi quando il quadro indiziario non sia superato
art. 74 d.P.R. 309/1990
La Corte conferma che per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza di una struttura anche rudimentale con rapporti stabili di approvvigionamento e smercio; non è richiesta una complessa organizzazione né la conoscenza reciproca di tutti i partecipanti
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sul traffico illecito di stupefacenti cui sono connesse le esigenze di valutazione della gravità degli affari e dei quantitativi, richiamata nella motivazione sulla non occasionalità del commercio
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamata nella doglianza di Mosca (violazione indicata) ma la Corte non rileva carenze al punto da incidere sulla decisione; in generale la corretta motivazione del giudice di merito è valutata nei limiti di legittimità
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: ammette verifiche solo su violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non una rivalutazione completa delle stesse circostanze già esaminate dal giudice di merito
- Per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è necessario un'organizzazione perfettamente articolata: rapporti stabili di fornitura, pluralità di affari e la partecipazione con ruoli ripetuti possono integrare il reato associativo
- La qualificazione mafiosa richiede elementi relativi alla consapevolezza del vincolo, alla finalità agevolatrice e/o all'uso del metodo intimidatorio; la mera partecipazione a reati comuni (es. ricettazione) può non essere sufficiente senza prova della consapevolezza o del metodo mafioso
- La valutazione delle esigenze cautelari può tener conto di condotte risalenti nel tempo quando emergono elementi che indichino la persistenza di professionalità criminale o la possibilità di reiterazione del reato; non sempre la datità temporale esclude la misura
- In sede di impugnazione cautelare, il dedurre l'esclusione di aggravanti non ha sempre interesse utile se la loro esclusione non comporterebbe una concreta variazione della misura o del regime sanzionatorio effettivo
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