Ordinanza n. 446/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti adottati dalla Questura di Pisa con i quali veniva fatto divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di anni 8.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Pisa recante divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche, anche fuori dal territorio nazionale, per la durata di otto anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, chiedendone in via cautelare la sospensione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge una censura generica relativa alla delimitazione dei luoghi interdetti, con particolare riferimento al contesto territoriale di Verona e alla mancata individuazione precisa dei luoghi interessati dalle manifestazioni sportive e dal transito dei tifosi. La Questura e il Ministero hanno depositato documentazione fotografica, comprendente i fotogrammi 51 e 52, dalla quale risulta la presenza del ricorrente in un contesto già predisposto alle condotte aggressive successivamente poste in essere. Il ricorrente si trovava inoltre sul luogo in una fascia oraria molto anteriore all'evento sportivo e non avrebbe osservato le prescrizioni impartite dagli organi di polizia; tali elementi sono stati valorizzati come indicativi della possibile partecipazione all'evento violento, anche con funzione rafforzativa o agevolativa delle condotte violente altrui.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, secondo il giudizio proprio della fase cautelare e sulla base della documentazione disponibile, che la presenza del ricorrente nel contesto predisposto alle condotte aggressive, la collocazione temporale del corteo e l'inosservanza delle prescrizioni di polizia fossero elementi idonei a evidenziare una partecipazione all'evento violento, anche soltanto rafforzativa o agevolativa. Ha inoltre ritenuto prima facie infondata la censura relativa all'insufficiente precisione dell'individuazione dei luoghi interdetti, poiché la descrizione contenuta nel provvedimento impugnato è apparsa sufficientemente precisa, pur in assenza di una puntuale individuazione dei luoghi della manifestazione e del transito dei tifosi nel territorio di Verona. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le regole della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la presenza dell'interessato in un contesto già predisposto a condotte aggressive, associata alla presenza in una fascia oraria significativamente anteriore all'evento sportivo e all'inosservanza delle prescrizioni degli organi di polizia, può costituire, in termini prima facie, elemento idoneo a evidenziare una partecipazione all'evento violento anche mediante una funzione rafforzativa o agevolativa delle condotte materialmente violente.
- Un divieto di accesso alle manifestazioni sportive non è prima facie viziato per indeterminatezza quando la descrizione dei luoghi interdetti contenuta nel provvedimento risulta sufficientemente precisa, anche se non individua puntualmente ogni luogo interessato dalla manifestazione sportiva o dal transito dei tifosi.
Come è indicizzato
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