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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29012/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

I debitori esecutati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il loro gravame contro il rigetto, da parte del tribunale, del reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva negato l'estinzione di un processo esecutivo. In cassazione hanno proposto due motivi, ma la Corte non è entrata nel merito perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso principale: l'atto era redatto in forma "assemblata", con integrale riproduzione di atti e documenti difensivi, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., mancando una chiara e sintetica esposizione dei fatti di causa essenziali per comprendere le censure. La Corte ha osservato che non era possibile ricostruire la vicenda processuale esecutiva, la fase del procedimento, l'eventuale sospensione dell'esecuzione, né i dati essenziali sull'udienza e sullo svolgimento concreto della procedura. Il controricorrente ha proposto anche ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per violazione del requisito di chiarezza e sinteticità dell'esposizione dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha conseguentemente dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. I ricorrenti principali sono stati condannati alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società resistente e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.c.

    reclamo proposto avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva respinto un'istanza di estinzione

    norma richiamata come base del reclamo contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione del processo esecutivo.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso

    il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara e sintetica dei fatti essenziali; la riproduzione integrale e acritica di atti e documenti rende il ricorso inammissibile se impedisce la comprensione della vicenda e delle censure.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale e per il deposito di memoria.

  • art. 24 Cost.

    evocato dalla Corte per sottolineare che il processo deve assicurare effettiva tutela del diritto di difesa senza oneri processuali superflui.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato quale parametro del giusto processo e della ragionevole conduzione del processo.

  • art. 6 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale del giusto processo.

  • art. 182-bis l. fall.

    l'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore

    richiamato solo per descrivere il contesto fattuale concorsuale da cui originava la doglianza, senza che la Corte ne sviluppi un'interpretazione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione dei fatti si risolva nella riproduzione integrale e non selettiva di atti e documenti, senza una sintesi chiara degli elementi davvero necessari a comprendere la controversia e i motivi di impugnazione.
  • Il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. impone non solo chiarezza, ma anche selezione dei fatti essenziali; la sovrabbondanza documentale può compromettere l'intellegibilità del ricorso e impedire l'accesso al merito.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente sulle spese del giudizio di legittimità e può determinare l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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