Cassazione Penale, Sentenza n. 17042/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra le condanne pronunciate dal Tribunale di Bergamo (16/12/2020) e dal GIP di Brescia (22/04/2021), con conseguente determinazione della pena complessiva (4 anni e 11 mesi di reclusione e euro 1.200,00 di multa). Il ricorrente deduce: (1) carenza di motivazione nella quantificazione degli aumenti di pena per i reati "satellite" (mancanza del percorso logico-argomentativo per ciascun aumento); (2) violazione del divieto di reformatio in peius e degli artt. 81 comma 2 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che l'aumento applicato dal giudice dell'esecuzione agli specifici reati-satellite (in particolare al reato di furto aggravato) sarebbe superiore a quello fissato dal giudice della cognizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia adeguatamente motivato l'individuazione del reato piu' grave (con riferimento all'art. 187 disp. att. c.p.p.) e che, quanto agli aumenti per i reati di minore gravita', la motivazione fornita sia sufficiente in considerazione della modesta entita' degli aumenti, richiamando il principio secondo cui il grado di dettaglio motivazionale e' correlato all'entita' degli aumenti (Sez. U., Pizzone). Sul secondo motivo la Corte l'ha dichiarato inammissibile per aspecificita' e difetto di autosufficienza, poiche' il ricorrente non ha allegato la sentenza di merito necessaria per verificare la presunta maggiorazione peggiorativa (mancava la pagina relativa alla dosimetria della pena); di conseguenza non e' stata possibile la verifica della congruita' degli aumenti rispetto alla sentenza di cognizione. Al rigetto segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod. pen.
Disciplina l'aumento di pena per il reato continuato; la Corte ricorda che gli aumenti devono rispettare i limiti di proporzione e che la motivazione richiesta sul quantum degli aumenti e' tanto piu' stringente quanto maggiore e' l'entita' dell'aumento.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Individuazione del reato piu' grave ai fini della determinazione della pena complessiva; il giudice dell'esecuzione ha correttamente indicato come piu' grave il reato valutato in base alla misura della pena inflitta nel giudizio di cognizione.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata rispetto ai poteri del giudice dell'esecuzione e ai limiti dell'impugnazione; richiede adeguata allegazione documentale per consentire la verifica in Cassazione.
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Principio secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva per reato continuato, deve individuare il reato piu' grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare l'aumento distintamente per ciascun reato satellite; tuttavia il grado di dettaglio motivazionale e' proporzionale all'entita' degli aumenti.
Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non puo' quantificare gli aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione; qui richiamato dalla difesa ma non efficacemente documentato dal ricorrente, sicche' la Corte non ha potuto applicarlo.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve individuare il reato piu' grave e motivare la determinazione della pena complessiva: la motivazione sugli aumenti per i reati-satellite e' richiesta, ma il suo grado di dettaglio e' proporzionale all'entita' degli aumenti; aumenti modesti richiedono motivazione meno analitica.
- Se si contesta che il giudice dell'esecuzione abbia aumentato gli incrementi per i reati-satellite rispetto a quelli fissati dal giudice della cognizione (divieto di reformatio in peius), il ricorrente deve allegare la sentenza di merito completa (in particolare la parte relativa alla dosimetria) per consentire la verifica: l'omissione di tale documentazione puo' determinare l'inammissibilita' o il rigetto del motivo.
- Il divieto di reformatio in peius trova applicazione: il giudice dell'esecuzione non puo' peggiorare il trattamento sanzionatorio in modo ingiustificato rispetto alla sentenza irrevocabile, salvo che la documentazione e la motivazione dimostrino la legittimita' della diversa quantificazione.
- Il controllo di legittimita' della Corte si concentra sia sulla correttezza giuridica (rispetto delle norme su continuazione e dosimetria) sia sulla completezza documentale; per il ricorrente e' essenziale produrre gli atti necessari a rendere il motivo autosufficiente.
- Per i difensori: quando si impugna la quantificazione degli aumenti in sede di esecuzione, predisporre e allegare la sentenza di cognizione integrale e spiegare punto per punto la presunta incongruita' o eccesso rispetto alle misure adottate nel giudizio di merito.
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