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Sentenza

Sentenza del 23/03/2016 n. 2700 - Comm. Trib. Prov. Milano

Art. 13 comma 6quater e art. 16 d.P.R. 115/2002 - Illegittimità costituzionale - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

È stata sollevata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 6-quater, e dell’art. 16 del d.P.R. 115/2002, contestando il criterio di determinazione del contributo unificato tributario (CUT) per scaglioni in base al valore economico della controversia, descritto nel testo come progressivo e rettificato come regressivo. Il testo non specifica chi abbia sollevato l’eccezione né gli ulteriori fatti o gli atti del giudizio.

La decisione

La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata infondata: la suddivisione per scaglioni si fonda su elementi oggettivi ed è riconducibile alla discrezionalità del legislatore. Eventuali irregolarità nell’applicazione del CUT non comportano irricevibilità, improponibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso; spetta invece alla Segreteria attivarsi per l’eventuale riscossione e l’applicazione delle sanzioni. L’accesso alla giustizia per chi non dispone di mezzi adeguati resta garantito, quando ne ricorrono i presupposti, dal patrocinio a spese dello Stato e dalla prenotazione a debito del contributo. Il testo non riporta ulteriori statuizioni, come la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 6-quater, d.P.R. 115/2002

    tale articolazione per scaglioni è stata determinata dal legislatore in base ad elementi oggettivi scelti nell'esercizio della propria discrezionalità normativa.

    La determinazione del contributo per scaglioni non è costituzionalmente illegittima per il solo fatto di differenziare gli importi secondo il valore della controversia: il legislatore può adottare tale criterio sulla base di elementi oggettivi, nell’ambito della propria discrezionalità.

  • Art. 16 d.P.R. 115/2002

    Le irregolarità sull'applicazione del C.U.T. non determinano conseguenze come l'irricevibilità, l'improponibilità, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso ma fanno solo carico alla Segreteria di procedere per ogni eventuale riscossione e/o sanzione.

    Le irregolarità relative al CUT rilevano sul piano della riscossione e delle eventuali sanzioni, ma non determinano, secondo il testo, l’esito processuale negativo del ricorso.

Massime di principio

  • La differenziazione del contributo unificato per scaglioni di valore può rientrare nella discrezionalità legislativa quando si fonda su criteri oggettivi; la sola articolazione per fasce non basta a dimostrare l’illegittimità costituzionale.
  • Un’irregolarità relativa al contributo unificato non comporta automaticamente l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso: occorre distinguere le conseguenze processuali da quelle di riscossione e sanzionatorie.
  • Per chi è privo di mezzi, l’accesso alla giustizia può essere garantito tramite il patrocinio a spese dello Stato, se sussistono i requisiti previsti, con prenotazione a debito del contributo.

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