Sentenza del 05/06/2015 n. 11650 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la richiesta di pagamento di una maggiore imposta regionale sulle concessioni statali relative all’occupazione e all’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, riferita al periodo dal 28 febbraio 2003 al 27 febbraio 2004. Ha sostenuto, in particolare, che la concessione geotermica non avesse più natura statale dopo il trasferimento alla Regione delle competenze in materia di risorse geotermiche e che non fossero applicabili i successivi adeguamenti e rivalutazioni dei canoni concessori. La Regione ha proposto ricorso incidentale contro l’esclusione delle sanzioni, sostenendo che non vi fosse obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale della Regione. Ha stabilito che il presupposto dell’imposta è l’utilizzo di beni demaniali o del patrimonio indisponibile dello Stato, indipendentemente dal fatto che la concessione sia stata rilasciata da un’autorità statale o regionale. Ha inoltre ritenuto applicabili alle concessioni geotermiche le rivalutazioni generali dei canoni previste dalla normativa statale, in assenza di una specifica esclusione. Il quarto motivo della società, relativo alla motivazione della sentenza di merito, è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dell’interpretazione normativa. Sono state invece confermate la disapplicazione delle sanzioni, per obiettiva incertezza normativa derivante dalla complessità e stratificazione della disciplina, e la compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Legge n. 281 del 1970, art. 2
Richiamata quale base della disciplina dell’imposta regionale sulle concessioni relative a beni demaniali e patrimoniali dello Stato.
Legge regionale Toscana n. 2 del 1971, art. 1
Disciplina l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato situati in Toscana. Il presupposto è stato interpretato in funzione dell’utilizzo concreto del bene, non della natura statale o regionale dell’autorità concedente.
D.Lgs. n. 112 del 1988, art. 34, comma 1
Attribuisce alla Regione competenze in materia di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche, ma tale trasferimento di competenze non elimina il presupposto impositivo collegato all’utilizzo di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.
Legge regionale Toscana n. 88 del 1988
Rileva per il trasferimento alla Regione di competenze sulle concessioni geotermiche; non è stata ritenuta sufficiente a trasformare, ai fini fiscali, la natura dei beni utilizzati.
Legge n. 896 del 1986, art. 17
Disciplina i canoni relativi alle concessioni geotermiche, ma non impedisce l’applicazione delle successive norme generali di rivalutazione dei canoni.
D.L. n. 90 del 1990, art. 12, comma 5
"canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato"
Prevede una rivalutazione generale dei canoni e degli altri importi dovuti per l’utilizzazione dei beni pubblici, applicabile anche alle concessioni geotermiche in assenza di un’esclusione espressa.
D.M. n. 258 del 1998
Dà applicazione ai criteri di rivalutazione dei canoni previsti dalla normativa generale; tali criteri sono stati ritenuti applicabili anche alle concessioni geotermiche.
Legge n. 537 del 1993, art. 10, comma 2
Introduce la rivalutazione annuale dei canoni di concessione dei beni pubblici, prevalendo sul precedente criterio di rivalutazione biennale.
Legge n. 724 del 1994, art. 32, comma 1
Prevede un criterio eccezionale e temporaneo di rivalutazione dei canoni, ritenuto applicabile anche ai canoni relativi alle concessioni geotermiche.
D.Lgs. n. 22 del 2010, artt. 1, comma 6, e 16, comma 7
"Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, e dall'art. 826 c.c., sono risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale"
Conferma la distinzione tra risorse geotermiche di interesse nazionale, appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, e risorse di interesse locale, appartenenti al patrimonio indisponibile regionale; inoltre introduce il criterio della rivalutazione annuale per le concessioni geotermiche.
Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 3
Consente la disapplicazione delle sanzioni quando sussiste obiettiva incertezza sull’interpretazione e sull’applicazione della normativa tributaria. La Corte ha ritenuto integrata tale incertezza per la complessità e la successione di norme statali, regionali, decreti e delibere.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di una totale omissione di elementi decisivi o di una reale deficienza logica della motivazione, non quando la parte contesta la valutazione o l’interpretazione adottata dal giudice di merito.
Massime di principio
- Ai fini di un’imposta collegata all’utilizzo di beni demaniali o del patrimonio indisponibile, può rilevare soprattutto l’utilizzazione concreta del bene e la sua natura giuridica, non necessariamente l’identità dell’autorità che ha rilasciato la concessione.
- Le concessioni appartenenti a un settore speciale possono essere assoggettate a norme generali di rivalutazione dei canoni quando queste hanno formulazione ampia e non prevedono un’esclusione espressa per quel settore.
- Il trasferimento di competenze amministrative dallo Stato alla Regione non comporta automaticamente il venir meno della natura statale dei beni utilizzati né dell’imposizione collegata a tali beni.
- In presenza di una normativa tributaria stratificata, contraddittoria o difficilmente coordinabile, il tributo può restare dovuto mentre le sanzioni possono essere disapplicate per obiettiva incertezza normativa.
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione dell’interpretazione delle norme o dei fatti già esaminati dal giudice di merito; il controllo sulla motivazione riguarda omissioni decisive o carenze logiche effettive.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando entrambe le parti risultano soccombenti su aspetti distinti della controversia, come nel caso in cui il contribuente perda sul tributo ma ottenga l’esclusione delle sanzioni e l’amministrazione perda sul ricorso incidentale.
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