Corte di giustizia, Sentenza C-368/21
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'8 settembre 2022. — R.T. contro Hauptzollamt Hamburg. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Luogo in cui sorge l’obbligazione doganale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 30 – Articolo 60 – Articolo 71, paragrafo 1 – Fatto generatore ed esigibilità dell’IVA all’importazione – Luogo in cui sorge l’obbligazione tributaria – Constatazione dell’inosservanza di un obbligo imposto dalla normativa doganale dell’Unione – Determinazione del luogo di importazione dei beni – Mezzo di trasporto immatricolato nel paese terzo e introdotto nell’Unione europea in violazione della normativa doganale. — Causa C-368/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito il luogo di importazione ai fini dell’IVA per un veicolo immatricolato in un paese terzo e introdotto nell’Unione in violazione delle regole doganali. Pur essendo transitato inizialmente in Bulgaria, il mezzo è stato poi utilizzato stabilmente in Germania dal suo proprietario-residente, e ciò ha portato la Corte a collocare lì il luogo di importazione. La seconda questione, relativa all’articolo 87, paragrafo 4, del codice doganale, è rimasta assorbita.
IVA all’importazione di un veicolo introdotto irregolarmente nell’Unione: individuazione del luogo di importazione quando il mezzo è usato stabilmente nello Stato di residenza dell’autore dell’illecito doganale.
La questione giuridica
Se, ai fini degli articoli 30 e 60 della direttiva 2006/112/CE, il luogo di importazione di un veicolo immatricolato in un paese terzo e introdotto nell’Unione in violazione della normativa doganale sia: a) lo Stato membro in cui è stata commessa l’infrazione doganale e in cui il veicolo è stato utilizzato per la prima volta nell’Unione; oppure b) lo Stato membro in cui l’autore dell’inosservanza risiede e utilizza effettivamente il veicolo. In via subordinata, se sia compatibile con la direttiva IVA l’applicazione mutatis mutandis dell’articolo 87, paragrafo 4, del codice doganale all’IVA all’importazione.
Principio di diritto
Gli articoli 30 e 60 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che, quando un veicolo immatricolato in un paese terzo è introdotto nell’Unione in violazione della normativa doganale, il luogo dell’importazione ai fini dell’IVA non coincide automaticamente con lo Stato membro di primo ingresso fisico o con quello in cui è stata commessa l’irregolarità doganale, ma si individua nello Stato membro in cui l’autore dell’inosservanza risiede e utilizza effettivamente il veicolo, poiché è lì che il bene entra nel circuito economico dell’Unione e diviene idoneo al consumo/uso duraturo. Ne consegue che, nella specie, l’IVA all’importazione sorge in Germania.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 30, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 60, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 71, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione)
- Articolo 79, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 87, regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 21, paragrafo 2, Umsatzsteuergesetz (come diritto nazionale richiamato nel rinvio)
- Direttiva (UE) 2018/2057
IVA all’importazione di un veicolo introdotto irregolarmente nell’Unione
La Corte di giustizia, Nona Sezione, ha deciso in via pregiudiziale una controversia tra un privato e l’Ufficio doganale principale di Amburgo relativa alla debenza dell’IVA all’importazione su un veicolo acquistato in Georgia, introdotto nell’Unione attraversando più Stati membri e poi utilizzato in Germania. Il tema centrale era l’individuazione del luogo di importazione ai sensi della direttiva 2006/112/CE, in collegamento con la disciplina doganale dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
R.T., domiciliato in Germania, ha acquistato in Georgia un veicolo e lo ha immatricolato in quel paese. Nel marzo 2019 ha guidato il veicolo dalla Georgia alla Germania attraversando Turchia, Bulgaria, Serbia, Ungheria e Austria, senza dichiararlo presso un ufficio doganale di importazione. Una volta in Germania, il veicolo è stato utilizzato dal ricorrente ed è stato controllato dalle autorità doganali. Con avviso del 13 maggio 2019 l’Ufficio doganale ha richiesto il pagamento di dazi doganali e IVA all’importazione; il ricorrente ha impugnato solo la parte relativa all’IVA.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta all’IVA le importazioni di beni;
- l’articolo 30 della stessa direttiva, che definisce l’"importazione di beni" come l’ingresso nell’Unione di un bene non in libera pratica;
- l’articolo 60 della direttiva, che colloca l’importazione nello Stato membro nel cui territorio il bene si trova al momento dell’ingresso nell’Unione;
- l’articolo 71, paragrafo 1, che consente, per beni soggetti a dazi, di collegare fatto generatore ed esigibilità dell’IVA a quelli dei dazi doganali;
- gli articoli 79 e 87 del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione), in particolare la regola sul luogo in cui sorge l’obbligazione doganale in caso di inosservanza della normativa doganale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice tedesco chiedeva, in sintesi:
- se il luogo di importazione, ai fini IVA, debba essere individuato nello Stato membro del primo ingresso fisico/violazione doganale oppure in quello di residenza e utilizzo effettivo del veicolo;
- se, in caso di importazione situata in uno Stato diverso dalla Germania, sia compatibile con la direttiva IVA una norma nazionale che applichi mutatis mutandis l’articolo 87, paragrafo 4, del codice doganale all’IVA all’importazione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che l’IVA all’importazione e i dazi doganali condividono la logica dell’ingresso delle merci nell’Unione e della loro introduzione nel circuito economico degli Stati membri. In via generale, quando una violazione doganale fa presumere che le merci siano entrate in tale circuito, può sorgere anche l’IVA all’importazione nello Stato in cui si è verificata la violazione.
Tuttavia, la Corte ribadisce che tale presunzione può essere superata se si dimostra che, nonostante l’ingresso materiale in un determinato Stato membro, il bene è stato introdotto nel circuito economico dell’Unione in un altro Stato membro, cioè nel luogo di destinazione e di consumo/uso effettivo. Vengono richiamate le precedenti pronunce:
- Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung, per la nozione di bene destinato al consumo nello Stato di destinazione finale;
- Hauptzollamt Münster, in cui un veicolo introdotto attraverso un altro Stato membro è stato considerato entrato nel circuito economico nello Stato di residenza dell’utilizzatore, dove era effettivamente impiegato.
Applicando questi principi al caso di specie, la Corte osserva che il veicolo, pur essendo transitato in Bulgaria, è stato utilizzato in modo effettivo e durevole in Germania, dove risiede l’autore dell’inosservanza. Un veicolo non può essere “consumato” nel senso proprio della giurisprudenza sulle merci, ma può comunque entrare nel circuito economico dell’Unione nello Stato membro della sua destinazione finale, cioè quello in cui viene effettivamente usato come mezzo di trasporto. Il luogo di residenza dell’utilizzatore costituisce un indizio rilevante di tale destinazione.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde alla prima questione affermando che, ai fini dell’IVA, il luogo dell’importazione del veicolo è lo Stato membro in cui l’autore dell’inosservanza della normativa doganale risiede e utilizza effettivamente il veicolo. In ragione di tale risposta, la seconda questione non richiede esame.
Principio affermato
Per un veicolo immatricolato in un paese terzo e introdotto nell’Unione in violazione delle regole doganali, il luogo dell’importazione ai fini IVA coincide con lo Stato membro di residenza dell’autore dell’illecito quando in quello Stato il veicolo è effettivamente e durevolmente utilizzato; non rileva, di per sé, il solo primo ingresso fisico nell’Unione attraverso un diverso Stato membro.
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