Cassazione Penale, Sentenza n. 8016/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per estorsione aggravata, rapina aggravata, porto d'armi e lesioni aggravate. Il ricorrente contestava: (i) la mancata fonoregistrazione delle dichiarazioni delle persone offese e la conseguente incidenza sulla valutazione di attendibilità; (ii) la mancata trasmissione al GIP del decreto autorizzativo delle intercettazioni ambientali; (iii) la presunta carenza di autonoma valutazione da parte del GIP; (iv) l'illegittima riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso"; (v) l'insussistenza delle esigenze cautelari e la sproporzione della misura.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Motivi principali: (a) la violazione dell'obbligo di fonoregistrazione delle sommarie informazioni in reati ad "alto impatto sociale" non produce automaticamente inutilizzabilità né nullità, ma impone al giudice un'onere motivazionale aggravato sulla attendibilità delle dichiarazioni; nel caso concreto il tribunale ha valutato analiticamente le dichiarazioni insieme ad altri elementi (referti medici, intercettazioni) e le ha ritenute altamente dimostrative; (b) la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni al riesame non comporta di per sé inutilizzabilità delle intercettazioni, benché l'imputato possa in ogni stato e grado dedurne l'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 271 c.p.p.; (c) il GIP ha svolto autonoma valutazione logico-razionale e non si è limitato a mera adesione alla richiesta cautelare; (d) l'aggravante del metodo mafioso è stata correttamente riconosciuta alla luce del repertorio fattuale (azione di gruppo armata, richiami all'appartenenza a consorteria "stidda" e rivendicazione di controllo territoriale); (e) le esigenze cautelari e la proporzionalità della misura sono state adeguatamente motivate, richiamando la doppia presunzione di pericolosità e adeguatezza della custodia in carcere nei reati aggravati dal metodo mafioso, il concreto pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese; disposta trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai fini di legge.
Norme richiamate
art. 357, comma 3-bis c.p.p. e art. 373, comma 2-bis c.p.p.
Prevedono l'obbligo di documentazione (fonoregistrazione) delle sommarie informazioni nei procedimenti per reati ad alto impatto sociale; la Corte rileva che l'inosservanza non comporta automaticamente inutilizzabilità, ma impone un'onere motivazionale aggravato sulla valutazione di attendibilità.
art. 273 c.p.p.
Richiamato in relazione alla disciplina delle dichiarazioni testimoniali; la Corte distingue la disciplina delle dichiarazioni dei vulnerabili (per le quali è prevista l'inutilizzabilità in caso di violazione della documentazione aggravata) da quella dei reati ad alto impatto sociale.
art. 273, comma 2-quater e art. 357, comma 3-ter c.p.p.
Norme che prevedono sanzioni di inutilizzabilità per la violazione della documentazione aggravata delle dichiarazioni dei soggetti vulnerabili; la Corte usa il confronto per spiegare perché per i reati ad alto impatto sociale la violazione non produca la stessa sanzione.
art. 271 c.p.p.
Stabilisce l'inutilizzabilità delle captazioni intercettive in caso di violazione dello statuto delle intercettazioni; la Corte precisa che la mancata trasmissione del decreto autorizzativo al riesame non determina automaticamente inutilizzabilità, ma la parte può eccepirla in ogni stato e grado.
art. 267 e 268 c.p.p.
Norme che regolano la legittimità delle intercettazioni; la Corte ricorda che la captazione deve rispettare i limiti di questi articoli e che la violazione di tali limiti può determinare inutilizzabilità.
art. 416-bis c.p.
Aggravante "metodo mafioso": la Corte conferma che, in territori con organizzazioni mafiose storiche, il ricorso implicito al potere della consorteria può integrare l'aggravante; nel caso specifico i fatti e i richiami all'appartenenza alla 'stidda' giustificano la qualificazione.
art. 274 c.p.p.
Norma riguardante le esigenze cautelari e la motivazione delle misure; la Corte ritiene corretta la valutazione del tribunale sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura.
art. 309, comma 5 c.p.p.
Richiamato indirettamente: disciplina la trasmissione degli atti al riesame; la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi comporta l'onere per il Tribunale di acquisirli d'ufficio solo su richiesta della parte.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese del procedimento per la parte che propone il ricorso rigettato; applicata per condannare il ricorrente.
art. 94, comma 1-ter disposizioni di attuazione c.p.p.
Prevede l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte dispone la trasmissione della sentenza al direttore.
Massime di principio
- La mancata fonoregistrazione delle dichiarazioni in procedimenti per reati ad "alto impatto sociale" non determina automaticamente inutilizzabilità delle testimonianze, ma obbliga il giudice a una motivazione più approfondita e articolata circa attendibilità e valenza probatoria.
- L'assenza, nel fascicolo di riesame, dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non invalida automaticamente il loro utilizzo; tuttavia l'imputato può chiederne l'acquisizione o sollevare l'inutilizzabilità in ogni fase del processo, e l'eventuale illegittimità delle autorizzazioni può comportare l'inutilizzabilità degli esiti captativi.
- Il Giudice per le indagini preliminari deve svolgere un'effettiva valutazione autonoma e motivata dei contenuti probatori: il rinvio testuale agli atti non è di per sé censurabile se accompagnato da logica e ragione di valutazione autonoma.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche in presenza di riferimenti impliciti alla forza di un'organizzazione storicamente radicata nel territorio; fatti come azioni di gruppo armate, minacce con richiamo alla consorteria e rivendicazione di controllo territoriale sono indici rilevanti.
- Nei reati aggravati dal metodo mafioso opera una presunzione di pericolosità e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere: per superarla è necessario fornire prove concrete della cessazione di rapporti o della mancanza di pericolo di reiterazione.
- Il rischio di inquinamento probatorio (es. pressioni su testi/o indotti a non denunciare) è elemento concreto che giustifica misure cautelari più afflittive quali la custodia in carcere.
- In sede difensiva è utile documentare e, se possibile, produrre i decreti autorizzativi delle intercettazioni già in sede di riesame o in cassazione per sostenere eccezioni di illegittimità; in mancanza, va comunque chiesta l'acquisizione al giudice.
- La valutazione complessiva degli indizi deve sempre considerare l'insieme delle fonti (dichiarazioni, referti medici, intercettazioni, elementi di contesto) e non solo singoli profili di possibile contraddittorietà.
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