Cassazione Civile, Ordinanza n. 24870/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con il quale al contribuente sono stati attribuiti maggiori redditi da partecipazione in una società a ristretta base, sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili accertati in capo alla società. Il contribuente sosteneva di essere stato solo un socio formale, senza reale partecipazione alla gestione, privo di ruolo operativo e senza avere percepito utili; deduceva inoltre che la gestione sarebbe stata in fatto riferibile ad altro soggetto e che nel parallelo procedimento penale egli non era stato neppure rinviato a giudizio. Con il ricorso per cassazione ha articolato cinque motivi: 1) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; 2) nullità per motivazione apparente o mancante ex art. 132 c.p.c.; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ristretto illegittimamente la prova contraria alla sola dimostrazione dell'accantonamento o reinvestimento degli utili da parte della società; 5) violazione degli artt. 38 e 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto sufficiente, ai fini della motivazione dell'accertamento, la sola ristrettezza della base sociale senza ulteriori elementi circa l'effettiva percezione dei maggiori redditi da parte del socio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, secondo e terzo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR si fosse comunque pronunciata, in modo esplicito o implicito, sulla posizione del ricorrente e che la motivazione non fosse mancante o apparente. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo: ha rilevato che la CTR aveva erroneamente ristretto l'ambito della prova liberatoria del socio solo alla dimostrazione di un diverso impiego degli utili, senza considerare il più recente orientamento secondo cui la prova contraria può consistere anche nella dimostrazione dell'estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e per motivazione mancante o apparente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione e dell'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per censurare la mancanza o apparenza della motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi allegati dal contribuente.
art. 2697 c.c.
Richiamato per censurare la distribuzione dell'onere della prova e la limitazione della prova contraria nel giudizio tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge sostanziale in relazione all'onere probatorio e alla motivazione dell'accertamento.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione alla rettifica delle imposte sui redditi e alla pretesa di attribuzione al socio dei maggiori utili extracontabili.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quanto alla motivazione dell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- In tema di utili extracontabili accertati in società a ristretta base partecipativa, la prova della ristrettezza della compagine sociale consente all'Ufficio di presumere la distribuzione degli utili ai soci.
- La prova contraria del contribuente non è limitata alla sola dimostrazione che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti dalla società, ma può consistere anche nella dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.
- Il socio formalmente intestatario delle quote può offrire prova liberatoria anche valorizzando elementi da cui emerga la sua assenza di ingerenza nella vita societaria; il giudice non può restringere la prova contraria a un solo schema difensivo.
- La motivazione della decisione che conferma l'accertamento deve confrontarsi con le deduzioni difensive rilevanti; tuttavia, la mancata analisi analitica di tutti gli elementi allegati non integra di per sé omessa pronuncia o motivazione apparente quando la ratio decidendi sia chiaramente fondata sulla prevalenza di un dato non contestato.
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