Cassazione Civile, Ordinanza n. 28533/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una persona fisica aveva promosso esecuzione forzata pignorando, presso terzi, crediti di un istituto di credito verso due soggetti terzi. La banca debitrice esecutata aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e il giudice di pace aveva accolto solo parzialmente l'opposizione, condannando inoltre l'opposta alla restituzione della differenza tra quanto già ricevuto e quanto ritenuto effettivamente dovuto. In appello, il Tribunale di Torino ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, poiché non erano stati evocati i terzi pignorati, e ha rimesso le parti davanti al giudice di pace anche quanto alla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado e alla liquidazione delle spese dei precedenti gradi. Il ricorso per cassazione ha censurato: 1) la nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sulla domanda restitutoria, perché il tribunale aveva rinviato la questione al primo giudice invece di decidere immediatamente; 2) la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dei principi sulle spese, per non avere il giudice d'appello provveduto sulle spese di primo e secondo grado; 3) in subordine, la violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere lasciato esente la parte soccombente, che aveva dato causa alla nullità, dal pagamento delle spese del doppio grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi rilevanti del ricorso. Ha affermato che, una volta dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio, il giudice d'appello non può rimettere al primo giudice la decisione sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza nulla, perché la caducazione della pronuncia di primo grado comporta immediatamente il venir meno della sua causa, con conseguente diritto alla restituzione. Ha inoltre ribadito che, quando l'appello si chiuda con rinvio al primo giudice per integrazione del contraddittorio, il giudice d'appello deve comunque provvedere sulle spese del secondo grado, e può anche decidere su quelle del primo se dispone di elementi sufficienti per attribuire la causa della nullità. La sentenza del Tribunale di Torino è stata quindi cassata limitatamente ai profili censurati, con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
opposizione all’esecuzione
disciplina il rimedio azionato dal debitore esecutato contro la procedura esecutiva.
art. 112 c.p.c.
il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non può omettere la decisione su una domanda ritualmente proposta.
art. 354, comma 1, c.p.c.
se manca il contraddittorio per pretermissione di litisconsorti necessari, il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice; ciò però non gli impedisce di decidere sugli effetti della nullità tra le parti già presenti, né di provvedere sulle spese.
art. 336 c.p.c.
la dichiarazione di nullità/riforma della sentenza di primo grado comporta la caducazione immediata dei suoi effetti e delle pronunce dipendenti, con conseguente immediato venir meno della causa del pagamento e obbligo di restituzione.
art. 282 c.p.c.
dopo la riforma del 1990, la sentenza di appello produce effetti immediati senza necessità del passaggio in giudicato ai fini dell'esecutività.
art. 91 c.p.c.
le spese devono seguire la soccombenza; la parte che ha dato causa alla nullità non può essere esentata dalle spese del doppio grado.
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale e il deposito di memoria.
Massime di principio
- Se il giudice d'appello dichiara la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza nulla, se già proposta in appello, deve essere decisa subito dal giudice del gravame e non rinviata al primo giudice.
- La caducazione della sentenza di primo grado per nullità determina immediatamente il venir meno della causa del pagamento eseguito in base a quella sentenza, con conseguente obbligo di restituzione senza attendere il passaggio in giudicato della decisione d'appello.
- La declaratoria di nullità della sentenza di primo grado è equiparabile, quanto agli effetti caducatori, alla riforma della sentenza stessa e ne produce l'immediata caducazione, con effetti anche sugli atti e rapporti dipendenti.
- Quando l'appello si conclude con rinvio ex art. 354 c.p.c. per integrazione del contraddittorio, il giudice d'appello deve comunque regolare le spese del grado di appello ponendole a carico della parte che ha dato causa alla nullità.
- Se gli elementi acquisiti consentono di individuare la parte che ha determinato l'irregolarità processuale, il giudice d'appello può pronunciarsi anche sulle spese del primo grado; in ogni caso non può omettere la statuizione sulle spese del giudizio di secondo grado.
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