Sentenza n. 192/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato parzialmente il decreto ministeriale relativo alla riduzione delle risorse finanziarie spettanti al Comune dopo il trasferimento gratuito e la successiva alienazione di un bene immobiliare statale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva impugnato il decreto ministeriale 28 dicembre 2022, nella parte in cui disponeva una riduzione annuale di euro 171.606,74 delle risorse finanziarie spettanti, applicata dal trasferimento del bene e anche dopo la sua alienazione, oltre al recupero delle annualità pregresse. Il bene era stato trasferito gratuitamente al Comune nel dicembre 2015 e alienato a terzi nel giugno 2016 per euro 2.100.000; il Comune aveva versato allo Stato il 25% delle risorse nette della vendita, come previsto dall’art. 56-bis, comma 10, del d.l. n. 69/2013. Il TAR aveva ritenuto che la riduzione prevista dal comma 7 potesse operare soltanto fino all’alienazione, mentre dopo la vendita trovasse applicazione esclusivamente il regime del comma 10. Il Ministero ha appellato la sentenza, sostenendo che la riduzione dovesse operare in modo permanente, in assenza di un termine finale espresso, per compensare indefinitamente la perdita di entrate erariali conseguente al trasferimento gratuito del bene.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata integralmente confermata. Il Consiglio di Stato ha interpretato l’art. 56-bis, comma 7, del d.l. n. 69/2013 secondo il suo tenore letterale e causale: la riduzione delle risorse deve essere commisurata alla perdita effettiva e attuale di entrate erariali derivante dal trasferimento del bene, e quindi presuppone la permanenza del flusso economico connesso all’utilizzazione onerosa dell’immobile. Essa non può trasformarsi in una riduzione indefinita parametrata a un canone non più esistente. Con l’alienazione del bene viene meno il rapporto economico-giuridico che giustificava il flusso di entrate; la fattispecie è quindi assoggettata alla disciplina speciale del comma 10, che prevede il riparto delle risorse nette da vendita nella misura del 75% all’ente e del 25% allo Stato. Il versamento della quota del 25% esclude il cumulo con un ulteriore meccanismo compensativo permanente. La vendita non può essere qualificata come elusiva, poiché è espressamente prevista dalla legge e non può essere gravata, in via interpretativa, da un effetto punitivo non stabilito dalla normativa. È stata disposta la compensazione integrale delle spese del grado, in ragione della complessità e relativa novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 56-bis, comma 7, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98
in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento
La riduzione delle risorse spettanti all’ente locale è collegata alla perdita effettiva e attuale di entrate erariali derivante dal trasferimento e opera soltanto finché permane il presupposto economico costituito dall’utilizzazione onerosa del bene.
art. 56-bis, comma 10, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98
Disciplina gli effetti finanziari dell’alienazione del bene trasferito, prevedendo il versamento allo Stato del 25% delle risorse nette derivanti dalla vendita; dopo l’alienazione costituisce il regime applicabile in via esclusiva.
art. 9, comma 5, d.lgs. n. 85/2010
Richiamato dal comma 10 dell’art. 56-bis quale base del riparto delle risorse nette derivanti dall’alienazione, nella misura del 75% all’ente e del 25% allo Stato.
art. 118 Cost.
Richiamato nella ricostruzione del TAR in relazione al principio di sussidiarietà verticale sotteso al trasferimento dei beni agli enti territoriali.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito di disporre la sollecita definizione del giudizio nel merito dopo la fase cautelare.
Massime di principio
- La riduzione delle risorse finanziarie spettanti a un ente locale, prevista quale compensazione della riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento gratuito di un bene statale, è causalmente collegata alla perdita effettiva e attuale del flusso di entrate derivante dall’utilizzazione onerosa del bene e non può operare indefinitamente in assenza di tale presupposto.
- Quando il bene statale trasferito gratuitamente a un ente locale viene successivamente alienato, la disciplina speciale prevista per l’alienazione sostituisce il meccanismo di riduzione delle risorse collegato alla permanenza del bene nel patrimonio dell’ente e all’utilizzazione onerosa dello stesso.
- Il versamento allo Stato della quota percentuale delle risorse nette derivanti dalla vendita del bene trasferito, previsto dalla disciplina sull’alienazione, impedisce il cumulo con un’ulteriore riduzione permanente delle risorse dell’ente, se priva di un autonomo presupposto normativo ed economico.
- La vendita del bene trasferito non può essere qualificata come condotta elusiva quando costituisce un’opzione espressamente contemplata dalla legge, la quale ne disciplina direttamente gli effetti finanziari; non è possibile introdurre in via interpretativa un disincentivo o una sanzione patrimoniale non previsto dalla normativa.
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