Cassazione Penale, Ordinanza n. 38124/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alla guida. Con il primo motivo ha sostenuto, in fatto, di non aver rifiutato l'accertamento etilometrico vero e proprio, ma solo il test preliminare; ha inoltre dedotto che il rifiuto del preliminare sarebbe stato legittimo perché lo stato di ebbrezza sarebbe già emerso da indicatori sintomatici. Con il secondo motivo ha invocato la prescrizione, contestando il computo del termine. Con un ulteriore motivo ha denunciato un'asserita nullità per la correzione del nome del Presidente del Collegio nel dispositivo, prospettando una violazione di legge legata alla composizione del giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una mera riproposizione di una censura già esaminata e disattesa dai giudici di merito, i quali avevano accertato che l'imputato si era rifiutato sia dell'accertamento preliminare ex art. 186, comma 3, cod. strada, sia dell'accertamento invasivo ex comma 4; ha anche osservato che il comma 3 non pone limiti o condizioni alla facoltà degli agenti di procedere agli accertamenti preliminari. Il motivo sulla prescrizione è stato reputato infondato perché la disciplina della sospensione del termine prescrizionale, nel testo applicabile ai reati commessi nel periodo rilevante, impediva che il termine fosse ancora decorso alla data della decisione e anche alla data dell'ordinanza di legittimità. Il motivo sulla correzione del nome del Presidente è stato giudicato manifestamente infondato e aspecifico, trattandosi di mera irregolarità o errore materiale non accompagnato da una specifica deduzione di nullità o da doglianza sulla reale composizione del collegio. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 3, cod. strada
Gli accertamenti preliminari sullo stato di ebbrezza sono qualificati come test qualitativi non invasivi; non sono previsti limiti alla loro ripetizione né condizioni che ne impediscano l'esecuzione da parte degli agenti.
art. 186, comma 4, cod. strada
Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento invasivo integra la fattispecie sanzionata penalmente, insieme al rifiuto degli accertamenti previsti dai commi 3, 4 o 5 della disposizione.
art. 186, comma 5, cod. strada
La sanzione penale opera anche in caso di rifiuto degli accertamenti previsti da tale comma, richiamato unitamente ai commi 3 e 4.
art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen.
La sospensione del corso della prescrizione disciplinata dal testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 continua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite richiamato dalla Corte.
art. 2, comma 1, lett. a), l. 27 novembre 2021, n. 134
La Corte lo considera nel rapporto con la disciplina previgente della sospensione della prescrizione, precisando che non esclude l'applicazione di quest'ultima ai reati commessi nel periodo indicato.
art. 525 cod. proc. pen.
La sua violazione non è stata specificamente dedotta; l'errore nel nome del Presidente del Collegio è stato trattato come mera irregolarità o errore materiale, non come nullità della decisione.
Massime di principio
- Nel reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza, la condotta punibile può consistere anche nel rifiuto degli accertamenti preliminari non invasivi, senza che sia necessario che l'agente sia già sottoposto all'etilometro finale.
- Gli accertamenti preliminari previsti dall'art. 186, comma 3, cod. strada sono test qualitativi e non invasivi; la norma non prevede limiti alla loro ripetizione né condiziona il potere degli operanti di effettuarli.
- Una censura di legittimità è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di questioni già disattese in appello senza una puntuale critica della motivazione di merito.
- In materia di prescrizione, la disciplina della sospensione del corso prescrizionale deve essere applicata secondo il regime temporale individuato dalla giurisprudenza di legittimità; il computo del termine va effettuato tenendo conto delle sospensioni maturate anche durante il giudizio di cassazione.
- Un errore materiale nella sentenza o nel dispositivo, come l'inesatta indicazione del nominativo del Presidente del collegio, non determina di per sé nullità della decisione se non si deduce e dimostra un'effettiva diversa composizione del giudice o la falsità del verbale di udienza.
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