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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27610/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli (giudice del riesame) che aveva annullato l'ordinanza del GIP e disposto la remissione in libertà dell'indagato. Il Procuratore deduceva l'illogicità della motivazione del Tribunale in rapporto all'art.606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente escluso l'attualità delle esigenze cautelari sulla base del mero decorso del tempo (attività accertata fino a settembre 2019) e della genericità di alcune dichiarazioni di collaboratori, omettendo di considerare adeguatamente elementi che attesterebbero la prosecuzione dell'attività criminale (segnatamente dichiarazioni ricevute tramite telefoni introdotti in carcere e il sequestro di un'arma al momento dell'esecuzione della misura).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato. Ha ritenuto che il Tribunale, pur avendo correttamente escluso la valenza indiziaria di talune dichiarazioni de relato prive di riscontri esterni, non abbia però adeguatamente valorizzato il ritrovamento, durante la perquisizione all'esecuzione della misura, di un'arma illegalmente detenuta. La Corte ha spiegato che, per reati riconducibili all'art.74 T.U. stupefacenti, opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art.275, comma 3 c.p.p., e che il mero decorso del tempo non è di per sé idoneo a superarla se non accompagnato da elementi circostanziali che dimostrino la cessazione del pericolo. Il rinvenimento dell'arma è stato ritenuto elemento idoneo a denotare un perdurante inserimento dell'indagato in un contesto criminale, sicché la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Napoli per una rinnovata valutazione della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari considerando anche quel riscontro probatorio.

Norme richiamate

  • art.74, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (T.U. stupefacenti)

    Norma che punisce la coltivazione, detenzione e cessione di stupefacenti; qui contestata con l'aggravante della rilevanza associativa. La Corte ricorda che per i fatti ex art.74 si applica la disciplina cautelare rafforzata prevista dall'art.275, comma 3 c.p.p.

  • art.416-bis c.p.

    Richiamato in relazione alla caratterizzazione associativa del contesto; la sentenza distingue la fattispecie di cui all'art.74 dall'art.416-bis poiché quest'ultimo prevede specifici requisiti strutturali della associazione mafiosa.

  • art.275, comma 3 c.p.p.

    Prevede la presunzione relativa della necessità della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi per i reati indicati (tra cui quelli di cui all'art.51, comma 3-bis). La Corte sottolinea che tale presunzione prevale sulla disciplina generale e non può essere superata dal solo decorso del tempo senza elementi contrari.

  • art.274, lett. c) c.p.p.

    Indica i casi in cui può essere disposta la custodia cautelare per pericolo di reiterazione. La Corte richiama l'obbligo del giudice di motivare in concreto l'incidenza del tempo trascorso sulla attualità delle esigenze cautelari.

  • art.51, comma 3-bis c.p.p.

    Richiamata come riferimento normativo per i reati che attivano la disciplina di cui all'art.275, comma 3; individua i reati particolarmente gravi ai fini cautelari.

  • art.606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Motivo di cassazione relativo all'illegittimità o illogicità della motivazione: il Procuratore lamentava che il giudice del riesame aveva reso motivazione contraddittoria o insufficiente sulla attualità delle esigenze cautelari.

  • art.192, comma 3 c.p.p.

    Norma che richiede riscontri esterni alle dichiarazioni di chiamata in reità e correità; la Corte osserva che tale principio si applica anche in sede cautelare e giustifica il rifiuto del Tribunale di attribuire valore indiziario a certe dichiarazioni de relato prive di riscontri.

Massime di principio

  • Per i reati riconducibili all'art.74 T.U. stupefacenti opera una presunzione relativa a favore della custodia cautelare (art.275, comma 3 c.p.p.), che nondimeno può essere superata solo con elementi concreti e specifici, non con il mero decorso del tempo.
  • Il giudice del riesame deve motivare puntualmente l'incidenza del tempo trascorso sulla attualità delle esigenze cautelari: il tempo, di per sé, ha valenza neutra se non accompagnato da elementi che dimostrino la cessazione del pericolo.
  • Le dichiarazioni di collaboratori che riportano notizie apprese tramite terzi o tramite canali illeciti (chiamata in reità de relato) richiedono riscontri esterni individualizzanti per assumere valore indiziario significativo.
  • Il rinvenimento, anche di reato aspecifico (es. arma illegalmente detenuta), può essere valutato come elemento indiziario della persistenza di un inserimento in contesti criminali e dunque rilevante ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari.
  • Il giudice deve operare un bilanciamento complessivo: elementi favorevoli alla libertà (assenza di precedenti specifici, lavoro, fonte lecita di reddito) vanno contrapposti a elementi che indichino una continuazione o una pericolosità attuale; la valutazione deve essere motivata in modo analitico.
  • In sede di impugnazione in Cassazione per motivi di illogicità o insufficienza della motivazione, è possibile ottenere l'annullamento e il rinvio se il giudice di merito non ha considerato o valorizzato adeguatamente elementi rilevanti (anche se aspecifici) atti a dimostrare la concretezza dell'esigenza cautelare.

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