Cassazione Penale, Sentenza n. 23837/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore della Repubblica impugnava l'ordinanza del GIP dell'8/10/2024 che, in un procedimento a carico di ignoti dove il PM aveva chiesto l'archiviazione e la persona offesa aveva proposto opposizione, ordinava la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per l'iscrizione nel registro degli indagati ai sensi dell'art. 335 c.p.p. e, soprattutto, chiedeva al PM di formulare l'imputazione coatta nei confronti di Incorvaia. Il ricorrente deduceva abnormità strutturale dell'ordine di formulare l'imputazione nei confronti di una persona non ancora iscritta nel registro degli indagati (carenza di potere in concreto), violazione dell'art. 409 c.p.p. e indebita ingerenza nei poteri dell'organo inquirente con conseguente violazione del diritto di difesa del soggetto non sottoposto alle indagini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza sulla nozione di abnormità strutturale e ha confermato che l'ordine del GIP di far formulare l'imputazione coatta nei confronti di persona non sottoposta ad indagini costituisce atto abnorme, indebita ingerenza nei poteri del Pubblico Ministero e violazione dei diritti di difesa (per mancata comunicazione ai sensi dell'art. 409 c.p.p. e conseguente esclusione dalla udienza camerale e dalla discovery). Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di formulazione dell'imputazione nei confronti di Incorvaia; le restanti parti dell'ordinanza non sono state rimosse dal giudice di legittimità.
Norme richiamate
art. 335 cod. proc. pen.
Norma sul registro degli indagati: la questione rilevante è che l'iscrizione nel registro degli indagati e gli effetti ad essa collegati devono rispettare le competenze dell'organo inquirente; l'ordinanza del GIP che mira direttamente a far formulare l'imputazione per un soggetto non sottoposto ad indagini travalica i poteri previsti dal sistema.
art. 409 cod. proc. pen.
Prevede l'avviso/partecipazione dell'indagato/parte interessata alla udienza camerale e alla possibilità di partecipare alla discovery delle risultanze. La Corte ha ritenuto che una persona non iscritta nel registro degli indagati non può godere di tali garanzie, per cui l'ordine di formulare l'imputazione senza aver prima rispettato le forme di iscrizione e avviso viola il diritto di difesa.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U., n. 25957/2009; Sez. U., n. 4319/2013; Sez. 5, n. 36160/2019)
La giurisprudenza distingue l'abnormità strutturale (esercizio di un potere non attribuito dal sistema o esercizio del potere in una situazione non consentita) dall'abnormità funzionale; è stato consolidato il principio secondo cui il GIP non può sostituirsi al PM ordinando l'iscrizione e la formulazione dell'imputazione nei confronti di persona non sottoposta ad indagini, trattandosi di indebita ingerenza e lesione delle garanzie difensive.
Massime di principio
- Il Giudice per le indagini preliminari non può ordinare al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione coatta nei confronti di una persona che non risulta previamente sottoposta ad indagini/iscritta nel registro degli indagati: tale ordine costituisce abnormità strutturale e indebita ingerenza nei poteri dell'organo inquirente.
- Prima di adottare provvedimenti che incidono sulla posizione soggettiva dell'interessato (iscrizione nel registro degli indagati e/o imputazione), devono essere rispettate le garanzie procedurali, in particolare la comunicazione e la possibilità di partecipare all'udienza camerale e alla discovery (richiamando art. 409 c.p.p.).
- Se il Pubblico Ministero ha chiesto l'archiviazione e la persona offesa si oppone, il GIP può disporre ulteriori indagini o motivare il rigetto dell'archiviazione, ma deve evitare provvedimenti che si sostituiscano alla funzione di accusa discrezionale del PM imponendo la formulazione dell'imputazione.
- In presenza di un ordine del GIP che travalica i poteri processuali (abnormità), il rimedio è il ricorso in cassazione: la Corte può annullare l'atto limitatamente alla parte abnorme senza rinvio.
- Prassi consigliata per il PM: se riceve dall'organo giudicante un ordine che sembra imporre la formulazione dell'imputazione per soggetti non ancora indagati, deve impugnare l'atto per eccesso di potere e per violazione delle garanzie difensive; per la difesa dell'interessato: verificare la regolarità della iscrizione nel registro degli indagati e la ricezione degli avvisi previsti prima di assumere atti difensivi.
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