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Sentenza

Sentenza n. 2/2026 - Aosta, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento “dell’atto di proclamazione degli eletti del Consiglio regionale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dell’8 ottobre 2025 (doc. 1) e del Verbale (Mod. n. 42/ER) per l’assegnazione dei seggi e per la proclamazione degli eletti dell’Ufficio Elettorale Regionale presso il Tribunale di Aosta nella parte in cui, a seguito del ricalcolo dei resti, ha assegnato un seggio alla lista n. 2 “Union Valdôtaine” in luogo della sua assegnazione alla lista n. 1 “Alleanza Verdi e Sinistra” (doc. 2), in particolare: del Verbale dell’Ufficio Elettorale Regionale (Prot. 1622/25 U) del 24 ottobre 2025 con cui è stata rigettata l’istanza di riesame in autotutela da parte degli odierni ricorrenti per l’attribuzione ad AVS di due voti contestati ed erroneamente dichiarati nulli (doc. 3); dell’Estratto del Verbale (Mod. n. 47/ER) dell’Ufficio Elettorale Regionale relativo alle operazioni per il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati nell’Ufficio di Scrutinio n. 21 del Polo n. 8 di Aosta (di cui all’allegato 8 del Verbale dell’Ufficio Elettorale Regionale per l’assegnazione dei seggi e per la proclamazione degli eletti, Mod. n. 42/ER) (doc. 4); del verbale (Mod. n. 27/UDS - ER) dell’Ufficio di scrutinio n. 21 del Polo n. 8 di Aosta con cui sono state contestate e non assegnate due schede elettorali recanti crocesegno sul simbolo della lista n. 1 - AVS e preferenze per i candidati “Benissa Feiza” e “De Rosa /Pedmotti” (doc. 5); del verbale (Mod. n. 27/UDS - ER) dell’Ufficio di scrutinio n. 5 del Polo n. 1 di La Salle, nella parte in cui non motiva l’inoppugnabilità del segno di riconoscimento per il voto di lista annullato ad AVS (doc. 6); del verbale (Mod. n. 27/UDS - ER) dell’Ufficio di scrutinio n. 10 del Polo n. 5 di Saint Vincent, nella parte in cui non motiva l’inoppugnabilità del segno di riconoscimento per i tre voti di lista annullati ad AVS (doc. 7); di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato. previo, ove occorra, ostensione delle schede e riconteggio dei voti espressi nel corso della competizione elettorale con riferimento agli uffici di scrutinio appresso indicati, attraverso l’espletamento di una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm.”; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Cristina Machet e da Union Valdôtaine il 5/12/2025: “Si richiede l’annullamento, nella sola parte d’interesse, 1) dell’atto di proclamazione degli eletti del Consiglio regionale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste del 8 ottobre 2025 (doc. n. 1 dei ricorrenti principali, già in atti) nonché, per l’effetto, del Verbale dell’Ufficio elettorale regionale per l’assegnazione dei seggi e per la proclamazione degli eletti (doc. n. 2 dei ricorrenti principali, già in atti); 2) dell’estratto del verbale (mod. n. 47/ER) dell’Ufficio elettorale regionale relativo alle operazioni per il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati nell’Ufficio di scrutinio n. 3 del Polo n. 8 del Comune di Aosta (doc. n. 13 delle odierne depositanti, di nuova produzione) nonché dell’estratto del verbale (mod. n. 47/ER) dell’Ufficio elettorale regionale relativo alle operazioni per il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati nell’Ufficio di scrutinio n. 8 del Polo n. 8 del Comune di Aosta (doc. n. 14 delle odierne depositanti, di nuova produzione); 3) dei verbali dell’Ufficio di scrutinio n. 10 del Polo n. 5 di Saint Vincent, dell’Ufficio di scrutinio n. 5 del Polo n. 1 di La Salle, dell’Ufficio di scrutinio n. 21 del Polo n. 8 di Aosta, dell’Ufficio di scrutinio n. 3 del Polo n. 3 di Valpelline, dell’Ufficio di scrutinio n. 5 del Polo n. 1 di La Salle, dell’Ufficio di scrutinio n. 10 del Polo n. 8 di Aosta (doc. n. 7-12 delle odierne depositanti, già in atti); 4) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato”.

Giustizia amministrativa202500050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Atto di proclamazione degli eletti del Consiglio regionale della Valle d’Aosta dell’8 ottobre 2025 e verbali relativi all’assegnazione dei seggi, al riesame dei voti contestati e alla dichiarazione di nullità di alcune schede

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato ed elettore)

Prevale il privato

La controversia

A seguito delle elezioni regionali del 28 settembre 2025, alla lista Alleanza Verdi e Sinistra erano stati inizialmente attribuiti tre seggi, ma il terzo seggio era stato successivamente assegnato alla lista Union Valdôtaine dopo il ricalcolo dei resti: 718 per AVS e 720 per Union Valdôtaine. I ricorrenti hanno dedotto, con i primi quattro motivi, la violazione degli artt. 41 e 42 della l.r. Valle d’Aosta n. 3/1993, del principio del favor voti e dell’art. 48 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento e disparità di trattamento, sostenendo che due schede recanti il voto di lista per AVS erano state illegittimamente dichiarate nulle. Le schede riportavano, nello spazio delle preferenze, i nominativi “Benissa Feiza” e “De Rosa / Pedmotti”, riferibili a candidati AVS alle contestuali elezioni comunali di Aosta, con “De Rosa” riferibile anche a una candidata alle regionali. È stato inoltre dedotto che, in altri uffici di scrutinio, analoghe indicazioni erronee o riferite a candidati di altre consultazioni erano state trattate salvaguardando il voto di lista. Con il quinto motivo i ricorrenti hanno contestato l’omessa motivazione dei verbali di scrutinio quanto all’annullamento di ulteriori quattro voti AVS per asseriti segni di riconoscimento. Le controinteressate hanno proposto ricorso incidentale, contestando la mancata assegnazione di due voti a Union Valdôtaine e chiedendo il riesame di ulteriori schede dichiarate nulle. I ricorrenti principali hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso incidentale per tardivo deposito rispetto al termine di quindici giorni previsto dall’art. 130, comma 5, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto i primi quattro motivi del ricorso principale. Ha applicato il principio generale del favor voti, secondo cui il voto deve essere conservato quando la volontà effettiva dell’elettore sia desumibile e le anomalie della scheda siano ragionevolmente spiegabili, riservando la nullità ai soli segni eccedenti le modalità normali di espressione del voto e inoppugnabilmente riconducibili alla volontà di rendere identificabile il suffragio. L’indicazione del numero 1 sulla prima scheda era espressamente consentita dalla legge regionale; la dicitura “Benissa Feiza” era riferibile a una candidata AVS alle elezioni comunali di Aosta. Nella seconda scheda, “De Rosa” corrispondeva a una candidata AVS alle elezioni regionali e comunali, mentre “Pedmotti” poteva essere ricondotto, quale errore ortografico o refuso, alla candidata comunale Maria Anna Pedrotti. Le due schede esprimevano quindi in modo univoco il voto di lista AVS e non contenevano segni estranei o eccedenti tali da dimostrare una volontà di riconoscimento. L’attribuzione dei due voti ha portato il resto di AVS da 718 a 720, parificandolo a quello di Union Valdôtaine. Il quinto motivo è stato respinto: i verbali di sezione non devono necessariamente contenere la motivazione analitica dell’annullamento delle singole schede. Nel giudizio elettorale l’onere di specificità e prova è attenuato, ma il ricorrente deve comunque indicare concretamente i vizi, il numero delle schede e gli uffici di scrutinio, non potendo promuovere un riesame meramente esplorativo delle operazioni. Il ricorso incidentale è stato respinto. Il TAR ha ritenuto nullo il voto recante la sola dicitura “voto” accanto al simbolo di Union Valdôtaine, in assenza di un crocesegno, trattandosi di modalità inutilmente diversa da quella prescritta e non spiegabile come mero errore materiale. Ha parimenti ritenuto nullo il voto recante segni su due liste e la dicitura “no” su una di esse, poiché tale modalità rende il voto riconoscibile e contraddittorio; in caso di errore l’elettore avrebbe dovuto chiedere la sostituzione della scheda. La domanda di riesame generalizzato di ulteriori schede Union Valdôtaine è stata dichiarata inammissibile e infondata per genericità e mancata individuazione delle singole schede e delle ragioni di illegittimità. L’eccezione di irricevibilità del ricorso incidentale è stata ritenuta assorbita, pur richiamando il principio secondo cui il ricorso incidentale elettorale rientra nelle “controdeduzioni” e deve essere notificato e depositato entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso principale. Gli atti elettorali sono stati corretti: il candidato AVS è stato proclamato consigliere regionale in luogo della candidata Union Valdôtaine, in applicazione della regola che, in caso di parità di resti, attribuisce il seggio alla lista con minore cifra elettorale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 41 e 42 l.r. Valle d’Aosta n. 3/1993

    Il voto è nullo se la scheda presenta segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

    Le ipotesi di nullità costituiscono eccezione al principio del favor voti; la nullità ricorre quando i segni o le scritte siano inoppugnabilmente riconducibili alla volontà di rendere riconoscibile il voto o non abbiano una ragionevole spiegazione alternativa.

  • art. 35, comma 3, l.r. Valle d’Aosta n. 3/1993

    La preferenza può essere espressa scrivendo, invece del cognome, il numero arabo corrispondente alla posizione in lista del candidato che si intende votare.

    L’indicazione del numero di posizione del candidato costituisce modalità valida di espressione della preferenza e non può essere considerata un’anomalia.

  • art. 34, comma 7, l.r. Valle d’Aosta n. 3/1993

    Sono vietati altri segni o indicazioni.

    La disposizione concorre a escludere la validità di modalità espressive ulteriori e inutili rispetto a quelle previste, quando tali modalità rendano il voto riconoscibile.

  • art. 35, comma 6, l.r. Valle d’Aosta n. 3/1993

    È stato richiamato per la disciplina degli effetti dell’indicazione di una preferenza riferita a un candidato di altra lista, con salvaguardia del voto di lista quando la volontà relativa alla lista sia comunque individuabile.

  • art. 33, comma 4, l.r. Valle d’Aosta n. 3/1993

    In caso di errore nell’espressione del voto, l’elettore deve chiedere la sostituzione della scheda; la correzione mediante scritte o cancellazioni sulla scheda può costituire segno di riconoscimento.

  • art. 49 l.r. Valle d’Aosta n. 3/1993

    È stato richiamato nel quadro della disciplina delle operazioni elettorali e dei verbali, ma il TAR ha escluso che l’omessa motivazione analitica dell’annullamento delle singole schede comporti, di per sé, l’illegittimità delle operazioni.

  • art. 50, comma 7, l.r. Valle d’Aosta n. 3/1993

    In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

    Una volta parificati a 720 i resti delle due liste, il seggio spetta alla lista con la minore cifra elettorale, con conseguente proclamazione del candidato collegato ad AVS.

  • art. 130, comma 5, c.p.a.

    Nel giudizio elettorale il termine di quindici giorni per le controdeduzioni comprende anche il ricorso incidentale, che deve essere notificato e depositato entro tale termine decorrente dalla notificazione del ricorso principale.

  • art. 66 c.p.a.

    È stato indicato dai ricorrenti quale base normativa per l’eventuale verificazione delle schede e il riconteggio, ma il giudice ha deciso sulla base degli atti senza disporre l’incombente.

  • art. 48 Cost.

    È stato richiamato quale parametro della libertà e genuinità del voto; la sua tutela impone di preservare il suffragio quando la volontà dell’elettore sia chiaramente individuabile, salvo il limite dei segni di riconoscimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio elettorale il principio del favor voti impone di conservare il voto ogni volta che la volontà effettiva dell’elettore sia desumibile dalla scheda e l’anomalia possa trovare una ragionevole spiegazione nelle modalità concrete di espressione del suffragio.
  • La nullità per segno di riconoscimento ricorre soltanto quando la scritta, il segno o l’errore ecceda le modalità normali di espressione del voto e sia, secondo una valutazione concreta, univocamente riconducibile alla volontà dell’elettore di rendere identificabile il proprio suffragio; l’espressione legislativa “in modo inoppugnabile” non richiede una certezza assoluta, ma esclude la nullità in presenza di spiegazioni alternative ragionevoli.
  • In un contesto di elezioni concomitanti, l’indicazione nello spazio delle preferenze del nominativo di un candidato della medesima formazione politica presentatosi a un’altra consultazione può essere spiegata come confusione involontaria dell’elettore; se il voto di lista è univoco, l’errore nella preferenza non determina la nullità del voto di lista.
  • Errori ortografici, refusi o deformazioni del nome non rendono nullo il voto quando consentano comunque di individuare il candidato o siano ragionevolmente riconducibili a un nominativo effettivamente candidato nella medesima formazione politica.
  • I verbali delle operazioni elettorali non devono necessariamente riportare una motivazione analitica per ciascuna scheda annullata; tuttavia, una censura elettorale deve individuare concretamente i vizi, il numero delle schede e gli uffici cui si riferiscono, non potendo consistere in una richiesta esplorativa di riesame generalizzato dello scrutinio.
  • Nel giudizio elettorale il termine previsto per le controdeduzioni comprende il ricorso incidentale, che deve essere notificato e depositato entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso principale; il ricorso incidentale deve comunque individuare specificamente le schede contestate e le ragioni della loro pretesa riassegnazione.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettorale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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