Cassazione Civile, Ordinanza n. 16721/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un incidente verificatosi presso un complesso industriale: durante indagini geognostiche svolte su un terreno di proprietà della società di rete elettrica, mediante un penetrometro, sarebbe stato tranciato un cavo di collegamento ad alta tensione tra la centrale termoelettrica e la sottostazione. Le società proprietarie/gestori dell’impianto hanno chiesto il risarcimento dei danni e, in appello, hanno sostenuto che la responsabilità dovesse essere inquadrata nell’art. 2050 c.c. per attività pericolosa, oltre che nell’art. 2043 c.c.; hanno inoltre contestato l’esclusione di ogni profilo di colpa in capo alle controparti. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112, 163 e 183 c.p.c. per avere la Corte d’appello qualificato come tardiva la deduzione della responsabilità ex art. 2050 c.c.; 2) violazione dell’art. 2050 c.c., assumendo che l’attività di scavo e indagine geognostica con penetrometro, svolta in un sito con cavi interrati e in condizioni di sostanziale "scavo alla cieca", fosse attività pericolosa; 3) violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 43 c.p. per l’esclusione della colpa delle società convenute.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché, prima della decisione, le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e le controricorrenti hanno depositato atto di adesione alla rinuncia. La Corte ha ritenuto la rinuncia valida ed efficace anche senza adesione della terza resistente assicuratrice, richiamando il principio per cui la rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia. Ne è derivata la declaratoria di estinzione del giudizio. È stato inoltre precisato che non andava disposto alcunché sulle spese, e che non doveva applicarsi il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come norma processuale dedotta a sostegno del primo motivo di ricorso per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 163 c.p.c.
richiamato nel primo motivo in relazione alla deduzione originaria della domanda
art. 183 c.p.c.
richiamato nel primo motivo per contestare la pretesa tardività della modifica del titolo di responsabilità
art. 2043 c.c.
invocato come base della responsabilità aquiliana e richiamato nei motivi per contestare l’esclusione della colpa
art. 2050 c.c.
invocato dalle ricorrenti come fondamento della responsabilità per attività pericolosa in relazione a scavi e indagini geognostiche
art. 43 c.p.
richiamato insieme all’art. 2043 c.c. nel terzo motivo, per la nozione di colpa
art. 380-bis.1 c.p.c.
menzionato quale rito camerale di trattazione del ricorso
art. 391 c.p.c.
non citato espressamente nel testo, ma la rinuncia al ricorso è stata trattata nei suoi effetti processuali di estinzione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato in via implicita nel tema del raddoppio del contributo unificato, escluso nel caso di estinzione del giudizio
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce estinzione del giudizio anche se non è accettata da tutti i destinatari, poiché non ha natura di atto accettizio.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia esime la Corte dallo scrutinio dei motivi di ricorso.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione: non si applica nei casi di estinzione del giudizio, ma solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- Quando interviene rinuncia al ricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese se la controparte ha aderito alla rinuncia e l’altra parte resistente non abbia svolto attività difensiva.
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