Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22435/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma di condanna per il reato di corruzione (art. 319 c.p.) relativa al coinvolgimento nel meccanismo corruttivo e nella turbativa di gara per il servizio di raccolta rifiuti del Comune di Sant'Oreste. I motivi dedotti: vizio di motivazione sulla partecipazione concorsuale del Lucci (criticando l'uso di captazioni, in particolare un riferimento al "3%", e la presunta consapevolezza dell'accordo corruttivo), travisamento e insufficiente valutazione del ruolo di Lucci nella cooperativa rispetto a Buzzi, omessa valutazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., ed errore nel calcolo della prescrizione perché sarebbe stata impropriamente sospesa per un rinvio richiesto dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure, affermando che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la valutazione degli elementi indiziari e del ruolo di Lucci (descrivendolo come "longa manus" di Buzzi nelle trattative e nelle manovre sulle offerte), che la sospensione della prescrizione per il rinvio richiesto dalla difesa è corretta ai sensi dell'art. 159 c.p., e che la consumazione del reato è nella data dell'ultima dazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 319 cod. pen.

    Il reato di corruzione si considera perfezionato con la dazione o con l'accettazione: se la promessa è seguita dalla dazione, la consumazione è nella data della dazione; la Corte ha individuato la consumazione nell'ultima dazione del 23/10/2014.

  • art. 110 cod. pen.

    Riguarda il concorso di persone nel reato; la Corte ha valutato il concorso del Lucci sulla base di elementi indiziari e scambi intercettati, ricollegandone la partecipazione materiale e morale al delitto.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla prova per presunzioni e indizi: la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia correttamente valutato prima la gravità e precisione dei singoli indizi e poi la loro concordanza, giungendo alla prova oltre ogni ragionevole dubbio.

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante della partecipazione di minimo rilievo: la Corte ha ritenuto la questione assorbita e priva di sviluppo in sede d'appello e cassazione, non essendo stato proposto un motivo specifico nella fase di appello.

  • art. 159 cod. pen.

    Prevede la sospensione dei termini di prescrizione in caso di rinvio disposto su richiesta dell'imputato o del difensore; la Cassazione ha confermato l'applicazione di tale sospensione per il rinvio richiesto dalla difesa all'udienza del 26/03/2024.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma e disposto altresì il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla sintetica esposizione dei motivi di ricorso; la censura generica/aspecifica è stata reputata inammissibile ai sensi delle regole di forma e chiarezza richieste.

Massime di principio

  • La mera assenza fisica dall'incontro in cui è stato concluso l'accordo corruttivo non esclude la responsabilità: la partecipazione e la consapevolezza possono emergere da una serie di elementi indiziari concordanti (intercettazioni, iniziative operative, rapporti con i funzionari) valutati unitariamente.
  • Le intercettazioni che contengono riferimenti criptici (es. percentuali) possono assumere valore probatorio solo se inserite in un quadro fattuale più ampio che ne chiarisca il significato; la valutazione spetta al giudice del merito e la Cassazione controlla la logicità e la completezza della motivazione, non sostituisce la propria valutazione ai fatti.
  • Nel processo indiziario il giudice deve prima accertare la gravità e precisione di ciascun indizio e poi la loro concordanza; censure generiche che non individuano specifici errori logici o probatori sono spesso dichiarate inammissibili.
  • I rinvii disposti su richiesta della difesa possono sospendere i termini di prescrizione conformemente all'art. 159 c.p.; la difesa deve provare un impedimento legittimo solo se intende contestare la sospensione.
  • Per ottenere in sede di cassazione l'applicazione di un'attenuante o l'annullamento per vizio di motivazione è necessario che la censura sia specifica e non si limiti a riproporre questioni di merito già valutate dal giudice di appello.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.