Sentenza del 21/11/2019 n. 30353 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione IRPEF e applicato sanzioni sulle indennità di trasferta corrisposte nel 2008 ai dipendenti della società, ritenendole soggette al regime fiscale dei lavoratori trasfertisti previsto dall'art. 51, comma 6, del TUIR, con imponibilità del 50%. La società sosteneva invece che i dipendenti avessero una sede di lavoro indicata nei contratti e svolgessero trasferte occasionali dalla sede operativa, con applicazione dell'art. 51, comma 5, del TUIR, che limita la tassazione alla parte eccedente le franchigie giornaliere. Contestava inoltre la motivazione dell'avviso, fondato per relationem su un verbale INPS successivamente annullato in autotutela.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo adeguatamente motivato l'avviso di accertamento mediante il rinvio al verbale INPS notificato alla contribuente: l'annullamento successivo del verbale non aveva impedito alla società di conoscere i fatti contestati e di difendersi. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, stabilendo che la Commissione regionale aveva applicato in modo incompleto la disciplina sui trasfertisti, valorizzando soltanto le modalità di erogazione dell'indennità e omettendo di verificare la presenza congiunta delle tre condizioni previste dall'art. 7-quinquies del D.L. n. 193/2016. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 51, comma 5, TUIR
Le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito per la parte eccedente Euro 46,48 al giorno per le trasferte nazionali e Euro 77,47 per quelle estere.
Si applica alle trasferte effettuate da lavoratori con una sede di lavoro individuata, quando non ricorrono cumulativamente le condizioni del regime dei trasfertisti.
D.P.R. n. 917/1986, art. 51, comma 6, TUIR
Tassazione del 50 per cento delle somme riconosciute ai lavoratori trasfertisti.
Il regime è applicabile soltanto ai lavoratori privi di una sede di lavoro indicata, soggetti a continua mobilità e destinatari di un'indennità o maggiorazione fissa, corrisposta senza riguardo all'effettiva trasferta.
D.L. n. 193/2016, art. 7-quinquies, convertito dalla L. n. 225/2016
Il comma 6 dell'art. 51 del TUIR si interpreta nel senso che le condizioni devono sussistere contestualmente: a) mancata indicazione della sede di lavoro; b) attività che richiede continua mobilità; c) indennità o maggiorazione fissa corrisposta senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove.
La norma, qualificata come interpretazione autentica e applicabile retroattivamente, distingue il trasfertista abituale dal lavoratore inviato occasionalmente in trasferta. Se manca anche una sola delle tre condizioni, si applica l'art. 51, comma 5, del TUIR.
Legge n. 212/2000, art. 7
L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando, anche mediante rinvio a un verbale notificato o consegnato al contribuente, consente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarla efficacemente.
Legge n. 241/1990, art. 3
Impone l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; nel caso esaminato tale obbligo è stato ritenuto rispettato mediante la motivazione per relationem al verbale INPS.
Massime di principio
- Per applicare il regime fiscale più gravoso dei trasfertisti non basta dimostrare che il dipendente si sposta frequentemente o che l'indennità è corrisposta con continuità: devono essere provate cumulativamente tutte e tre le condizioni previste dall'art. 7-quinquies del D.L. n. 193/2016.
- La presenza di una sede di lavoro indicata nel contratto o nella lettera di assunzione è un elemento decisivo per escludere, in linea generale, il regime dei trasfertisti e applicare quello delle trasferte ordinarie.
- Il fatto che il lavoratore parta quotidianamente dalla sede aziendale e vi ritorni non determina automaticamente l'applicazione dell'art. 51, comma 6: occorre valutare anche la previsione contrattuale della sede, la concreta mobilità richiesta e la struttura dell'indennità.
- Quando anche una sola delle condizioni legali manca, le somme devono essere trattate secondo l'art. 51, comma 5, con tassazione limitata all'eccedenza rispetto alle franchigie giornaliere previste per trasferte nazionali o estere.
- Un avviso di accertamento può essere motivato mediante rinvio a un verbale ispettivo allegato o notificato, purché il contribuente possa conoscere con chiarezza i fatti contestati e l'ammontare della pretesa. L'eventuale successivo annullamento del verbale richiamato non comporta automaticamente l'invalidità dell'avviso fiscale.
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