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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30516/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

Una societe0 aveva presentato istanza di rimborso di eccedenze IRES versate negli anni 2010 e 2011, sostenendo di aver acquistato tre impianti fotovoltaici e di poter beneficiare dell'agevolazione c.d. Tremonti Ambiente prevista dall'art. 6, commi 13 e ss., l. 388/2000. La controversia nasceva dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello, invece, la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo: a) non adeguata la documentazione prodotta, perche9 la perizia e gli allegati non consentivano il raffronto tra bilancio e risultanze contabili; b) insussistente il requisito soggettivo per fruire dell'agevolazione, poiche9 la societe0 sarebbe stata un'impresa di scopo, operante esclusivamente per produrre e vendere energia. La societe0 ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: primo, nullite0 della sentenza per motivazione apparente e erronea valutazione della prova documentale; secondo, omesso esame di un fatto decisivo per travisamento della perizia di parte; terzo, violazione di norme sostanziali e di interpretazione per l'erronea esclusione dell'incentivo per gli impianti fotovoltaici destinati alla vendita di energia; quarto, nullite0 per erronea affermazione della natura di impresa di scopo; quinto, omesso esame della documentazione che avrebbe dimostrato l'assenza di tale natura. La ricorrente ha anche chiesto, in via subordinata, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE in relazione al Reg. 800/2008 e alla cumulabilite0 dell'agevolazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa alla pretesa motivazione apparente, osservando che la CTR aveva esposto un percorso argomentativo sufficientemente intellegibile sul mancato assolvimento dell'onere probatorio circa l'esborso dei costi e la quantificazione del sovra-costo ambientale. Ha dichiarato inammissibile la censura, pure veicolata nel primo motivo, con cui si contestava la valutazione delle prove, perche9 si trattava in sostanza di una richiesta di rivalutazione del merito e non di violazione dell'art. 2697 c.c. Il secondo motivo e8 stato ritenuto infondato perche9 la perizia di parte e8 un elemento istruttorio, non un fatto storico decisivo, ed era comunque stata esaminata dalla CTR. Poiche9 i primi due motivi, attinenti all'autonoma ratio decidendi relativa al difetto del requisito oggettivo, sono stati respinti, la Corte ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, tutti riferiti al requisito soggettivo e alla nozione di impresa di scopo, nonche9 la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE. La ricorrente e8 stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 13 e ss., l. 388/2000

    Norma agevolativa invocata dalla contribuente per il cd. Tremonti Ambiente; la Corte non ne esamina il merito nei motivi accolti/decisi, limitandosi a rilevare che le censure sul suo ambito applicativo restano assorbite dopo il rigetto dei primi due motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullite0 della sentenza per motivazione apparente e8 scrutinabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della sufficienza/validite0 della motivazione; la Corte ribadisce che la nullite0 sussiste solo in caso di motivazione meramente apparente o incomprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. come norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione puf2 essere sindacata solo se manca il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente nel censurare la valutazione della prova; la Corte precisa che una diversa lettura delle risultanze istruttorie non integra violazione di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che la critica alla valutazione delle prove non e8 deducibile come violazione di tale norma se si risolve in richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove e l'esito dell'accertamento fattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, consente il sindacato solo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non su insufficienza o contraddittoriete0 della motivazione, ne9 sulla valutazione delle singole prove o elementi istruttori.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato per l'interpretazione delle norme processuali sul perimetro del controllo di legittimite0 sulla motivazione.

  • d.lgs. 387/2003

    Normativa richiamata dalla ricorrente nel tentativo di fondare il diritto all'agevolazione e la disciplina degli impianti fotovoltaici.

  • D.M. 28/07/2005

    Richiamato dalla ricorrente tra le fonti regolatorie del regime incentivante.

  • D.M. 06/02/2006

    Richiamato dalla ricorrente tra le fonti regolatorie del regime incentivante.

  • art. 9 D.M. 19/02/2007

    Richiamato dalla ricorrente tra le fonti regolatorie del regime incentivante.

  • art. 19 D.M. 5 luglio 2012

    Richiamato dalla ricorrente come fonte che avrebbe chiarito la cumulabilite0 dell'agevolazione con le tariffe incentivanti.

  • art. 267 TFUE

    Richiesto dalla ricorrente in via subordinata per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ma la richiesta resta assorbita.

  • Reg. (CE) n. 800/2008

    Richiamato dalla ricorrente nella memoria come possibile norma rilevante sulla cumulabilite0 degli aiuti/agevolazioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di motivazione apparente e8 ammissibile solo se la sentenza presenta un'anomalia motivazionale che impedisce di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la mera insufficienza o non condivisibilite0 della motivazione.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non e8 consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: non sono sindacabili la semplice rivalutazione delle prove, la diversa lettura della documentazione e il merito dell'apprezzamento istruttorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesti che la parte onerata non abbia convinto il giudice con le prove offerte.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo presuppone l'omissione di un fatto storico, principale o secondario, controverso e discusso; non integra il vizio l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o di una perizia di parte, se il fatto rilevante sia stato comunque valutato.
  • Se una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata resiste al vaglio di legittimite0, le censure rivolte ad altre rationes restano assorbite, cosec come eventuali richieste processuali subordinate ad esse connesse, inclusa la domanda di rinvio pregiudiziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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