Cassazione Penale, Sentenza n. 31901/2026 del 25/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondati e quindi inammissibili entrambi i ricorsi. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ritenendo non esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro complessivi, determinati in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale del riesame di Crotone aveva rigettato la richiesta di riesame proposta dai due indagati contro l’ordinanza del G.i.p. che disponeva il sequestro dell’area. I ricorrenti deducevano violazione o falsa applicazione della legge e vizio di motivazione, sostenendo che i lavori avessero comportato soltanto la formazione di un sentiero di cantiere creato dal transito degli automezzi destinati al trasporto dei massi necessari a proteggere l’area dalla frana, senza realizzazione di una strada o di un accesso al mare. Assumevano inoltre di avere agito in esecuzione dell’ordinanza sindacale che imponeva il ripristino delle condizioni di sicurezza mediante opere provvisionali e adeguate segnalazioni. La Corte ha rilevato che i giudici della cautela avevano accertato lavori di sbancamento e livellamento del terreno, con realizzazione di un nuovo accesso al mare lungo un pendio ricadente nell’Area marina protetta di Isola Capo Rizzuto. Erano stati inoltre collocati massi di grandi dimensioni per realizzare muri di sostegno, con riprofilatura e rimodellamento della costa, interventi espressamente vietati dall’ente gestore dell’area marina protetta. Secondo la Corte, il sequestro mirava a impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato in violazione dei vincoli paesaggistici. Le doglianze difensive non coglievano la ratio decidendi, incentrata sulle modalità illecite ed esorbitanti dell’intervento, e introducevano una contestazione fattuale alternativa, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ricorrendo la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
È richiamata quale parametro per disporre il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando non risulti esclusa la colpa dei ricorrenti nella determinazione dell’inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che contrappone alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici della cautela una versione alternativa degli interventi eseguiti costituisce contestazione fattuale e non è scrutinabile quando non individua un effettivo vizio di motivazione o una violazione di legge.
- Quando il provvedimento cautelare individua l’illiceità non nella necessità astratta dell’intervento, ma nelle modalità concrete, illecite ed esorbitanti con cui esso è stato realizzato, il richiamo a un ordine amministrativo che imponeva opere di sicurezza non incide sulla ratio decidendi se non dimostra la legittimità delle specifiche modalità esecutive.
- Il sequestro dell’area è giustificato, sul piano cautelare reale, quando è diretto a impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze dell’illecito derivanti dalla prosecuzione di interventi eseguiti in violazione di vincoli paesaggistici o ambientali.
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