Sentenza n. 375/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione, del provvedimento regionale prot. 2025-0602979 del 18.12.2025, di diniego della domanda di pagamento del contributo di € 200.000.00 sulla domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 6.4 "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole" del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'erogazione del saldo di un contributo di 200.000 euro già ammesso a finanziamento nell'ambito della sottomisura 6.4 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'azienda agricola ha impugnato il diniego regionale dell'erogazione del contributo, riferito a un progetto di ristrutturazione di un fabbricato destinato ad attività agrituristica, con realizzazione di sei unità abitative e acquisto di attrezzature e arredi. Il finanziamento era stato già ammesso con atto del 17 agosto 2021. Il diniego è stato motivato dalla mancata presentazione, a corredo della domanda di pagamento, della dichiarazione di agibilità del fabbricato e della SCIA di avvio o variazione dell'attività agrituristica, documentazione richiesta dal bando a pena di decadenza dal sostegno. La ricorrente ha dedotto di avere tempestivamente rappresentato l'impossibilità oggettiva di produrre la documentazione e di avere chiesto una proroga, sostenendo che gli adempimenti sarebbero stati completati entro il termine ultimo del 30 giugno 2026 per le domande di saldo finale. La Regione ha eccepito e il TAR ha rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione, osservando che la controversia non riguarda l'ammissione al finanziamento, ma l'erogazione del contributo già concesso e l'adempimento delle obbligazioni documentali assunte dal beneficiario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha indicato nel giudice ordinario l'autorità giudiziaria munita di giurisdizione. Il Collegio ha distinto la fase di individuazione del beneficiario e di ammissione al finanziamento, nella quale può venire in rilievo l'esercizio di poteri amministrativi, dalla successiva fase di erogazione del contributo già riconosciuto. Poiché il diniego concerneva il pagamento del saldo e l'inadempimento degli obblighi documentali relativi alla dimostrazione della realizzazione del progetto e della destinazione dei fondi, la posizione della beneficiaria è stata qualificata come diritto soggettivo alla percezione del contributo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentite le parti, ricorrono i relativi presupposti.
art. 73 c.p.a.
È stato richiamato in relazione all'avviso alle parti della possibile definizione della controversia per difetto di giurisdizione.
deliberazione di Giunta regionale Liguria n. 1188 del 28 dicembre 2018
Disciplina le procedure di attuazione del bando PSR 2014-2020, sottomisura 6.4, prevedendo la documentazione necessaria per l'erogazione del saldo e la decadenza dal sostegno in caso di mancata presentazione.
art. 9 c.p.a.
Il dispositivo indica l'autorità giudiziaria ordinaria quale giudice munito di giurisdizione; il testo non richiama espressamente l'articolo, ma la statuizione corrisponde alla declinatoria di giurisdizione prevista dal codice del processo amministrativo.
Massime di principio
- Quando un contributo pubblico sia già stato formalmente concesso mediante individuazione del beneficiario, la controversia relativa alla successiva erogazione del contributo, inclusa la verifica dell'adempimento degli obblighi documentali e della realizzazione del progetto finanziato, concerne di regola un diritto soggettivo e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa rileva nella fase di ammissione al finanziamento e di esercizio del potere discrezionale di selezione dei beneficiari; una volta riconosciuto il beneficio, le controversie sulla concreta corresponsione delle somme sono devolute al giudice ordinario, salvo che si contesti un distinto esercizio di potere autoritativo di revoca o di decadenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →