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Sentenza

Sentenza n. 375/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione, del provvedimento regionale prot. 2025-0602979 del 18.12.2025, di diniego della domanda di pagamento del contributo di € 200.000.00 sulla domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 6.4 "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole" del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2022.

Giustizia amministrativa202600215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'erogazione del saldo di un contributo di 200.000 euro già ammesso a finanziamento nell'ambito della sottomisura 6.4 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'azienda agricola ha impugnato il diniego regionale dell'erogazione del contributo, riferito a un progetto di ristrutturazione di un fabbricato destinato ad attività agrituristica, con realizzazione di sei unità abitative e acquisto di attrezzature e arredi. Il finanziamento era stato già ammesso con atto del 17 agosto 2021. Il diniego è stato motivato dalla mancata presentazione, a corredo della domanda di pagamento, della dichiarazione di agibilità del fabbricato e della SCIA di avvio o variazione dell'attività agrituristica, documentazione richiesta dal bando a pena di decadenza dal sostegno. La ricorrente ha dedotto di avere tempestivamente rappresentato l'impossibilità oggettiva di produrre la documentazione e di avere chiesto una proroga, sostenendo che gli adempimenti sarebbero stati completati entro il termine ultimo del 30 giugno 2026 per le domande di saldo finale. La Regione ha eccepito e il TAR ha rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione, osservando che la controversia non riguarda l'ammissione al finanziamento, ma l'erogazione del contributo già concesso e l'adempimento delle obbligazioni documentali assunte dal beneficiario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha indicato nel giudice ordinario l'autorità giudiziaria munita di giurisdizione. Il Collegio ha distinto la fase di individuazione del beneficiario e di ammissione al finanziamento, nella quale può venire in rilievo l'esercizio di poteri amministrativi, dalla successiva fase di erogazione del contributo già riconosciuto. Poiché il diniego concerneva il pagamento del saldo e l'inadempimento degli obblighi documentali relativi alla dimostrazione della realizzazione del progetto e della destinazione dei fondi, la posizione della beneficiaria è stata qualificata come diritto soggettivo alla percezione del contributo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentite le parti, ricorrono i relativi presupposti.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato in relazione all'avviso alle parti della possibile definizione della controversia per difetto di giurisdizione.

  • deliberazione di Giunta regionale Liguria n. 1188 del 28 dicembre 2018

    Disciplina le procedure di attuazione del bando PSR 2014-2020, sottomisura 6.4, prevedendo la documentazione necessaria per l'erogazione del saldo e la decadenza dal sostegno in caso di mancata presentazione.

  • art. 9 c.p.a.

    Il dispositivo indica l'autorità giudiziaria ordinaria quale giudice munito di giurisdizione; il testo non richiama espressamente l'articolo, ma la statuizione corrisponde alla declinatoria di giurisdizione prevista dal codice del processo amministrativo.

Massime di principio

  • Quando un contributo pubblico sia già stato formalmente concesso mediante individuazione del beneficiario, la controversia relativa alla successiva erogazione del contributo, inclusa la verifica dell'adempimento degli obblighi documentali e della realizzazione del progetto finanziato, concerne di regola un diritto soggettivo e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • La giurisdizione amministrativa rileva nella fase di ammissione al finanziamento e di esercizio del potere discrezionale di selezione dei beneficiari; una volta riconosciuto il beneficio, le controversie sulla concreta corresponsione delle somme sono devolute al giudice ordinario, salvo che si contesti un distinto esercizio di potere autoritativo di revoca o di decadenza.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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