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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14725/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Camillo era stato condannato per il delitto previsto dall'art. 10-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omesso versamento di ritenute). Il ricorrente ha impugnato sostenendo: 1) carenza o apparente contraddittorietà della motivazione della sentenza con riferimento allo stato di necessita', deducendo che una improvvisa crisi di liquidita' nel 2018 — dovuta al cambiamento delle condizioni di pagamento imposto dalla fornitrice ADDIS S.p.a. e al vincolo di esclusiva con i marchi Conad/Todis — aveva reso impossibile il versamento delle ritenute, essendo state comunque pagate retribuzioni e forniture per salvare l'azienda e i dipendenti; 2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, n. 1, cod. pen., per motivi di particolare valore morale o sociale (salvaguardia dei posti di lavoro e dell'azienda).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perche' riproponeva in sede di legittimita' questioni di fatto gia esaminate in sede di merito (non consentito in cassazione). Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo: la circostanza attenuante ex art. 62, n. 1 cod. pen. non era dimostrata, poiche' l'obiettivo di tutelare i dipendenti o pagare i fornitori non ha di per se' rilievo etico-sociale prevalente quando comporti danno per i lavoratori (omesso versamento di ritenute). Di conseguenza la condanna per l'art. 10-bis e la pena inflitta sono state confermate; il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Articolo applicato per il reato di omesso versamento di ritenute. La Corte ha confermato la responsabilita' dell'imputato; il tentativo di giustificare l'omissione con lo stato di necessita' e' stato rigettato poiche' esisteva margine di scelta (priorita' nel pagamento di salari e forniture) e non l'assoluta impossibilita' ad adempiere.

  • art. 62, n. 1, cod. pen.

    La circostanza attenuante per motivi di particolare valore morale o sociale richiede che il motivo perseguito corrisponda a valori realmente apprezzabili e riconosciuti dalla collettivita'. La Corte ha ritenuto che il mero adempimento delle obbligazioni retributive o il tentativo di salvare l'azienda non siano sufficienti a integrare questa attenuante quando il comportamento ha causato danno ai lavoratori (omesso versamento delle ritenute).

  • Giurisprudenza di legittimità citata (orientamenti richiamati)

    Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Tortorici, Rv. 278520; Sez. 6, n. 19764 dell'11/12/2019, Angelino, Rv. 279265

    Richiamati per i principi sullo stato di necessita' (richiede assoluta impossibilita' di adempiere) e sulla necessita' di obiettivita' e riconoscimento sociale del motivo per l'art. 62, n. 1. Queste pronunce rafforzano il limite al riesame di fatti in cassazione e la restrizione nell'applicazione dell'attenuante per motivi di valore morale o sociale.

Massime di principio

  • La difesa basata sullo stato di necessita' richiede la prova che vi fosse un'impossibilita' assoluta di adempiere all'obbligazione; la mera scelta di dare priorita' ad alcune obbligazioni (es. salari) non e' sufficiente se esisteva un margine di scelta.
  • In Cassazione non e' consentito riesaminare i fatti e le prove per riproporre in sostanza le medesime questioni gia' decise in sede di merito; tali motivi sono normalmente dichiarati inammissibili.
  • La circostanza attenuante ex art. 62, n. 1 cod. pen. ha un ambito restrittivo: il motivo deve rispondere a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e riconosciuti dalla collettivita'; la tutela dell'impresa o il mero pagamento delle retribuzioni non bastano automaticamente se il comportamento ha arrecato illecito pregiudizio (es. mancato versamento delle ritenute).
  • Il ricorso tardivo a strumenti concorsuali o la richiesta di concordato solo dopo il verificarsi dell'omissione indeboliscono la tesi dello stato di necessita' antecedente e immediato.
  • Dal punto di vista processuale, il rigetto comporta anche la condanna alle spese: chi impugna deve valutare l'opportunita' di puntare su questioni di diritto piuttosto che rimettere alla Cassazione una riconsiderazione dei fatti.

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