Sentenza del 15/07/2016 n. 6245 - Comm. Trib. Prov. Milano
FINANZA LOCALE - IRAP - Rimborsi - Autonoma organizzazione - Dimostrazione di insussistenza - Spettanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda è stata accolta: è stato riconosciuto che l'attività professionale, in assenza di dipendenti, di una struttura organizzata e di beni strumentali eccedenti il minimo necessario, non presentava autonoma organizzazione. Di conseguenza, l'ingegnere aveva diritto al rimborso dell'IRAP indebitamente versata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto di non essere soggetto a IRAP perché la propria attività professionale era priva di autonoma organizzazione. In particolare, non aveva dipendenti né una struttura organizzativa autonoma e disponeva soltanto di beni strumentali di modesto valore, costituiti da un'autovettura usata, un computer portatile e alcune consulenze tecniche. Ha quindi chiesto il rimborso dell'IRAP indebitamente versata, dimostrando l'insussistenza del presupposto impositivo.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP non è dovuta dal professionista che dimostri di svolgere l'attività senza un'autonoma organizzazione, cioè senza dipendenti, struttura organizzativa o beni strumentali eccedenti quelli indispensabili per l'esercizio personale dell'attività.
Massime di principio
- Il professionista può ottenere il rimborso dell'IRAP se prova concretamente che l'attività è svolta in modo personale e senza una struttura organizzativa autonoma.
- L'assenza di dipendenti o collaboratori stabili e la disponibilità di beni strumentali modesti costituiscono elementi rilevanti per escludere l'autonoma organizzazione.
- La mera presenza di un'autovettura, di un computer o del ricorso occasionale a consulenze tecniche non determina automaticamente l'assoggettamento a IRAP, se tali strumenti sono semplicemente necessari o accessori allo svolgimento personale dell'attività.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando entità e natura dei beni, impiego di personale, costi sostenuti e grado di organizzazione complessiva.
- Il contribuente che chiede il rimborso deve fornire una prova adeguata dell'assenza del presupposto impositivo, documentando la propria struttura, i beni utilizzati, l'eventuale assenza di dipendenti e le spese sostenute.
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