Cassazione Penale, Sentenza n. 41351/2023 del 11/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del GIP del 12/10/2022 che, all'udienza di verifica del lavoro di pubblica utilità, aveva dichiarato l'estinzione dei reati per l'esito positivo dei lavori e ridotto la sospensione della patente a 12 mesi. Due motivi: (1) violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. per incompatibilità del medesimo giudice che aveva emesso un precedente provvedimento annullato dalla Corte (presunta causa di incompatibilità non considerata); (2) violazione dell'art. 186, comma 9, C.d.S. per avere il giudice (secondo il ricorrente) usurpato potestà amministrativa spettante al Prefetto in materia di sanzioni accessorie (sospensione/revoca patente) dopo l'estinzione del reato a seguito di messa alla prova
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di incompatibilità: l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 non determina la nullità del provvedimento ma è motivo di astensione o ricusazione che il ricorrente avrebbe dovuto proporre tempestivamente (art. 37 cod. proc. pen.); in assenza di ricusazione non opera la nullità per incompatibilità (art. 178 lett. a). Sul secondo motivo la Corte ha confermato il consolidato orientamento secondo cui, sebbene in linea generale (art. 224 C.d.S.) la sanzione amministrativa accessoria sia di competenza del Prefetto dopo la declaratoria di estinzione, l'art. 186, comma 9-bis (e corrispondente 8-bis art.187) è norma speciale che consente al giudice, in caso di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità e positivo svolgimento, di intervenire riducendo la durata della sospensione della patente (o revocando la confisca) e quindi di pronunciarsi direttamente su quella specifica sanzione accessoria. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato ritenuto legittimo e il ricorrente condannato alle spese processuali
Norme richiamate
art. 34 cod. proc. pen.
La Corte rileva che le cause di incompatibilità previste dall'art. 34 incidono sul dovere di astensione/ricusazione e non sulla capacità del giudice; l'eventuale nullità non opera se la parte non ha proposto ricusazione tempestiva
art. 37 cod. proc. pen.
Procedura che la parte deve seguire per far valere l'astensione/ricusazione; la mancata ricusazione impedisce di dedurre la nullità del provvedimento
art. 178 lett. a) cod. proc. pen.
Prevede i casi di nullità e la Corte ricorda che l'assenza di ricusazione esclude la nullità del provvedimento per causa di incompatibilità
art. 186 C.d.S. (comma 9 e comma 9-bis)
Il comma 9-bis è norma speciale che consente al giudice, in caso di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità e positivo esito, di ridurre la durata della sospensione della patente e di intervenire sulla confisca del veicolo, mantenendo una competenza specifica del giudice su tali sanzioni accessorie
art. 187 C.d.S. (comma 8-bis)
Disciplina in parallelo rispetto all'art. 186 per i casi applicabili; consente analoghe misure del giudice in relazione alle sanzioni accessorie quando previste dalla norma speciale
art. 224 C.d.S.
Norma generale che attribuisce al Prefetto la competenza ad accertare e irrogare le sanzioni amministrative accessorie (sospensione/revoca patente) dopo declaratoria di estinzione del reato; la Corte chiarisce che questa regola generale è derogata dalle previsioni speciali dell'art. 186 comma 9-bis quando applicabili
art. 168-ter cod. pen. (comma secondo)
Regola la messa alla prova: la declaratoria di estinzione del reato trova fondamento nella normativa sulla messa alla prova e nella verifica del positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità
Massime di principio
- L'esistenza di cause di incompatibilità del giudice (art. 34 cod. proc. pen.) non determina automaticamente la nullità degli atti: la parte deve tempestivamente proporre ricusazione o eccepire l'astensione, altrimenti il vizio non produce effetti invalidanti
- In generale la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie (sospensione/revoca della patente) dopo declaratoria di estinzione del reato è del Prefetto (art. 224 C.d.S.), ma le norme speciali (art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis) consentono al giudice penale, nel caso di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità e positivo esito, di intervenire direttamente su determinate sanzioni accessorie (riduzione della sospensione, revoca della confisca)
- Quando il giudice penale ha applicato una sanzione sostitutiva (lavoro di pubblica utilità) e ha imposto una sanzione accessoria, deve chiarire espressamente a quale fattispecie si riferisce la pronuncia e motivare l'operato; pronunce vaghe o non specifiche possono essere censurate come abnormi
- Se si ritiene esistente una causa di incompatibilità del giudice, occorre tempestivamente attivare la procedura di ricusazione/astensione (art. 37): la mancata iniziativa della parte preclude poi la via della nullità processuale
- In casi analoghi, la corretta prassi è: (a) verificare se opera una norma speciale che attribuisce potestà al giudice in materia di sanzioni accessorie; (b) se non c'è norma speciale, attendersi la trasmissione degli atti al Prefetto per le sanzioni amministrative; (c) in ogni caso, richiedere al giudice una motivazione chiara e specifica sulla sorte di ciascuna imputazione
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