Cassazione Penale, Sentenza n. 19567/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Giura era accusato di essersi fatto giustizia da sé, apponendo una porta in ferro con lucchetto alla corte pertinenziale dell'immobile di Vitale per impedirne l'accesso (contestazione ai fini della pretesa proprietà). In primo grado il Tribunale di Sulmona aveva irrogato una multa di euro 200. In appello Giura fu assolto dalla punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto), ma la Corte d'appello confermò le statuizioni civili e la condanna al risarcimento. Con ricorso in Cassazione Giura dedusse, in tre motivi, vizi di motivazione e violazioni relative alla quantificazione del danno e alla mancata riconsiderazione delle statuizioni civili dopo il mutato apprezzamento della gravità della condotta in appello.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo, ma ha accolto il terzo (e parte del primo sul quantum). Ha affermato il principio secondo cui, quando l'appello muta la valutazione della responsabilità o riconosce circostanze che attenuano la gravità del fatto (es. applicazione di art. 131-bis), la Corte territoriale deve rideterminare anche d'ufficio la quantificazione del risarcimento. Inoltre la Corte di legittimità ha rilevato d'ufficio l'intervenuta prescrizione del reato (art. 129 c.p.p.), intervenuta il 9 novembre 2023, che prevale sulla causa di non punibilità e costituisce esito più favorevole per l'imputato. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali (reato estinto per prescrizione) e annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello ex art. 622 c.p.p. per la ricalificazione/riedeterminazione del danno.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
causa di non punibilità per tenuità del fatto
La Corte d'appello aveva applicato l'art. 131-bis riconoscendo la tenuità dell'offesa e la scarsa offensività della condotta; la Cassazione ha rilevato che, pur essendo applicata tale causa di non punibilità, l'intervenuta prescrizione è più favorevole e ne determina l'estinzione del reato
art. 129 cod. proc. pen.
La prescrizione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione quando la constatazione non richiede accertamenti di fatto incompatibili col giudizio di legittimità; nel caso la Cassazione ha rilevato d'ufficio la prescrizione intervenuta il 9/11/2023 e ne ha disposto gli effetti
art. 574, comma 4, cod. proc. pen.
Principio dell'effetto devolutivo: la riforma in appello della configurazione della responsabilità dell'imputato incide anche sulla quantificazione del risarcimento del danno e impone alla Corte d'appello di rideterminare il quantum rispetto alla decisione di primo grado; la Cassazione conferma l'applicabilità di tale principio
art. 133 cod. pen.
"tenendo conto del lungo tempo trascorso dai fatti e del perseverare nella condotta..."
Articolo richiamato dal Tribunale per i criteri di quantificazione del danno relativo alla gravita' della condotta; la Corte di appello ha poi adottato diversa valutazione della gravita' (scarsa offensività), rendendo necessaria la ricalificazione del risarcimento
art. 622 cod. proc. pen.
Norma applicata quale base per il rinvio della parte civile al giudice civile competente per valore in grado d'appello, al fine di nuova valutazione e quantificazione del danno
artt. 1226, 2056, 2059 cod. civ.; art. 185 cod. pen.
Norme civili e penali richiamate nei motivi di ricorso con riferimento ai criteri e modalità di liquidazione del danno: la Cassazione ha ritenuto tali censure indeducibili in sede di legittimità quando non proposte in appello oppure incompatibili con l'effetto devolutivo
Massime di principio
- Se in sede di appello muta la valutazione della gravita' della condotta (es. applicazione di art. 131-bis ovvero riconoscimento di attenuanti), la Corte d'appello deve rideterminare anche il quantum del risarcimento e puo' farlo d'ufficio.
- La prescrizione del reato, quando riscontrabile senza nuovi accertamenti di fatto, puo' essere rilevata d'ufficio in Cassazione e, se intervenuta, prevale sulla causa di non punibilita', estinguendo il reato.
- Se la Cassazione dichiara estinto il reato per prescrizione la sentenza penale viene annullata senza rinvio per gli effetti penali; le questioni civili possono pero' essere annullate con rinvio al giudice civile per la ricalcolazione del danno.
- L'effetto devolutivo dell'impugnazione (art. 574, comma 4 c.p.p.) implica che modifiche della responsabilita' penale in appello incidono automaticamente sulla quantificazione delle pretese civili e devono essere adeguatamente riconsiderate.
- Per la difesa: quando si chiede in appello l'applicazione di circostanze attenuanti o la non punibilita', va esplicitamente richiesto anche l'adeguamento delle statuizioni civili (quantum), e va controllata la decorrenza dei termini di prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19358/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19360/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19361/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19364/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19365/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19366/2024 del 16/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →