Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4772/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la nullità delle sentenze per violazione dell'art. 178, co. 1, lett. c) c.p.p., sostenendo che il decreto di giudizio immediato non sarebbe stato portato a conoscenza del difensore di fiducia nominato al momento della notifica dell'informazione di garanzia; perciò la difesa non avrebbe potuto tempestivamente chiedere il giudizio abbreviato nei termini di legge. Inoltre si è lamentata la difficoltà di comprensione degli atti per la condizione alloglotta dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Dal controllo degli atti è emerso che: al momento dell'emissione dell'informativa e del decreto di giudizio immediato l'imputato non aveva difensore di fiducia ed era rappresentato dall'Avv. Elena Imi; gli atti furono notificati all'imputato il 28/06/2023, con decorrenza del termine di 15 giorni ex art. 458 c.p.p.; il decreto di giudizio immediato era stato notificato all'Avv. Elena Imi in data 19/04/2023; il ricorrente nominò l'Avv. Roberto Maurizio Rizzi solo il 28/06/2023 e la richiesta di giudizio abbreviato fu formulata dal difensore di fiducia in udienza il 13/09/2023, oltre il termine. La Corte ha rilevato che la notifica del decreto di giudizio immediato è prevista solo per l'imputato (non per il difensore) e che la notifica al difensore deve essere fatta al soggetto che rivestiva la qualità di difensore al momento dell'emissione del provvedimento. Inoltre risultava allegata traduzione in lingua araba agli atti, quindi la doglianza di incomprensibilità è infondata. Conseguentemente il rigetto della richiesta di abbreviato è stato ritenuto corretto. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 178, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata come norma la cui violazione sarebbe stata dedotta dal ricorrente (nullità per mancata comunicazione). La Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché la notificazione richiesta non era dovuta nelle modalità invocate.

  • art. 453 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al decreto di giudizio immediato: il provvedimento può essere emesso ed implica la decorrenza del termine per chiedere riti alternativi.

  • art. 458 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di quindici giorni per richiedere la definizione mediante rito alternativo dalla notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato. La Corte ha applicato questo principio, ritenendo tardiva la richiesta avanzata il 13/09/2023 rispetto alla notifica del 28/06/2023.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e, se del caso, alla somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • Giurisprudenza (Sez. 3, n. 24257/2010; Sez. 6, n. 24321/2023; Sez. U. n. 24630/2015 e altra recente)

    Principio consolidato secondo cui la notifica del decreto di giudizio immediato è prevista per l'imputato e non per il difensore, e che la notifica al difensore per provvedimenti che richiedono avviso va eseguita al difensore in carica al momento dell'emissione del provvedimento; il Collegio ha seguito questi precedenti per dichiarare infondata la doglianza.

Massime di principio

  • Il termine per chiedere riti alternativi (es. giudizio abbreviato) decorre dalla notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato; la tempestività va valutata rispetto a quella data e non rispetto a nominazioni difensive intervenute successivamente.
  • La notifica del decreto di giudizio immediato non è normalmente dovuta al difensore; è obbligatoria la notifica all'avvocato solo per l'avviso della data fissata per il giudizio.
  • Se il difensore è nominato dopo l'emissione del provvedimento, non spetta la notifica retroattiva degli atti già emanati; la situazione processuale si cristallizza alla data del provvedimento.
  • Le eccezioni di incomprensibilità degli atti per motivi linguistici richiedono prova dell'assenza di traduzione o di ostacolo concreto alla comprensione; la presenza di traduzioni allegate neutralizza la doglianza.
  • Le richieste di restituzione in termini sono soggette a condizioni rigorose: la mera nomina tardiva del difensore non garantisce automaticamente la restituzione se il termine ordinario è decorso e non sussistono giustificazioni idonee.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare non solo le spese processuali ma anche sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.) se emergono profili di colpa nella presentazione del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.