Cassazione Penale, Sentenza n. 3198/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione lamentando vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'accertamento della responsabilità penale, chiedendo che la condotta contestata fosse qualificata come bancarotta semplice e non come bancarotta fraudolenta documentale. Tra le censure vi era anche la deduzione che il mancato rinvenimento della documentazione contabile fosse imputabile all'inerzia del curatore fallimentare, e non ad una condotta dolosa dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha respinto la censura relativa all'inerzia del curatore come generica e infondata, rilevando che i titolari degli studi indicati avevano negato di detenere la documentazione. Tuttavia ha annullato la sentenza impugnata per carenza motivazionale sulla prova del dolo specifico richiesto per la configurazione della bancarotta fraudolenta documentale (omessa tenuta/occultamento delle scritture con finalità di recare pregiudizio ai creditori). La sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino perché compia una nuova valutazione e colmi la lacuna motivazionale sulla sussistenza dell'elemento soggettivo. Non è stata pronunciata alcuna assoluzione definitiva.
Norme richiamate
Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), art. 216, comma 1, lett. b
L'art. 216 lett. b disciplina le ipotesi di bancarotta documentale; la Corte segnala che l'occultamento o l'omessa tenuta delle scritture è fattispecie autonoma che richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori
Cass. Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020 (Rv. 280133)
Principio secondo cui l'imprenditore non è esentato da responsabilità per la contabilità affidata a terzi: opera una presunzione semplice di responsabilità che può essere superata solo con prova rigorosa
Cass. Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019 (Rv. 279179)
Stabilisce che la bancarotta fraudolenta documentale specifica richiede il dolo di arrecare pregiudizio ai creditori; la mera omissione dei libri non prova di per sé questo dolo
Cass. Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017 (Rv. 269904); Cass. Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019 (Rv. 276650); Cass. Sez. 5, n. 33114 dell'08/10/2020 (Rv. 279838)
Giurisprudenza che distingue tra occultamento/omessa tenuta (bancarotta documentale specifica, dolo specifico) e fraudolenta tenuta dei libri (bancarotta documentale generica, dolo generico valutabile sui libri rinvenuti)
Cass. Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 (Rv. 263100)
Definizione di motivazione apparente: la decisione è viziata quando il ragionamento del giudice si avvale di asserzioni apodittiche o prive di efficacia dimostrativa
Massime di principio
- La sola constatazione della mancanza o dell'irregolare tenuta dei libri contabili non è sufficiente, di per sé, a provare il dolo specifico necessario per la bancarotta fraudolenta documentale specifica; occorrono elementi ulteriori che colleghino la condotta all'intento di recare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto.
- Va distinta la bancarotta documentale 'specifica' (occultamento/omessa tenuta con dolo specifico) dalla bancarotta documentale 'generica' (fraudolenta tenuta di libri rinvenuti, con dolo generico); i criteri probatori e le circostanze valutabili sono diversi.
- L'imprenditore non è automaticamente esentato dalla responsabilità per aver delegato la tenuta della contabilità: opera una presunzione di vigilanza a suo carico superabile solo con una prova rigorosa contraria.
- L'inerzia o l'inosservanza del curatore fallimentare nel reperire documenti non esonera automaticamente l'amministratore: il giudice deve valutare le circostanze concrete e le iniziative assunte dal fallito per la conservazione o la consegna delle scritture.
- Se la motivazione della decisione di merito non indaga adeguatamente l'elemento soggettivo (dolo), la Corte di cassazione annulla con rinvio per integrazione della motivazione e nuova valutazione dei fatti.
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