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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09028/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando la decisione di merito. Ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro responsabilità per occupazione abusiva di immobile. Un ricorrente censurava, in modo ritenuto generico, la motivazione sulla dichiarazione di responsabilità per il reato contestato; l'altra ricorrente deduceva, da un lato, l'erroneità della motivazione sulla propria responsabilità e, dall'altro, il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che il primo motivo mirava in realtà a una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e che lo stato di necessità non era configurabile perché l'immobile era destinato a uso abitativo non temporaneo e mancava prova di un pericolo attuale e inevitabile. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sull'art. 131-bis c.p., perché meramente reiterativa delle censure già respinte in appello e comunque incompatibile con la permanenza della condotta abusiva.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Norma incriminatrice dell'invasione o occupazione arbitraria di terreni o edifici, richiamata come base del giudizio di responsabilità.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per la configurazione del concorso di persone nel reato contestato.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso deve indicare in modo specifico i motivi e i punti della decisione censurati; la genericità e l'indeterminatezza comportano inammissibilità.

  • art. 54 c.p.

    La scriminante dello stato di necessità richiede un pericolo attuale, non altrimenti evitabile e una condotta assolutamente necessaria; nel caso concreto è stata esclusa per mancanza di tali presupposti.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta abusiva permane e la valutazione dell'offesa richiede apprezzamento complessivo di condotta, danno e colpevolezza.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e autosufficienti: la mera genericità o la riproposizione indifferenziata di doglianze già respinte dal giudice di merito determina l'inammissibilità.
  • La Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo giudice di merito: è preclusa la richiesta di una diversa lettura degli elementi fattuali e probatori già valutati dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logicamente e giuridicamente congrua.
  • Lo stato di necessità, quale causa di giustificazione dell'occupazione abusiva di un immobile, può operare solo se il pericolo per un diritto fondamentale è attuale, inevitabile e non altrimenti fronteggiabile, e la condotta sia strettamente necessaria per tutto il periodo della protrazione del fatto.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta illecita permane al momento del giudizio e la valutazione dell'offesa, del comportamento e della colpevolezza non consente di qualificare il fatto come di minima offensività.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoCause di giustificazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
SottomaterieStato di necessità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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