Sentenza n. 958/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 13 febbraio 2025 n. 32.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 13 febbraio 2025 n. 32, relativa all'attribuzione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico oggetto del giudizio. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. In una precedente ordinanza il Collegio aveva rilevato il difetto di valida procura speciale alle liti; la ricorrente ha successivamente depositato un nuovo mandato, ritenuto ammissibile dal Collegio in ragione del fatto che la procura originaria era stata rilasciata prima della pronuncia dell'Adunanza plenaria richiamata in sentenza sull'insanabilità del difetto di procura nel processo amministrativo. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, assegnandogli un termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione o, in mancanza, all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza, su richiesta, di determinare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata fissata in 10 euro per ogni giorno di ritardo.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso del termine dilatorio è stato ritenuto necessario per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione e, una volta inutilmente decorso, ha consentito l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
art. 99 c.p.a.
La sentenza richiama una pronuncia dell'Adunanza plenaria sull'insanabilità del difetto di procura nel processo amministrativo, ma ammette il nuovo mandato valorizzando la data anteriore di rilascio della procura originaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, quando l'amministrazione non abbia adempiuto.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nominare un commissario ad acta con un termine successivo per provvedere in sostituzione dell'amministrazione.
- Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola per ogni giorno di ritardo e fissando il termine iniziale e finale del calcolo.
- La penalità di mora può decorrere dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l'esecuzione del giudicato e cessare con l'adempimento dell'amministrazione oppure, in difetto, con l'insediamento del commissario ad acta.
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