Sentenza n. 625/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo sull’istanza di conclusione del procedimento finalizzato alla stipula di un protocollo d’intesa
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’ASP di Palermo sull’istanza contenuta nell’atto extragiudiziario di diffida e costituzione in mora notificato il 29 settembre 2025, relativa alla conclusione del procedimento per la stipula di un protocollo d’intesa concernente interventi integrati di prevenzione, cura, sostegno, riabilitazione, inclusione sociale e lotta allo stigma nei confronti delle persone con disagio psichico. Ha inoltre domandato l’ordine giudiziale di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso deduceva, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990, dell’art. 2 della l.r. n. 7/2019 e dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, nonché la violazione del principio del giusto procedimento e dell’obbligo di conclusione del procedimento, oltre all’eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà. L’associazione riferiva di avere sottoscritto il protocollo per la parte di propria competenza e di non avere ricevuto riscontro dall’ASP. L’amministrazione non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Prima dell’udienza camerale, l’associazione aveva depositato il provvedimento conclusivo del procedimento e, in udienza, aveva dichiarato di non avere più interesse alla definizione della domanda. Il giudice ha ritenuto che tale dichiarazione, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, imponesse la declaratoria di improcedibilità. Le spese sono state tuttavia poste a carico dell’ASP, poiché il provvedimento conclusivo era intervenuto solo dopo l’attivazione del giudizio. L’ASP è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241
La norma è richiamata quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto.
art. 2 l.r. n. 7/2019
La norma regionale è richiamata a sostegno dell’obbligo di conclusione del procedimento amministrativo.
art. 20 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
La disposizione è indicata tra quelle che si assumono violate, senza che la sentenza ne sviluppi una specifica interpretazione.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo richiesto e la conseguente dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determinano l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il provvedimento conclusivo interviene soltanto dopo l’instaurazione del giudizio avverso il silenzio, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, anche se il ricorso viene dichiarato improcedibile.
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