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Ordinanza

Ordinanza n. 176/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. 1543433|09/12/2025 del 09.12.2025 della Regione Marche, avente ad “Oggetto: Reg. (CE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014/2022 – sottomisura 4.2 - notifica DDD n. 969ASR del 09/12/2025”; - del Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 969 del 09.12.2025, avente ad “Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Marche 2014 – 2022 – Bando Sottomisura 4.2 - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli - Annualità: 2019 - DDS 336 del 07/08/2019 e ss.mm – Beneficiario CUAA 02326920424 - domanda di sostegno barcode Agea 54255353655 – id Siar 43596. Recupero parziale contributo erogato come saldo per € 150.106,51 - barcode domanda di pagamento AGEA: 24270235757.”; - di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, nonché se non conosciuto, ivi inclusi: il DDS n 554/CIM del 04/12/2025m la nota prot. n. 151478 del 02.12.2025 avente ad “Oggetto: Relazione di Controllo Ex Post definitiva. Beneficiario O.R.T.O. VERDE SOC. CONS. AGR. PER AZIONI sede di Senigallia (AN). Reg. UE n. 1305/2013 – PSR Marche 2014 - 2022. Misura 4.2.A ID domanda n. 43596”; la nota Ares (2020)6839797 del 17 novembre 2020 per gli investimenti afferenti al Reg.(UE) n.1305/2013. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 giugno 2026: per l’annullamento: della nota prot. n. 424753 del 25 marzo 2026, avente ad “Oggetto: Reg. (CE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014/2022 – sottomisura 4.2 - notifica DDS n. 103CIM del 24/03/2026”; -della nota prot. n. 439005 del 27.03.2026, avente ad “Oggetto: Reg. (CE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014/2022 – sottomisura 4.2 - notifica DDD n. 192ASR del 27/03/2026”; --del Decreto del Dirigente del Settore Competitività delle Imprese – SDA MC n. 103 del 24 marzo 2026, avente ad “Oggetto: Regolamento (UE) 1305/2013 – PSR Marche 2014 - 2022, Bando Sottomisura 4.2 - Sostegno ad investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli – Annualità 2019 – DDS 336 del 07/08/2019 e ss.mm – Decreto 554/CIM del 04/12/2025 di decadenza parziale domanda di sostegno ID43596 (CUAA 02326920424) e revoca parziale del contributo concesso DDS n. 58 dell’11/08/2020: Revoca decreto sospensione efficacia (ex art. 21-quater, legge 241/1990).”; -del Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 192 del 27 marzo 2026, avente ad “Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Marche 2014-2022. Bando Sottomisura 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli - Annualità 2019 - DDS 336 del 07/08/2019 e ss.mm –Beneficiario CUAA 02326920424 - domanda di sostegno ID 43596 (barcode Agea 54255353655) DDD n. 969 del 9/12/2025 di recupero parziale contributo erogato a saldo per € 150.106,51 (barcode domanda pagamento AGEA: 242702357579): Revoca decreto sospensione efficacia (ex art. 21-quater, legge 241/1990)”; -di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, nonché se non conosciuto, ivi inclusi: le “osservazioni prodotte dall’Avvocatura dello Stato in data 18/11/2024”, la “nota n.0062525 del 10/02/2026” con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste “ha risposto alla struttura regionale comunicando di aver richiesto, ai servizi competenti della Commissione, di esprimere un parere in merito (nota prot. 0038236 del 27/01/2026) e che il parere, appena disponibile, sarebbe stato condiviso con le Regioni e l’Organismo Pagatore”; la “nota ID 40287968 del 17/03/2026” del Settore Audit e Controlli di secondo livello con la quale è stata trasmessa alla Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, la comunicazione del MASAF la risposta della Commissione Europea, e con la quale sono state date “indicazioni sulla necessità di procedere al recupero, disposto dal controllo ex post, delle somme percepite dal beneficiario; ciò in quanto, come si legge nella nota “…la Commissione Europea ha confermato l’obbligo di controllo dei limiti di cumulabilità dei sostegni previsti nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, obbligo espresso nella nota Ares (2020) 6839797 del 17 novembre 2020, anche in presenza della Sentenza della Corte di Giustizia Europea C 497-24”; la comunicazione MASAF e la risposta della Commissione Europea (pur se non conosciute nel loro contenuto e con riserva di proposizione di motivi aggiunti)

Giustizia amministrativa202600242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti regionali che hanno revocato la sospensione dell'efficacia dei precedenti provvedimenti di decadenza parziale e recupero di contributi PSR

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario contributo)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa beneficiaria di un contributo nell'ambito della sottomisura 4.2 del PSR Marche 2014-2022 ha impugnato gli atti regionali con cui era stato disposto il recupero parziale di una somma erogata a saldo, pari a euro 150.106,51, nonché gli atti successivi relativi alla revoca della sospensione dell'efficacia dei provvedimenti di decadenza e recupero. Con motivi aggiunti sono stati impugnati, in particolare, i decreti regionali del marzo 2026 che hanno revocato la sospensione dei precedenti decreti di decadenza parziale della domanda di sostegno e di revoca parziale del contributo. È stata proposta istanza cautelare incidentale, deducendo un pregiudizio derivante dall'immediata efficacia degli atti di revoca della sospensione. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti né le specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, in relazione al pregiudizio denunciato dall'impresa, e ha sospeso i due decreti regionali del 24 e 27 marzo 2026 con i quali era stata revocata la sospensione dei precedenti provvedimenti di decadenza e recupero dei contributi. La misura cautelare è stata concessa fino alla trattazione del merito, già fissata per il 19 novembre 2026. L'ordinanza non contiene una valutazione articolata del fumus boni iuris, limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti cautelari in relazione al pregiudizio dedotto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale per la decisione sull'istanza cautelare; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere gli atti impugnati.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    È richiamato negli atti impugnati in relazione alla sospensione dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi e alla sua successiva revoca.

  • Regolamento (UE) n. 1305/2013

    Costituisce il quadro normativo europeo del programma di sviluppo rurale e della misura di sostegno cui si riferiscono i contributi oggetto di decadenza e recupero.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere gli atti impugnati quando ritenga sussistenti i presupposti cautelari in relazione al pregiudizio concreto denunciato dal ricorrente, rinviando la piena valutazione della controversia all'udienza di merito.
  • La sospensione dell'efficacia di precedenti provvedimenti di decadenza e recupero di contributi può essere nuovamente tutelata in via cautelare quando l'amministrazione ne revochi la sospensione e tale revoca determini un pregiudizio immediato per il beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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