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Sentenza

Sentenza del 18/01/2017 n. 1115 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le società hanno impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato una maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, rettificando verso l'alto il valore di fabbricati e terreni acquistati il 28 giugno 2007. Le ricorrenti hanno contestato, tra l'altro, la carenza di motivazione dell'avviso, fondato per relationem su una perizia dell'Agenzia del territorio, l'utilizzo di valori statistici astratti e non verificabili, la violazione dei criteri di stima previsti dal D.P.R. n. 131/1986 e l'insufficienza della motivazione della sentenza d'appello. La questione decisiva è stata però l'estensione, ai sensi dell'art. 1306 c.c., del giudicato favorevole formatosi in un distinto giudizio promosso dagli alienanti dei medesimi immobili, coobbligati solidali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito. Ha esteso alle società ricorrenti il giudicato formatosi con la sentenza Cass. n. 12573/2016, che aveva ridotto il valore degli stessi immobili. Di conseguenza, il valore dei fabbricati è stato ridotto a 2.054.000 euro e quello dei terreni a 200.000 euro, rispetto ai valori inizialmente rettificati dall'Ufficio, pari rispettivamente a 3.099.000 euro e 308.209,56 euro. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 1306 c.c.

    Il giudicato favorevole formatosi nei confronti di uno dei coobbligati può essere fatto valere dagli altri coobbligati, salvo le eccezioni previste dalla norma.

    La Corte ha ritenuto applicabile l'estensione del giudicato favorevole ai coobbligati solidali, anche quando il giudicato si sia formato in un giudizio promosso da un terzo coobbligato, purché riguardi il medesimo presupposto d'imposta e la decisione sia definitiva.

  • D.P.R. n. 131/1986, artt. 51 e 52

    Le norme disciplinano i criteri di rettifica del valore degli immobili ai fini dell'imposta di registro e i requisiti dell'avviso di rettifica e liquidazione. Nel caso concreto, le relative censure delle società sono state dichiarate inammissibili, senza una decisione favorevole fondata direttamente sulla loro violazione.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 52, comma 2-bis

    La motivazione dell'avviso può essere effettuata per relationem mediante richiamo a un atto conoscibile dal contribuente, purché siano messi a disposizione gli elementi necessari per comprendere la pretesa e difendersi. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, l'atto contenesse elementi sufficienti.

  • Legge n. 212/2000, art. 7, comma 1

    Prevede l'obbligo di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria. La semplice possibilità per il contribuente di comprendere la controversia e predisporre la difesa non sostituisce in astratto l'obbligo motivazionale, ma nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, contraddittoria in modo irriducibile o obiettivamente incomprensibile; non basta una motivazione semplicemente sintetica o ritenuta insufficiente.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal D.L. n. 83/2012, convertito dalla Legge n. 134/2012

    Dopo la riforma, il ricorso per cassazione non può fondarsi sulla mera insufficienza della motivazione, ma soltanto sull'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti o su anomalie motivazionali estreme, rilevanti sul piano costituzionale.

Massime di principio

  • Quando più soggetti sono coobbligati solidali per il medesimo tributo e uno di essi ottiene un giudicato definitivo favorevole sul presupposto o sul valore imponibile, gli altri coobbligati possono chiedere di beneficiarne ai sensi dell'art. 1306 c.c., evitando decisioni divergenti sulla stessa vicenda.
  • L'estensione del giudicato richiede che la decisione favorevole riguardi lo stesso rapporto tributario sostanziale o il medesimo presupposto d'imposta; non è sufficiente una sentenza relativa a una fattispecie solo simile.
  • Un avviso di rettifica motivato per relationem non è automaticamente nullo: il richiamo a una perizia o ad altro documento è ammissibile se il contribuente può conoscerne il contenuto e individuare i dati utilizzati dall'Amministrazione per determinare la pretesa.
  • In cassazione non è generalmente possibile contestare la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione. Occorre dimostrare una motivazione totalmente assente, apparente, incomprensibile o l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti previsti dalla versione vigente dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
  • Per la valutazione degli immobili ai fini dell'imposta di registro, una stima fondata su dati concreti e proveniente da un soggetto terzo può essere ritenuta più attendibile rispetto a valori statistici astratti, purché il giudice motivi adeguatamente la preferenza accordata.

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