Cassazione Penale, Sentenza n. 27613/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro censure: 1) violazione dell'art.297, comma 3, cod.proc.pen. con richiesta di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare per sopravvenuta connessione tra procedimenti (contestazione a catena); 2) insufficienza di elementi indiziari in ordine all'inserimento attivo e stabile del ricorrente nel sodalizio (violazione art.74 DPR 309/1990); 3) carenza di prova in relazione ai singoli reati-fine contestati (art.73 DPR 309/1990) e incertezze identificative di taluni dialoghi/intercettazioni; 4) erronea valutazione delle esigenze cautelari ai sensi dell'art.275 cod.proc.pen., sostenendo che la lunga precedente misura agli arresti domiciliari e la corretta osservanza delle prescrizioni avrebbero dovuto superare la presunzione di pericolosita.
La decisione
Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte ha ritenuto che non sussista il rapporto di connessione qualificata richiesto dall'art.297, comma 3, cod.proc.pen. e che la notizia e il quadro indiziario relativi al procedimento oggetto del riesame non fossero desumibili anteriormente all'emissione della prima ordinanza cautelare (l'informativa conclusiva del procedimento impugnato è stata depositata solo nel giugno 2021, quindi successivamente alla prima ordinanza del febbraio 2021). Sul merito dei gravi indizi, la Corte ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale del riesame: elementi convergenti (videosorveglianza, localizzazioni, intercettazioni telefoniche e ambientali, sequestri, arresti in flagranza e dichiarazioni di collaboratori) giustificavano la sussistenza di gravi indizi circa l'esistenza dell'associazione e la posizione intranea del Santoro nel gruppo, nella funzione di custode della sostanza. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della cosiddetta doppia presunzione prevista dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen., ritenendo che la semplice osservanza di una precedente misura meno afflittiva non fosse idonea di per sé a superarla. Condanna alle spese processuali e trasmissione degli atti alla cancelleria.
Norme richiamate
art.297, comma 3, cod.proc.pen.
Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e s[h]i commisurano all'imputazione più grave
La Corte ha ritenuto che la retrodatazione operi solo se sussiste una connessione qualificata e, in mancanza di questa, solo se gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza risultavano desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza. Nel caso di specie la condizione non era soddisfatta (informativa depositata successivamente).
art.73 DPR 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)
Norma sostanziale relativa al traffico di sostanze stupefacenti. La Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari acquisiti fossero sufficienti a sostenere l'accusa di reati-fine correlati al traffico.
art.74 DPR 9 ottobre 1990, n.309 (circostanze aggravanti e qualificazioni)
Riguarda aggravanti/partecipazione qualificata al traffico. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione circa la partecipazione stabile e l'operatività del ricorrente nel sodalizio, respingendo la censura sull'assenza di prova dell'inserimento attivo.
art.416-bis cod.pen. (associazione di tipo mafioso)
Richiamata nei rilievi sulla distinzione tra procedimenti: la Corte ha osservato che nel procedimento anteriore erano contestati reati con metodo mafioso mentre nel procedimento oggetto del riesame il gruppo non risultava aggravato da metodo mafioso rispetto al ruolo contestato al ricorrente.
art.275, comma 3, cod.proc.pen.
Stabilisce la doppia presunzione a favore della custodia cautelare in carcere per taluni reati. La Corte ha confermato che, in presenza di gravi indizi, la presunzione non è superata dalla mera osservanza di una precedente misura domiciliare.
art.12, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen.
Riferito nella disciplina della connessione dei procedimenti; utilizzato per valutare se ricorresse la connessione qualificata ai fini della retrodatazione.
art.51, comma 3-bis, cod.proc.pen.
Richiamato a indicare la categoria dei reati per i quali può operare la presunzione di applicazione della custodia cautelare in carcere (collegata all'art.275, comma 3).
art.292, comma 2, cod.proc.pen.
Citato nel contesto del potere motivazionale del Tribunale del riesame; la Corte ha ricordato che il riesame può motivare anche per relationem rispetto all'ordinanza applicativa, purché siano rispettati i relativi requisiti.
Massime di principio
- La retrodatazione prevista dall'art.297, comma 3, cod.proc.pen. richiede non solo che i fatti siano anteriori alla prima ordinanza ma anche che esista una connessione qualificata ai sensi dell'art.12 e che gli elementi a fondamento della successiva ordinanza fossero già desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza; la semplice esistenza di notizie non è sufficiente.
- In sede di cassazione contro misure cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica la correttezza e la non illogicità della motivazione del giudice di merito, non procede a una nuova valutazione di merito dei fatti o a riconsiderare librettamente la prova materiale.
- La sussistenza di gravi indizi può essere fondata su un quadro complessivo di elementi convergenti (videosorveglianza, localizzazioni, intercettazioni, sequestri, dichiarazioni di collaboratori e arresti in flagranza). Anche osservazioni di durata limitata possono essere sufficienti se dall'insieme emerge un sistema collaudato.
- La cosiddetta doppia presunzione dell'art.275, comma 3, cod.proc.pen. rende difficile sostituire la custodia in carcere con misure meno afflittive quando sussistono gravi indizi per i reati richiamati; la mera osservanza di una precedente misura alternativa non supera di per sé la presunzione.
- L'uso della motivazione per relationem da parte del Tribunale del riesame è legittimo se il provvedimento richiamato è congruo, noto alle parti e il giudice del riesame dimostra di averne effettivamente tenuto conto.
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