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Sentenza

Sentenza n. 1468/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lucca, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente per specificati anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza della sentenza n. 46/2024 del Tribunale di Lucca, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il credito riguardava gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per uno dei ricorrenti e gli anni 2017/2018 e 2018/2019 per l’altra ricorrente. È stata dedotta l’inerzia del Ministero, che non aveva dato esecuzione al giudicato, chiedendo l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché la sentenza era passata in giudicato prima della proposizione del ricorso, era stata notificata al Ministero presso la sede reale ed era decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Lucca e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione dei ricorrenti la carta del docente e i relativi importi per gli anni scolastici riconosciuti, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, disponendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessato, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso inutile del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto presupposto di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo entro un termine prefissato, indicando gli adempimenti concreti necessari.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’intervento all’ulteriore e comprovato inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta, una volta attivato dalla parte interessata dopo l’inutile decorso del termine concesso all’amministrazione, può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato e al pagamento delle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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