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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2553

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2553 della Commissione, del 17 dicembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1147 per quanto riguarda modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo ClearKlens product based on IPA

Normativa europea32025R2553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica in via amministrativa l’autorizzazione dell’Unione già rilasciata per il biocida singolo "ClearKlens product based on IPA". La Commissione recepisce il parere favorevole dell’ECHA e sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1147, con un aggiornamento del sommario delle caratteristiche del prodotto. La disciplina sostanziale del prodotto e degli usi autorizzati non cambia, salvo l’inserimento della modifica amministrativa e di alcuni adeguamenti redazionali e di layout.

Modifica amministrativa dell'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo "ClearKlens product based on IPA", mediante sostituzione integrale dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1147.

Ambito di applicazione

Si applica alla società titolare dell'autorizzazione Diversey Europe Operations B.V. e, più in generale, all'autorizzazione dell'Unione n. EU-0022128-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida singolo "ClearKlens product based on IPA" (tipo di prodotto 2: disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali). La modifica riguarda esclusivamente un aggiornamento amministrativo dell’autorizzazione, consistente nell’aggiunta di un fabbricante del principio attivo e nell’aggiornamento/sostituzione del riassunto delle caratteristiche del prodotto; tutte le altre informazioni restano invariate. È rilevante per l’intero SEE in quanto il regolamento è espressamente indicato come testo rilevante ai fini del SEE.

Modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "ClearKlens product based on IPA"

Il regolamento dà attuazione alla modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione già rilasciata al biocida singolo "ClearKlens product based on IPA". La Commissione interviene ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, prendendo atto del parere favorevole dell’ECHA e aggiornando il sommario delle caratteristiche del prodotto contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1147. La modifica è limitata all’aspetto amministrativo e non incide sulla struttura sostanziale dell’autorizzazione, salvo il consolidamento del testo e alcuni adeguamenti redazionali dovuti anche a un nuovo formato del registro per i biocidi.

Base giuridica e iter procedurale

Il regolamento è adottato in base all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi. La società Diversey Europe Operations B.V. aveva presentato il 21 ottobre 2021 una notifica di modifica amministrativa ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013; la modifica notificata consisteva nell’aggiunta di un fabbricante del principio attivo. L’ECHA ha trasmesso il proprio parere il 10 novembre 2021, qualificando la modifica come amministrativa ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’allegato, titolo 1, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, e confermando che le condizioni dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 restano soddisfatte. Successivamente, il 3 gennaio 2022, l’ECHA ha trasmesso la revisione del sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il provvedimento riguarda l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0022128-0000 intestata a Diversey Europe Operations B.V., con sede indicata a Breukelen, Paesi Bassi. Il prodotto è un biocida del tipo di prodotto 2, ossia "disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o su animali". Nel sommario allegato sono indicati anche i fabbricanti del prodotto e del principio attivo, nonché i siti di fabbricazione, ma la modifica introdotta dal presente regolamento riguarda esclusivamente l’aggiornamento amministrativo dell’autorizzazione.

Contenuto dell’allegato sostitutivo

L’allegato sostituito contiene il riassunto delle caratteristiche del prodotto biocida. Il titolare dell’autorizzazione è Diversey Europe Operations B.V. e la data di rilascio dell’autorizzazione è indicata nel 24.8.2020, con scadenza al 31.07.2030. Nel testo sono riportate le denominazioni commerciali del prodotto, tra cui "ClearKlens IPA", "ClearKlens IPA 70%", "ClearKlens IPA RTU" e altre varianti.

Fabbricanti del prodotto e del principio attivo

Il sommario aggiornata elenca diversi fabbricanti del prodotto, tra cui Diversey Europe Operations B.V., Multifill BV, Flexible Medical Packaging Ltd, Ardepharm ed Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S., con i rispettivi siti di fabbricazione. Per il principio attivo propan-2-olo sono indicati più fabbricanti, tra cui INEOS Solvents GmbH, Shell Chemicals Europe B.V., Novapex ed Exxon Mobil Chemicals. La modifica amministrativa richiesta ha ad oggetto l’aggiunta di un fabbricante del principio attivo.

Composizione, formulazione e classificazione di pericolo

Il prodotto è formulato come "AL: qualsiasi altro liquido" e contiene propan-2-olo al 63,1 % p/p. Le indicazioni di pericolo comprendono H225 (liquido e vapori facilmente infiammabili), H319 (provoca grave irritazione oculare), H336 (può provocare sonnolenza o vertigini) ed EUH066 (l’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle). Sono inoltre previsti i consigli di prudenza P210, P261, P264, P403+P235, P501, P303+P361+P353 e P370+P378.

Usi autorizzati e condizioni operative

Sono autorizzati quattro usi, tutti per utenti professionali e per uso al chiuso:

  • disinfezione di superfici dure non porose con mop;
  • disinfezione di superfici dure non porose con panno;
  • disinfezione di superfici dure non porose con spruzzatore;
  • disinfezione di guanti non porosi.

Gli usi sono riferiti a batteri e lieviti. Le applicazioni sono consentite in laboratori con tasso di ricambio d’aria di almeno 8/h, in impianti di produzione di prodotti farmaceutici e cosmetici con almeno 60/h e in camere bianche con almeno 150/h. Per la disinfezione delle superfici è previsto un tasso di applicazione di 18,4 mL di prodotto per m2; per i guanti non porosi il dosaggio è di 3 mL. Il tempo di contatto minimo è indicato in almeno 30 secondi.

Misure di mitigazione del rischio

Il testo impone che il prodotto sia applicato solo in locali sufficientemente ventilati e richiede il rispetto dei ricambi d’aria minimi sopra indicati. Per l’uso con panno è prevista la possibilità di indossare protezioni per gli occhi, salvo sostituzione con misure tecniche e/o organizzative. In generale, durante la manipolazione occorre indossare nuovi guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche e evitare il contatto con gli occhi.

Primo soccorso, precauzioni ambientali e smaltimento

Il sommario contiene istruzioni di pronto soccorso per inalazione, contatto oculare e ingestione. In particolare, in caso di inalazione l’infortunato va portato all’aria aperta e mantenuto a riposo; in caso di contatto con gli occhi occorre sciacquare accuratamente per parecchi minuti; in caso di ingestione non si deve provocare il vomito. Dal punto di vista ambientale, il prodotto non diluito o non neutralizzato non deve raggiungere le acque di scarico, i canali di scolo, le acque superficiali o sotterranee. Lo smaltimento del prodotto e del contenitore deve avvenire in conformità alla normativa vigente sui rifiuti pericolosi e alle disposizioni locali.

Stoccaggio e durata di conservazione

La durata di conservazione è di 2 anni. Il prodotto deve essere conservato solo nella confezione originale, al riparo dalla luce diretta del sole, a temperatura inferiore a 30 °C e in contenitore chiuso.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia rilevante anche ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1147 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. La modifica riguarda il biocida singolo "ClearKlens product based on IPA" e ha natura amministrativa.

Base giuridica e procedimento

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La modifica amministrativa è stata notificata dalla titolare il 21 ottobre 2021 secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013; l’ECHA ha espresso parere favorevole il 10 novembre 2021 e ha trasmesso la revisione del sommario il 3 gennaio 2022.

Autorizzazione dell’Unione e titolare

L’autorizzazione dell’Unione n. EU-0022128-0000 era stata rilasciata a Diversey Europe Operations B.V. con regolamento di esecuzione (UE) 2020/1147. La data di rilascio indicata nel sommario è 24.8.2020 e la scadenza dell’autorizzazione è 31.07.2030.

Contenuto della modifica amministrativa

La modifica notificata consiste nell’aggiunta di un fabbricante del principio attivo. L’ECHA ha qualificato la modifica come "modifica amministrativa" ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’allegato, titolo 1, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, confermando che le condizioni dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 continuano a essere soddisfatte.

Contenuto del prodotto e principio attivo

Il biocida contiene propan-2-olo come principio attivo, in concentrazione pari al 63,1 % p/p (CAS 67-63-0; CE 200-661-7). Nel capitolo 6 si indica un valore di riferimento europeo di 129,28 mg/m3 per l’utilizzatore professionale, utilizzato per la valutazione del rischio.

Usi autorizzati

Sono autorizzati quattro usi PT02, tutti per utilizzatori professionali e per impiego in ambienti interni: disinfezione di superfici dure non porose con mop, con panno, con spruzzatore e disinfezione di guanti non porosi. Gli usi riguardano batteri e lieviti, in laboratori, stabilimenti farmaceutici e cosmetici e camere bianche, con tassi minimi di ricambio d’aria specifici.

Misure di mitigazione del rischio e istruzioni d’uso

L’uso richiede locali sufficientemente ventilati con ricambi d’aria minimi di 8/h nei laboratori, 60/h negli stabilimenti farmaceutici e cosmetici e 150/h nelle camere bianche; per alcuni usi è necessario non superare 18,4 mL/m2. Sono previste istruzioni di pulizia preliminare, tempo di contatto minimo di 30 secondi e smaltimento dei panni/mop usati in contenitore chiuso; per il panno è prevista anche la possibilità di indossare protezioni oculari.

Pericoli, primo soccorso e smaltimento

Il prodotto è classificato come liquido e vapori facilmente infiammabili, irritante per gli occhi e può provocare sonnolenza o vertigini; l’esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle. Sono riportate misure di primo soccorso per inalazione, contatto oculare e ingestione, nonché precauzioni ambientali e obblighi di smaltimento conforme alla normativa sui rifiuti pericolosi.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidichimicasicurezza dei prodottisanità pubblica

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