Regolamento (UE) 2026/55
Regolamento delegato (UE) 2026/55 della Commissione, del 17 dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’allegato II del regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio per allineare il diritto dell’Unione agli sviluppi della convenzione di Minamata. In particolare, inserisce tra i prodotti con aggiunta di mercurio vietati alcuni componenti elettronici ad alta precisione impiegati in strumenti di monitoraggio e controllo, con una soglia massima di 20 mg di mercurio per unità. Restano esclusi i prodotti destinati a ricerca e sviluppo. La modifica si applica in modo uniforme negli Stati membri ed è collegata alla data di eliminazione graduale fissata al 31 dicembre 2025.
Modifica il regolamento (UE) 2017/852 per estendere l’elenco dei prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieto di fabbricazione, importazione ed esportazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti con aggiunta di mercurio disciplinati dall’allegato II del regolamento (UE) 2017/852, in particolare ai ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e agli interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo, con tenore massimo di 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè. L’esclusione riguarda i prodotti utilizzati per fini di ricerca e sviluppo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; la data di divieto indicata nell’allegato è il 31.12.2025.
Regolamento delegato (UE) 2026/55: aggiornamento dei divieti sui prodotti con aggiunta di mercurio
Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio per adeguarlo alla decisione MC-5/4 adottata dalla Conferenza delle Parti della convenzione di Minamata. La ratio dell’intervento è l’allineamento dell’elenco unionale dei prodotti con aggiunta di mercurio vietati ai più recenti impegni internazionali dell’Unione.
Contesto normativo e finalità
L’atto si colloca nell’ambito della disciplina UE sul mercurio, che vieta la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione di determinati prodotti contenenti mercurio elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2017/852. Il considerando richiama anche la convenzione di Minamata, che impone il progressivo phase-out dei prodotti con aggiunta di mercurio e prevede una revisione periodica dell’allegato A.
Ambito materiale della modifica
La modifica è circoscritta all’allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2017/852. Viene introdotta la voce 2 bis relativa a:
- ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza;
- interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo;
- limite quantitativo di 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè.
La deroga espressamente prevista riguarda i prodotti utilizzati per fini di ricerca e sviluppo.
Effetti giuridici del divieto
Per i prodotti appena inseriti nell’allegato, sono vietate tre attività:
- esportazione;
- importazione;
- fabbricazione.
La data di decorrenza del divieto indicata nell’allegato è il 31 dicembre 2025. Il regolamento non introduce ulteriori procedure autorizzative, né meccanismi sanzionatori propri, limitandosi a integrare l’elenco dei prodotti vietati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento interno.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (UE) 2017/852
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2017/852 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento delegato, così da estendere l’elenco dei prodotti con aggiunta di mercurio soggetti ai divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione.
Nuova voce 2 bis nell’allegato II, parte A
È aggiunta una nuova categoria di prodotti vietati: ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo, con tenore massimo di 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè. L’esclusione riguarda i prodotti utilizzati per fini di ricerca e sviluppo.
Data di divieto
Per la nuova voce 2 bis, l’allegato indica che l’esportazione, l’importazione e la fabbricazione sono vietate a decorrere dal 31.12.2025.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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