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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2592

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2592 della Commissione, del 17 dicembre 2025, per l’applicazione del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’utilizzo corretto, sulla base di modelli di utilizzo tipici, e le misure antifrode per le comunicazioni intra-UE

Normativa europea32025R2592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce come i fornitori di servizi di comunicazione elettronica possono applicare una politica di utilizzo corretto quando scelgono, su base volontaria, di allineare i prezzi delle comunicazioni intra-UE a quelli nazionali. Definisce il criterio dell’"utilizzo tipico" sulla base dei dati comparativi BEREC, impone obblighi di informazione ai consumatori e prevede la possibilità di adottare misure antifrode, con notifica all’autorità competente entro 5 giorni lavorativi. Il testo distingue espressamente questo regime dal roaming e ne disciplina la validità temporale fino al 31 dicembre 2028.

Regolamento di esecuzione che disciplina la politica di utilizzo corretto e le misure antifrode per l’applicazione delle tariffe regolamentate delle comunicazioni intra-UE.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico che offrono comunicazioni intra-UE ai consumatori nell’Unione, in relazione alla facoltà di non applicare prezzi al dettaglio diversi per le comunicazioni nazionali e intra-UE. Riguarda in particolare chiamate intra-UE, chiamate fisse e mobili intra-UE e SMS intra-UE. È applicabile direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione e fino al 31 dicembre 2028; il regolamento prevede inoltre un periodo transitorio per l’uso della relazione di analisi comparativa BEREC più recente fino al 1° gennaio 2027. Restano rilevanti le esclusioni funzionali legate al fatto che il testo non disciplina il roaming, ma un regime distinto per le comunicazioni intra-UE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2592 della Commissione sul corretto utilizzo e sulle misure antifrode per le comunicazioni intra-UE

Il regolamento attua l’articolo 5 bis, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/2120 e disciplina le condizioni alle quali i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico possono applicare una politica di utilizzo corretto per le comunicazioni intra-UE. La finalità è consentire, in presenza di una scelta volontaria del fornitore di non differenziare i prezzi tra traffico nazionale e intra-UE, una salvaguardia contro consumi eccedenti l’"utilizzo tipico" e contro pratiche fraudolente, preservando al contempo la tutela del consumatore.

Contesto normativo e distinzione dal roaming

Il testo richiama il quadro delle tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE introdotto dal regolamento (UE) 2015/2120, osservando che i massimali di prezzo sono stati concepiti per evitare prezzi eccessivi e che l’applicazione di tali massimali è stata prorogata fino al 30 giugno 2032. Il regolamento sottolinea inoltre che le comunicazioni intra-UE sono distinte dal roaming regolamentato: il roaming è un servizio transfrontaliero per viaggi occasionali, mentre le comunicazioni intra-UE possono essere oggetto di un utilizzo superiore al tipico, ma non di un uso "anomalo e abusivo" nel senso proprio del regime roaming.

Politica di utilizzo corretto: struttura e presupposti

La politica di utilizzo corretto consente al fornitore di intervenire quando il consumo di comunicazioni intra-UE di un consumatore supera l’utilizzo tipico definito contrattualmente. Per accedere alla misura di salvaguardia, il fornitore deve stabilire condizioni di utilizzo tipico con durata minima pari a un periodo di fatturazione e deve applicarle a tutti i piani tariffari in uno Stato membro. Tali condizioni devono essere costruite su volumi di traffico notevolmente superiori alla media mensile nazionale di minuti o SMS intra-UE per consumatore, secondo l’ultima relazione comparativa BEREC disponibile; se manca il dato nazionale, si ricorre ai dati medi UE.

Applicazione dei sovrapprezzi e separazione per tipologia di traffico

Quando il consumo supera l’utilizzo tipico in un periodo prestabilito, il fornitore può applicare costi aggiuntivi solo sulle unità di comunicazione intra-UE interessate e solo fino alla fine del periodo in cui si verifica lo scostamento. Il regolamento impone una gestione separata della politica per le chiamate intra-UE, per le chiamate fisse e mobili e per gli SMS intra-UE, così da riflettere le diverse modalità di consumo e impedire applicazioni indiscriminate della salvaguardia.

Misure antifrode

L’articolo 2 consente ai fornitori di adottare misure antifrode quando la scelta volontaria di allineare i prezzi nazionali e intra-UE viene sfruttata in modo fraudolento. I considerando richiamano esempi come la frode da condivisione dei ricavi internazionali e l’uso abusivo di carte SIM, precisando che le misure devono essere proporzionate e possono includere il monitoraggio dei modelli di traffico o la sospensione temporanea del servizio in attesa della verifica. Se viene individuata un’attività fraudolenta e si adottano misure urgenti, il fornitore deve informare l’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente il prima possibile e comunque entro 5 giorni lavorativi.

Tutela dei consumatori e trasparenza contrattuale

Il regolamento rafforza gli obblighi informativi nei confronti dei consumatori. Nei contratti conclusi ai sensi dell’articolo 102 della direttiva (UE) 2018/1972 devono essere indicati i termini della politica di utilizzo corretto e, in particolare, i sovrapprezzi applicabili a ciascuna chiamata e a ciascun SMS intra-UE oltre la soglia di utilizzo tipico. Inoltre, al raggiungimento dell’80 % del limite, il consumatore deve essere immediatamente avvisato del rischio di maturazione dei sovrapprezzi e del loro importo. I consumatori conservano il diritto di contestare le decisioni del fornitore, anche tramite conciliazione o meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.

Ruolo delle autorità e aggiornamento dei benchmark BEREC

Le autorità nazionali di regolamentazione devono vigilare sulla corretta applicazione della misura di salvaguardia. Sul piano dei riferimenti tecnici, il BEREC è incaricato di aggiornare l’analisi comparativa sulle comunicazioni intra-UE per garantire una futura copertura di tutti i dati di utilizzo; la relazione aggiornata deve essere resa disponibile entro ottobre 2026. Fino al 1° gennaio 2027, i fornitori possono continuare ad applicare la relazione comparativa più recente disponibile, così da assicurare un periodo transitorio operativo.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua applicazione è limitata temporalmente al 31 dicembre 2028.

Disposizioni principali

Politica di utilizzo corretto e nozione di utilizzo tipico

La politica di utilizzo corretto consente ai fornitori di applicare una misura di salvaguardia quando il consumo di comunicazioni intra-UE di un consumatore supera l’utilizzo tipico. Per beneficiarne, il fornitore deve stabilire condizioni che definiscano l’utilizzo tipico per un periodo minimo pari a un periodo di fatturazione e applicarle a tutti i propri piani tariffari in uno Stato membro. Tali condizioni devono basarsi su volumi notevolmente superiori al numero medio mensile di minuti o SMS intra-UE per consumatore nello Stato membro, secondo l’ultima relazione di analisi comparativa BEREC disponibile; in mancanza del dato nazionale, si usano i dati medi UE.

Applicazione dei sovrapprezzi oltre la soglia

Quando, in un periodo di tempo stabilito, il consumo si discosta dalle condizioni che definiscono l’utilizzo tipico, il fornitore può addebitare costi aggiuntivi solo per le unità di comunicazione intra-UE interessate fino alla fine del periodo stabilito in cui si verifica lo scostamento. La politica si applica separatamente alle chiamate intra-UE, alle chiamate fisse e mobili e agli SMS intra-UE.

Misure antifrode e obbligo di notifica

I fornitori possono adottare misure antifrode per individuare utilizzi fraudolenti connessi alla decisione volontaria di applicare prezzi al dettaglio uguali per comunicazioni nazionali e intra-UE. Se il fornitore individua un’attività fraudolenta e ritiene necessarie misure immediate, deve informare l’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente il prima possibile e comunque entro 5 giorni lavorativi dall’adozione delle misure.

Tutela dei consumatori e obblighi informativi

Nei contratti conclusi con i consumatori ai sensi dell’articolo 102 della direttiva (UE) 2018/1972 devono essere inseriti i termini e le condizioni della politica di utilizzo corretto, compresi i sovrapprezzi per ogni chiamata e SMS intra-UE oltre l’utilizzo tipico. Quando un consumatore raggiunge l’80 % del limite di utilizzo tipico, il fornitore deve avvisarlo immediatamente del rischio di applicazione dei sovrapprezzi e dell’importo applicabile. I consumatori hanno il diritto di impugnare le decisioni del fornitore, anche tramite conciliazione o ricorso agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/1972.

Ruolo delle autorità nazionali e aggiornamento dei dati BEREC

Le autorità nazionali di regolamentazione devono monitorare e garantire la corretta applicazione della misura di salvaguardia. Il BEREC deve aggiornare l’analisi comparativa sulle comunicazioni intra-UE per includere in futuro i dati su tutto l’utilizzo delle comunicazioni intra-UE, e la relazione aggiornata deve essere disponibile entro ottobre 2026. In via transitoria, i fornitori possono continuare a usare la relazione più recente disponibile fino al 1° gennaio 2027.

Entrata in vigore e durata di applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Si applica fino al 31 dicembre 2028.

Come è indicizzato

Materiecomunicazioni elettronichetutela dei consumatoriregolazione tariffariaantifrodemercato interno

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